DECRETO LEGISLATIVO
6 maggio 1999 n. 169
Attuazione
della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996,
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;
Vista la
legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1 e 2, nonchè
l'articolo 43 che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento
della citata direttiva 96/9/CE;
Vista la
legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la
legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 dicembre 1998;
Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile
1999;
Sulla proposta
del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali;
EMANA
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1
1. Al secondo
comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:
",
nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale
costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.".
Art. 2
1. Dopo
il numero 8) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto
il seguente:
"9)
Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte
di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente
disposti e individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro
modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia
impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.".
Art. 3
1. L'articolo
12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Articolo
12-bis. Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione della sue mansioni
o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Art. 4
1. Dopo
la sezione VI del capo IV del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633,
è inserita la seguente:
"SEZIONE
VII - Banche di dati -
Articolo
64-quinquies. 1. L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo
di eseguire o autorizzare:
a) la riproduzione
permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma;
b) la traduzione,
l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
c) qualsiasi
forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di
dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'unione europea da
parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto
di controllare, all'interno dell'unione stessa, le vendite successive della
copia;
d) qualsiasi
presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la
trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
e) qualsiasi
riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione
in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).
Articolo
64-sexies. 1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo
64-quinquies da parte del titolare del diritto:
a) l'accesso
o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità
didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa,
purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione,
le eventuali operazioni di trasferimento, permanente della totalità o di parte
sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione
del titolare del diritto;
b) l'impiego
di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura
amministrativa o giurisdizionale.
2. Non sono
soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo
64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca
di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso
al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente
legittimo è autorizzato a utilizzare solo una parte della banca di dati, il
presente comma si applica unicamente a tale parte.".
Art. 5
1. Dopo
il titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"TITOLO
II-BIS
Disposizioni sui diritti del costitutore di una banca di dati - Diritti e
obblighi dell'utente
CAPO I
Diritti del costitutore di una banca di dati.
Articolo
102-bis.
1. Ai fini
del presente titolo si intende per:
a) costitutore
di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione
di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando,
a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro;
b) estrazione:
il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale
del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo
o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito di cui all'articolo 69, comma
1, non costituisce atto di estrazione;
c) reimpiego:
qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una
parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione
di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
forma. L'attività di prestito di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce
atto di reimpiego.
2. La prima
vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare
in uno Stato membro dell'unione europea esaurisce il diritto di controllare
la rivendita della copia nel territorio dell'unione europea.
3. Indipendentemente
dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri
diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il
costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni
stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero
reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.
4. Il diritto
di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari
di diritti sono cittadini di uno stato membro dell'unione europea o residenti
abituali nel territorio dell'unione europea.
5. La disposizione
di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo
la normativa di uno stato membro dell'unione europea e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno dell'unione
europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno dell'unione
europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo
e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri
dell'unione europea.
6. Il diritto
esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di
dati e si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla
data del completamento stesso.
7. Per le
banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello
scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma
6 si estingue trascorsi 15 anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data
della prima messa a disposizione del pubblico.
8. Se vengono
apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali
comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a),
dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico
della banca di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente
identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari
a quello di cui ai commi 6 e 7.
9. Non sono
consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non
sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni
contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio
ingiustificato al costitutore della banca di dati.
10. Il diritto
di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge.
CAPO II
Diritti e obblighi dell'utente.
Articolo
102-ter.
1. L'utente
legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare
pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso
relativo a opere o prestazioni contenute in tale banca.
2. L'utente
legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del
pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale
gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio
al costitutore della banca di dati.
3. Non sono
soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per
qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego
di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi,
del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente
legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato a effettuare l'estrazione o
il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica
unicamente a tale parte.
4. Le clausole
contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle.".
Art. 6
1. L'articolo
171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è così modificato:
a) dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis.
Chiunque, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies
e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis
e 102-ter è soggetto alla pena della reclusione da 3 mesi a tre anni
e della multa da lire un milione a lire 10 milioni. La pena non è inferiore
nel minimo a sei mesi di reclusione e a lire 3 milioni di multa se il fatto
è di rilevante gravità ovvero se la banca di dati oggetto delle abusive operazioni
di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
presentazione o dimostrazione in pubblico, estrazione o reimpiego sia stata
distribuita, venduta o concessa in locazione su supporti contrassegnati dalla
Società italiana degli autori ed editori ai sensi della presente legge e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con Rd 18 maggio 1942, n. 1369.";
b) al comma
2, le parole "al comma 1" sono sostituite dalle parole "ai
commi 1 e 1-bis".
Art. 7
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni
del Titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano anche alle banche
di dati create prima del 1° gennaio 1998 e che entro la data di entrata in
vigore del presente decreto soddisfino i requisiti di cui all'articolo 2 del
decreto medesimo, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti
anteriormente. La stessa disposizione si applica anche alle banche di dati
create dal 1° gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Le disposizioni
del Capo I del Titolo II-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applicano
anche alle banche di dati costituite completamente nei 15 anni precedenti
il 1° gennaio 1998 e che alla data di entrata in vigore del presente decreto
soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 del decreto medesimo, fatti salvi
gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente. La stessa
disposizione si applica anche alle banche di dati costituite completamente
dal 1° gennaio 1998 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Per le
banche di dati di cui al comma 2, primo periodo, il termine di cui all'articolo
102-bis, comma 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633, decorre dal 1° gennaio
1998.
4. Il presente
decreto non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti, in particolar
modo, il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi
preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati,
brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione
dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla
concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza,
la tutela dei dati di carattere personale e il rispetto della vita privata,
l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.
Art. 8
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addì 6 maggio 1999
SCALFARO
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA,
Ministro per le politiche comunitarie
DINI, Ministro
degli affari esteri
DILIBERTO,
Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CARDINALE,
Ministro delle comunicazioni
MELANDRI,
Ministro per i beni e le attività culturali
Visto, il
Guardasigilli: DILIBERTO