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Commento
dell'avvocato...
INTERNET E
LA NUOVA LEGGE SULL'EDITORIA
La recente approvazione della legge 62/2001, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 21 marzo u.s., ha destato, e desta, notevoli perplessità
per tutti coloro che - in misura diversa - fanno informazione on line.
Infatti, l'art.1 di detta disposizione normativa testualmente recita
"Per 'prodotto editoriale', ai fini della presente legge, si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso
il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione
o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con
ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora
o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".
Prosegue detto articolo, al comma 3, "Al prodotto editoriale
si applicano le disposizioni di cui all'art.2 della legge 8 febbraio
1948, n.47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità
regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo
del prodotto, è sottoposto altresì agli obblighi previsti
dall'art.5 della medesima legge n.47 del 1948 ". Il riferimento
è, sostanzialmente, alle disposizioni relative all'obbligo
di registrazione presso la cancelleria del tribunale, cui soggiace
ogni giornale e periodico al fine di poter essere pubblicato, ed alle
disposizioni relative alla necessità, per ogni giornale o periodico,
di individuare un direttore responsabile che deve necessariamente
essere iscritto all'albo dei giornalisti.
Ora, la novità saliente della citata normativa è rappresentata
dall'allargamento del concetto di prodotto editoriale che comprende,
oltre alla carta stampata, quale mezzo di diffusione dell'informazione,
anche le reti di comunicazione e radiotelevisive, nonché i
prodotti multimediali.
Alla luce di tale estensione del concetto di "prodotto editoriale",
il principale problema che ci si è posti nell'ambito dei siti
che, comunque, diffondono informazioni è stato quello relativo
alla necessità, o meno, di adeguarsi alle disposizioni della
legge 62/2001 e, quindi, di provvedere alla registrazione in tribunale,
alla nomina di un direttore ed all'adempimento delle altre disposizioni
dettate dalla normativa sull'editoria.
Gli interpreti della legge 62/2001, nell'attesa di una circolare esplicativa
da parte della Presidenza del Consiglio (la cui emanazione sembrerebbe
essere imminente) si sono schierati sostanzialmente su due posizioni.
Da un lato, una certa parte della corporazione dei giornalisti sostiene
che dovrebbero soggiacere alla normativa sull'editoria tutti quei
siti che hanno le stesse caratteristiche delle testate della carta
stampata.
Questi sarebbero, pertanto, soggetti all'obbligo di registrazione
e all'individuazione di un direttore responsabile iscritto all'albo
dei giornalisti.
Inutile dire che tale interpretazione comporterebbe non pochi e non
irrilevanti problemi per i siti di informazione.
Un'altra corrente ritiene, invece, di individuare come destinatari
delle disposizioni della legge 62/2001 solo coloro che svolgono attività
editoriale in forma imprenditoriale, mentre sarebbero esclusi dalle
disposizioni della medesima normativa tutti quei siti internet che
non siano assimilabili ad un quotidiano o ad un periodico on line
e che non siano diffusi con periodicità regolare.
Basti pensare a quei siti che, spesso, offrono servizi di vario tipo,
fra cui anche la diffusione di informazioni.
Come più sopra anticipato, appare, allo stato, altamente auspicabile
un'interpretazione autentica della norma da parte del Governo per
fare chiarezza sull'effettiva portata delle disposizioni ivi contenute.
Ciò appare tanto più necessario ove si pensi che, per
il mancato rispetto della normativa in materia di editoria, sono previste
a carico dei contravventori sanzioni di carattere sia amministrativo
che penale.
In particolare, recita l'art.16 della legge 47/48 (richiamata dalla
nuova normativa): "Chiunque intraprenda la pubblicazione di un
giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione
prescritta dall'art.5, è punito con la reclusione fino a due
anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica
a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti
il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale
questi siano indicati in modo non conforme al vero ".
Sanzioni penali ed amministrative possono essere astrattamente previste
anche a carico del provider : si veda, a tale riguardo, il disposto
dell'art.663-bis del codice penale, ai sensi del quale "Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga
stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni
di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e
non periodica, è punito con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila a lire unmilione duecentomila ".
L'immediata conseguenza di un'interpretazione restrittiva della legge
62/2001 sarebbe la chiusura di molti siti che fanno informazione,
con buona pace degli utenti della rete
.
Avv. Claudia
De Marchi - Milano
LEGGE
3 novembre 2000, n.325
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