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Commento dell'avvocato...

INTERNET E LA NUOVA LEGGE SULL'EDITORIA

La recente approvazione della legge 62/2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 marzo u.s., ha destato, e desta, notevoli perplessità per tutti coloro che - in misura diversa - fanno informazione on line.
Infatti, l'art.1 di detta disposizione normativa testualmente recita "Per 'prodotto editoriale', ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".
Prosegue detto articolo, al comma 3, "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'art.2 della legge 8 febbraio 1948, n.47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto altresì agli obblighi previsti dall'art.5 della medesima legge n.47 del 1948 ". Il riferimento è, sostanzialmente, alle disposizioni relative all'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale, cui soggiace ogni giornale e periodico al fine di poter essere pubblicato, ed alle disposizioni relative alla necessità, per ogni giornale o periodico, di individuare un direttore responsabile che deve necessariamente essere iscritto all'albo dei giornalisti.
Ora, la novità saliente della citata normativa è rappresentata dall'allargamento del concetto di prodotto editoriale che comprende, oltre alla carta stampata, quale mezzo di diffusione dell'informazione, anche le reti di comunicazione e radiotelevisive, nonché i prodotti multimediali.
Alla luce di tale estensione del concetto di "prodotto editoriale", il principale problema che ci si è posti nell'ambito dei siti che, comunque, diffondono informazioni è stato quello relativo alla necessità, o meno, di adeguarsi alle disposizioni della legge 62/2001 e, quindi, di provvedere alla registrazione in tribunale, alla nomina di un direttore ed all'adempimento delle altre disposizioni dettate dalla normativa sull'editoria.
Gli interpreti della legge 62/2001, nell'attesa di una circolare esplicativa da parte della Presidenza del Consiglio (la cui emanazione sembrerebbe essere imminente) si sono schierati sostanzialmente su due posizioni.
Da un lato, una certa parte della corporazione dei giornalisti sostiene che dovrebbero soggiacere alla normativa sull'editoria tutti quei siti che hanno le stesse caratteristiche delle testate della carta stampata.
Questi sarebbero, pertanto, soggetti all'obbligo di registrazione e all'individuazione di un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti.
Inutile dire che tale interpretazione comporterebbe non pochi e non irrilevanti problemi per i siti di informazione.
Un'altra corrente ritiene, invece, di individuare come destinatari delle disposizioni della legge 62/2001 solo coloro che svolgono attività editoriale in forma imprenditoriale, mentre sarebbero esclusi dalle disposizioni della medesima normativa tutti quei siti internet che non siano assimilabili ad un quotidiano o ad un periodico on line e che non siano diffusi con periodicità regolare.
Basti pensare a quei siti che, spesso, offrono servizi di vario tipo, fra cui anche la diffusione di informazioni.
Come più sopra anticipato, appare, allo stato, altamente auspicabile un'interpretazione autentica della norma da parte del Governo per fare chiarezza sull'effettiva portata delle disposizioni ivi contenute.
Ciò appare tanto più necessario ove si pensi che, per il mancato rispetto della normativa in materia di editoria, sono previste a carico dei contravventori sanzioni di carattere sia amministrativo che penale.
In particolare, recita l'art.16 della legge 47/48 (richiamata dalla nuova normativa): "Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero ".
Sanzioni penali ed amministrative possono essere astrattamente previste anche a carico del provider : si veda, a tale riguardo, il disposto dell'art.663-bis del codice penale, ai sensi del quale "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione duecentomila ".
L'immediata conseguenza di un'interpretazione restrittiva della legge 62/2001 sarebbe la chiusura di molti siti che fanno informazione, con buona pace degli utenti della rete … .

Avv. Claudia De Marchi - Milano

LEGGE 3 novembre 2000, n.325

 

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Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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