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Commento dell'avvocato...

Domain name: analisi di alcuni casi italiani

L'elevato interesse suscitato dall'argomento relativo al domain name ed ai conflitti sul suo utilizzo, hanno suggerito di tracciare, con il presente articolo, una breve panoramica sullo stato della giurisprudenza italiana e di compiere un'analisi dei casi più significativi.
La tendenza delle corti italiane - con ciò uniformatesi al consolidato orientamento dei giudici statunitensi - è quella di applicare - in via analogica - gli stessi principi elaborati nel campo del diritto industriale e delle regole sulla concorrenza sleale.
In particolare, è sempre più frequente l'utilizzo della tutela concessa dalla legge sui marchi (R.D. 21 giugno 1942 n° 929) e di quella prevista dal codice civile per la ditta e l'insegna (ovvero di quegli elementi che contraddistinguono le imprese, come ad esempio può essere "La Prealpina") per la soluzione dei casi di conflitti sulla registrazione di domain names.
Possiamo individuare, nell'ambito delle ormai numerose cause affrontate davanti ai tribunali italiani, tre tipi di controversie:
1) alla prima categoria appartengono i conflitti in ordine all'uso, come nome di dominio, di un marchio registrato;
2) alla seconda, le contese determinate dall'inserimento nel domain name di un marchio non registrato, ma già di fatto utilizzato da altri;
3) alla terza, le liti conseguenti alla appropriazione, nella scelta del nome a dominio, della ditta; insegna o ragione sociale di altri.
Emblematico della prima categoria è il provvedimento con cui il Tribunale di Milano (ordinanza 22 luglio 1997) ha condannato una società che aveva registrato, come indirizzo DNS, un marchio, precedentemente ottenuto da altri. In particolare, tale marchio contraddistingueva i prodotti e l'attività di una nota società operante nel settore turistico; il titolare del domain name era, invece, un provider che si limitava ad ospitare links a siti Internet, alcuni dei quali diretti alla promozione di servizi turistici. Il giudice ha così ritenuto lesivo dei diritti acquisiti dal titolare del marchio registrato il fatto che all'indirizzo Internet riproducente tale marchio, venissero offerti, seppure in maniera indiretta, prodotti confondibili.
In modo ancor più significativo, il Tribunale di Ancona (ordinanza 24 aprile 1999) ha concluso che nel caso di conflitti tra titolari di marchi registrati in territori diversi (nel caso di specie l'uno in Italia e l'altro negli U.S.A.) ed utilizzati come indirizzi DNS, deve prevalere chi per primo, in buona fede, abbia registrato il marchio (per ulteriori dettagli www.valcavi.it/news.htm).
Nella seconda categoria rientra l'interessante caso affrontato dal Tribunale di Cagliari su richiesta di Tiscali S.p.A. e diretta ad ottenere la tutela di un marchio registrato successivamente all'ottenimento da parte di un altro soggetto di un domain name identico. La particolarità del caso era - a differenza di quanto visto in precedenza - data dal fatto che, all'atto della presentazione della domanda di assegnazione dell'indirizzo Internet, il marchio non era registrato, ma era, a seguito di numerosi comunicati stampa, di fatto già utilizzato da Tiscali e divenuto celebre.
Il giudice ha così ritenuto che meritasse tutela, contro l'illegittima registrazione dell'indirizzo DNS, la richiesta di Tiscali, facendo semplice applicazione di quelle regole elaborate da dottrina e giurisprudenza sul marchio celebre.
Quanto infine alla terza ed ultima categoria di controversie, significativo è il caso, affrontato dal Tribunale di Milano (ordinanza 3 febbraio 2000 - vd. www.valcavi.it/news.htm) relativo a due società, svolgenti la stessa attività (incontro di domande ed offerte di lavoro). Una delle due - ovviamente la meno nota - aveva pensato di registrare come nome di dominio la (assai più nota) ragione sociale dell'altra. Anche in questo caso, facendosi applicazione dei principi sanciti dal codice civile (artt. 2564; 2567 e 2568 c.c.), il giudice ha sanzionato il comportamento illegittimo.

Gian Paolo Valcavi
www.valcavi.it


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Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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