Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia
di contratti a distanza
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997,
riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la
legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'art.
14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Viste le
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e
del 21 maggio 1999;
Sulla proposta
dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia
e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo
1
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto
a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un
fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega
esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore:
la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce
per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta;
c) fornitore:
la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro
della sua attività professionale;
d) tecnica
di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica
e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione
del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate
dal presente decreto è riportato nell'allegato I;
e) operatore
di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata,
la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori
una o più tecniche di comunicazione a distanza.
Articolo
2
Campo di applicazione
1.
Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi
ai servizi finanziari un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato
II;
b) conclusi
tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi
con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi
alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili,
con esclusione della locazione;
e) conclusi
in occasione di una vendita all'asta.
Articolo
3
Informazioni per il consumatore
1.
In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità
del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato,
l'indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche
essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo
del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese
di consegna;
e) modalità
del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e
di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza
del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell'articolo
5, comma 3;
g) modalità
e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto
di recesso;
h) costo
dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato
su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata
della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata
minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi a esecuzione continuata o periodica.
2.
Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile,
devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato
alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare
i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali,
valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori
particolarmente vulnerabili.
3.
In caso di comunicazioni telefoniche l'identità del fornitore e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio
della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4.
Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale,
le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda,
in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo 4.
Articolo
4
Conferma scritta delle informazioni
1.
Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro
supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile, di tutte le informazioni
previste dall'articolo 3, comma 1, prima o al momento della esecuzione del
contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere
fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un informazione
sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo
geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni
sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni
di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore a un
anno.
2.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la
cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza,
qualora i detti servizi siano forniti in un unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore
deve poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore cui
poter presentare reclami.
Articolo
5
Esercizio del diritto di recesso
1.
Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci
giorni lavorativi decorrente:
a) per i
beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati
soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in cui questi
ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del
contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i
servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano
stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora ciò avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi
dalla conclusione stessa.
2.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all'articolo
4, il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i
beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i
servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3.
Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto
di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura
di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'acconto del consumatore,
prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura
di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato
finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura
di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro
natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente;
d) di fornitura
di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura
di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi
di scommesse e lotterie.
4. Il
diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine previsto, di
una comunicazione scritta all'indirizzo geografico della sede del fornitore
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione
può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex
e fac-simile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo
o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata,
secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione
del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti
dalla data di ricevimento del bene.
6.
Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso
a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene
al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7.
Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni
del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate
dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo
possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore
è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8.
Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza,
sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore,
dal fornitore ovvero da terzi in base a un accordo tra questi e il fornitore,
il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità,
nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto obbligo al fornitore
di comunicare al terzo concedente il credito l'avvenuto esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo
che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento
in cui ha conoscenza dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte
del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalità,
fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Articolo
6
Esecuzione del contratto
1.
Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore
ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2.
In caso di mancata esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore, dovuta
alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto,
il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso
delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione
del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa
da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
Articolo
7
Esclusioni
1. Gli
articoli 3, 4 e 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti
di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico
di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di
residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti
e regolari;
b) ai contratti
di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione,
al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore
si impegna a fornire tali prestazioni a una data determinata o in un periodo
stabilito.
Articolo
8
Pagamento mediante carta
1.
Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto
tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e) del presente decreto legislativo.
2.
L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito
ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento
da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva l'applicazione dell'articolo
12 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione della carta di
pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al
consumatore.
Articolo
9
Fornitura non richiesta
1. E'
vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua
previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di
pagamento.
2.
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Articolo
10
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1.
L'impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica,
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore o
di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2.
Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1,
qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate
dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Articolo11
Irrinunciabilità dei diritti
1.
I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. é nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
2.
Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa
da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le
condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Articolo12
Sanzioni
1. Fatta
salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato,
il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e
10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto
di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all'articolo
5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni.
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali
e degli agenti di polizia giudiziaria dell'articolo 13 della predetta legge
24 novembre 1981, n. 689, sull'accertamento delle violazioni provvedono, di
ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio
provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia
in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.
Articolo
13
Azioni collettive
1.
In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni
dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281.
Articolo
14
Foro competente
1.
Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo
di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello
Stato.
Articolo
15
Disposizioni transitorie e finali
1.
Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2.
Fino alla emanazione di un Testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste
dall'articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 e dagli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni
più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3.
Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addí 22 maggio 1999
CIAMPI
D'ALEMA,
Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA,
Ministro per le politiche comunitarie
BERSANI,
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DINI,
Ministro degli affari esteri
DILIBERTO,
Ministro di grazia e giustizia
AMATO,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto,
il Guardasigilli: DILIBERTO