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Normativa
comunitaria in materia di pubblicità ingannevole
Si tratta del
decreto di attuazione della normativa comunitaria in materia di pubblicità
ingannevole, e definisce cosa si intende con questa formulazione.
Con il testo attuale viene ampliata la possibilità di pubblicità
comparativa anche al settore dei beni e servizi.
Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67. Attuazione della direttiva
97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicitàingannevole
e comparativa.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97155/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 8414501 CEE relativa
alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità
comparativa;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli i
e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante attuazione
della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'industria, del commercio e del-l'artigianato, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 25 gennaio 1992. n. 74, è
modificato come segue:
"Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla
direttiva 97(55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa".
Articolo 2.
1. All' articolo 1del decreto legislativo n. 74 del l992 [1] il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare dalla pubblicità
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali soggetti che esercitano
un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale,
i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione
di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni
d liceità della pubblicità comparativa.".
Articolo 3.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 1992,
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) per "pubblicità comparativa", qualsiasi
pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un
concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;".
Articolo 4.
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è
aggiunto il seguente:
"Articolo 3-bis (Condizioni di liceità della pubblicità
comparativa). I. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità
comparativa è lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non è ingannevole ai sensi del presente decreto;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si
propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali,
pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente
il prezzo, ditali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario
ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri
segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario
e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali,
altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze
di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in
ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa
al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo
di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione
di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale
depositati.
2. Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera
e), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione
della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili
di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve
indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta
oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata,
la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il
caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei
beni e servizi".
Articolo 5.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Articolo 7 (Tutela amministrativa e giurisdizionale)
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita
dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, esercita le attribuzioni
disciplinate dal presente articolo.
2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché
ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione
ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
chiedere all'autorità garante che siano inibiti gli atti di
pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta
illecita ai sensi del presente decreto, la loro continuazione e che
ne siano eliminati gli effetti.
3. L'Autorità può disporre con provvedimento motivato
la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della
pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare
urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può
richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario
ogni informazione idonea ad identificarlo.
4. L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario
fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti
nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi
dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura,
tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico.
Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
di fatto dovranno essere considerati inesatti.
5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere
diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via
radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità
Garante, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
6. L'Autorità provvede con effetto definitivo e con decisione
motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio
di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando
la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico
o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione
di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della
pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita
dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità
ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto
illecito continuino a produrre effetti.
7. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni
di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati
nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga
conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
8. La procedura istruttoria è stabilita con regolamento, emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione
degli atti e la verbalizzazione.
9. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d'urgenza
o a quelli Inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la
decisione che definisce il ricorso è punito con l'arresto fino
a rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce
il ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire cinque milioni.
10 Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario
che omette di fornire le informazioni di cui al comma 3 può
essere irrogata dall'Autorità una sanzione amministrativa da
due a cinque milioni di lire.
11. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate dall'Autorità
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
12. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità
comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro
associazioni e organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale
con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
13. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario,
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile nonché, per quanto concerne la pubblicità
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina
sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,
e successive modificazioni e del marchio d'impresa protetto a norma
del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni,
nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette
in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
14. Per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli
utenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto si applica
l'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281.".
2. Al fine di consentire il migliore esercizio delle attribuzioni
disciplinate dal presente articolo, il numero dei posti previsti per
la pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato dall'articolo lì, comma I,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di 10 unità
nell'anno 2000, di 5 unità nell'anno 2001 e di ulteriori 5
unità nell'anno 2002.
Articolo 6.
1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 1992 il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.".
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