Un nome a dominio puo' essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell'art. 16. E' comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio.
Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell'art. 14 non puo' essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio puņ nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a chiunque.
Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio italiano, č considerata a tutti gli effetti come una cancellazione del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di un nome a dominio.