In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta.

Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica via posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all'articolo 15.

La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA.

La RA e' tenuta a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese.