La RA non prende parte
alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta
amichevolmente, puo' essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui
all'articolo 15.
La RA non e' tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene
risolta.
In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare alla RA almeno ogni due anni la propria volonta' di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione.