La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15.
La RA non e' tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta.

In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare alla RA almeno ogni due anni la propria volonta' di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione.