La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui

  1. riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure
  2. riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformita' con quanto previsto all'articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure
  3. riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la questione; oppure
  4. riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della sua volonta' di abbandonarla; oppure
  5. la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinuncia alla sua assegnazione; oppure
  6. una delle due parti offre prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure
  7. siano trascorsi 2 anni dal momento in cui e' stata posta la contestazione senza che la parte che l'ha iniziata abbia ribadito la propria volonta' di mantenere la sua contestazione; oppure
  8. siano trascorsi 2 anni dall'ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volonta' di mantenerla; oppure
  9. riceve la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art. 16 che trasferisce a chi lo ha contestato il nome a dominio; oppure
  10. riceve la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art. 16 che respinge la contestazione.

Una contestazione risolta non puo' essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 di questo articolo.