La RA considera una contestazione
come risolta nel momento in cui
- riceve comunicazione
in tal senso da tutte le parti interessate; oppure
- riceve dal presidente
del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformita'
con quanto previsto all'articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure
- riceve notifica di sentenza
passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria, o lodo arbitrale passato
in giudicato che risolve la questione; oppure
- riceve dalla parte che
ha posto la contestazione comunicazione della sua volonta' di abbandonarla;
oppure
- la precedente assegnataria
dell'oggetto contestato rinuncia alla sua assegnazione; oppure
- una delle due parti
offre prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato
per la risoluzione della controversia; oppure
- siano trascorsi 2 anni
dal momento in cui e' stata posta la contestazione senza che la parte che
l'ha iniziata abbia ribadito la propria volonta' di mantenere la sua contestazione;
oppure
- siano trascorsi 2 anni
dall'ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito
la propria volonta' di mantenerla; oppure
- riceve la decisione
su una procedura amministrativa di cui all'art. 16 che trasferisce a chi lo
ha contestato il nome a dominio; oppure
- riceve la decisione
su una procedura amministrativa di cui all'art. 16 che respinge la contestazione.
Una contestazione risolta
non puo' essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome
a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi dei precedenti
punti 9 e 10 di questo articolo.