Risolta la contestazione
ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA:
a - se la risoluzione e'
avvenuta
- in base ai punti "4",
"6", "7" o "8" del precedente articolo 14.4, oppure in base al punto "10"
del precedente articolo 14.4, oppure
- in base ai punti "2"
o "3" del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale
siano favorevoli all'assegnatario resistente alla contestazione, oppure
- in base al punto "1"
del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimita' della
registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione, allora la RA
rimuove dal RNA la notazione "valore contestato/challenged value" per il nome
a dominio contestato;
b - se la risoluzione e'
avvenuta
- in base ai punti "2"
o "3" del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale
siano favorevoli a chi ha posto la contestazione, oppure
- in base al punto "9"
del precedente articolo 14.4, oppure in base al punto "1" del precedente articolo
14.4 e le parti concordino sulla illegittimita' della registrazione dell'assegnatario
resistente alla contestazione, oppure
- in base al punto "5"
del precedente articolo 14.4 , allora la RA rimuove dal RNA l'assegnazione
del nome a dominio contestato.