Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA e' tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti.

Nel caso vi sia necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo' delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA e' tenuta a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste.