Con la decisione, gli arbitri
liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli,
in tutto o in parte, a carico della parte soccombente.
Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio puo' anche condannare
il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio
dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa.
I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione.