La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming. 16.3 Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura.
La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dalla Naming Authority, denominate "enti conduttori". La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio.
La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall'art. 15 delle regole di naming. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall' art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue.