Le organizzazioni di cui all'articolo 16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con le regole di naming e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Comitato esecutivo.

L'accertamento dell'esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Presidente della NA. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il presidente della NA può esonerarlo dalla conduzione delle procedure.