Il Presidente della Naming Authority accetta le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell' art. 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con le regole di naming.

La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente. In mancanza di decisione negativa entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, questa si considera accettata.