L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente alla conduzione delle procedure. L'inizio della sua attivitā come ente conduttore č subordinato all'apertura alla pubblica visibilitā all'URL di cui all'art. 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all'art. 17.2, IV comma, punti a) e b)