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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 156,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura
di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1)La creazione del dominio di primo livello
.eu fa parte degli obiettivi intesi ad accelerare il commercio
elettronico [1] nel quadro dell'iniziativa eEurope,
approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000.
(2)La comunicazione della Commissione al Consiglio
e al Parlamento europeo sull'organizzazione e la gestione di
Internet fa riferimento alla creazione di un dominio di primo
livello .eu e la risoluzione del Consiglio, del 3 ottobre 2000,relativa
all'organizzazione e alla gestione di Internet incarica la Commissione
di incoraggiare il oordinamento delle politiche legate alla
gestione di Internet.
(3)I domini di primo livello costituiscono
parte integrante dell'infrastruttura di Internet e svolgono
un ruolo di rimo piano ai fini dell'interoperabilità del World
Wide Web ("WWW "o "Web ") su scala mondiale. Grazie al ollegamento
e alla presenza consentiti dall'assegnazione dei nomi di dominio
e dei relativi indirizzi, gli utilizzatori sono in grado di
rintracciare gli elaboratori e i siti web sulla rete.I domini
di primo livello costituiscono inoltre parte integrante di ogni
indirizzo Internet di posta elettronica.
(4)Il dominio di primo livello .eu dovrebbe
agevolare l'uso e l'accesso alle reti e al mercato virtuale
basato su Internet,in conformità dell'articolo 154, paragrafo
2,del trattato, predisponendo un dominio di registrazione complementare
rispetto agli esistenti domini di primo livello geografici (ccTLDs)o
una registrazione globale tra i domini di primo livello generici,e,
di conseguenza, dovrebbe creare maggiori opportunità di scelta
e i concorrenza.
(5)Il dominio di primo livello .eu dovrebbe
migliorare l'interoperabilità delle reti transeuropee, in conformità
degli articoli 154 e 155 del trattato, garantendo la disponibilità
dei server di nomi .eu nella Comunità. Ciò avrà effetti favorevoli
sulla topologia e sull'infrastruttura tecnica di Internet in
Europa, che trarranno beneficio dall'esistenza di un nuovo gruppo
di server di nomi nella Comunità.
(6)Grazie al dominio di primo livello .eu,il
mercato interno dovrebbe godere di maggiore visibilità nell'ambito
del centro di scambi commerciali virtuale basato su Internet.
Il dominio di primo livello .eu dovrebbe offrire
un nesso chiaramente identificabile con la Comunità, con il
quadro normativo associato e con il mercato europeo.
Esso dovrebbe inoltre consentire alle imprese,
alle organizzazioni e alle persone fisiche della Comunità di
registrarsi in un dominio specifico che renda evidente tale
nesso. Pertanto, il dominio di primo livello .eu non soltanto
costituirà una pietra miliare per l'evoluzione del commercio
elettronico in Europa, ma favorirà anche la realizzazione degli
obiettivi dell'articolo 14 del trattato.
(7)Il dominio di primo livello .eu può accelerare
i benefici della società dell'informazione nell'intera Europa,
svolgere un ruolo nell'integrazione dei futuri Stati membri
nell'Unione europea e contribuire a ridurre il rischio di divario
digitale con i paesi limitrofi. È pertanto prevedibile che il
regolamento sia esteso allo Spazio economico europeo e che siano
richieste modifiche degli accordi vigenti tra l'Unione europea
e Stati terzi europei, allo scopo di adeguare i requisiti del
dominio di primo livello .eu per consentire la partecipazione
degli organismi di tali paesi.
(8)Il presente regolamento non pregiudica
la normativa comunitaria nel settore della protezione dei dati
personali. La sua applicazione dovrebbe avvenire nel rispetto
dei principi relativi al rispetto della vita privata e alla
protezione dei dati personali.
(9)La gestione di Internet si è in genere
ispirata ai principi di non ingerenza, autogestione e autoregolamentazione.
Nella misura del possibile e fatta salva la
normativa comunitaria, tali principi dovrebbero altresì applicarsi
al dominio di primo livello geografico .eu .A questo riguardo,
nella messa in opera del dominio di primo livello .eu possono
essere prese in considerazione le migliori prassi, affiancate,
addove opportuno, da orientamenti o codici di condotta su base
volontaria.
(10)La creazione del dominio di primo livello
.eu dovrebbe contribuire alla promozione dell'immagine dell'Unione
europea sulle reti globali dell'informazione e apportare valore
aggiunto al sistema di nomi Internet oltre ai domini di primo
livello geografici nazionali.
(11)Il presente regolamento è inteso a stabilire
le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello
.eu in maniera tale da designare un registro e determinare il
quadro di politica generale entro cui il registro stesso dovrà
operare. Il presente regolamento non disciplina i domini di
primo livello geografici nazionali.
(12)Il Registro è l'organismo incaricato dell'organizzazione,
amministrazione e gestione del dominio di primo livello .eu,tra
cui la manutenzione delle corrispondenti basi dati e dei servizi
correlati di interrogazione destinati al pubblico,il riconoscimento
dei Conservatori del Registro (Registrars),la registrazione
dei nomi di dominio richiesta da parte di Conservatori riconosciuti,
la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello
e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo
livello. I servizi di interrogazione destinati al pubblico associati
al dominio di primo livello sono denominati interrogazioni "Who
is ".Le basi di dati di tipo "Who is " dovrebbero essere conformi
alla normativa comunitaria sulla protezione dei dati e il rispetto
della vita privata.
L'accesso a tali basi fornisce informazioni
sui detentori dei nomi di dominio e costituisce uno strumento
fondamentale per rafforzare la fiducia degli utilizzatori.
(13)Dopo aver pubblicato nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee un invito alla manifestazione di interesse,
la Commissione dovrebbe designare un Registro servendosi di
una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria.
La Commissione dovrebbe stipulare con il Registro selezionato
un contratto che specificherà le condizioni applicabili al Registro
stesso per l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione
del dominio di primo livello .eu e che sarà limitato nel tempo
e rinnovabile.
(14)La Commissione,in rappresentanza della
Comunità europea,ha chiesto la delega per il codice UE,con lo
scopo di creare un dominio di primo livello geografico Internet.
Il 25 settembre 2000 l'Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN)
[2] ha adottato una risoluzione, secondo cui "i
codici alfanumerici a 2 elementi sono delegabili in quanto domini
di primo livello geografici solo nei casi in cui l'Agenzia di
aggiornamento della norma ISO 3166 abbia stabilito, nel proprio
elenco eccezionale di nomi riservati, la destinazione esclusiva
(reservation)del codice destinata a coprire qualsiasi utilizzo
della norma ISO 3166-1 in cui sia necessaria una rappresentazione
codificata della denominazione del paese, territorio o regione
in questione ".Il codice UE adempie a tali condizioni ed è quindi
"delegabile "alla Comunità europea.
(15)L'Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN)è attualmente responsabile del coordinamento
della delega dei codici che rappresentano i domini di primo
livello geografici presso i Registri. La risoluzione del Consiglio,del
3 ottobre 2000,incoraggia la messa in opera dei principi applicabili
ai Registri dei domini di primo livello geografici adottati
dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee).Il Registro
dovrebbe concludere un contratto con l'ICANN nel rispetto dei
principi del GAC.
(16)L'adozione di misure in materia di registrazione
abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio dovrebbe
prevedere per i titolari di diritti preesistenti riconosciuti
o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria, nonché
per gli organismi pubblici,un determinato periodo di tempo (periodo
"sunrise ")in cui la registrazione dei loro nomi di dominio
è riservata esclusivamente a detti titolari di diritti preesistenti
riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria
e organismi pubblici.
(17)La revoca dei nomi di dominio non dovrebbe
essere effettuata in maniera arbitraria. È tuttavia possibile
ottenere una revoca in particolare qualora il nome di dominio
fosse manifestamente contrario all'ordine pubblico. La politica
in materia di revoca dovrebbe comunque prevedere un meccanismo
opportuno ed efficace.
(18)Occorrerebbe adottare norme in materia
di "bona vacantia "per regolamentare lo status dei nomi di dominio
la cui registrazione non è rinnovata o che,ad esempio per effetto
del diritto di successione, restano senza detentore.
(19)Il nuovo Registro del dominio di primo
livello .eu non dovrebbe essere autorizzato a creare domini
di secondo livello utilizzando i codici alfanumerici a 2 elementi
che rappresentano i paesi.
(20)Nell'ambito stabilito dal presente regolamento,
dalle regole di politica pubblica relative alla messa in opera
e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e dai principi
di politica pubblica in materia di registrazione, sarebbe opportuno
esaminare, in sede di definizione della politica di registrazione,diverse
opzioni,compreso il metodo del "primo arrivato,primo servito
".
(21)Quando si fa riferimento alle parti interessate,
dovrebbe essere prevista una consultazione che comprenda in
particolare le autorità pubbliche,le imprese,le organizzazioni
e le persone fisiche. Il Registro potrebbe istituire un organo
consultivo incaricato di organizzare tale consultazione. (22)Le
misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento
tra cui i criteri della procedura di selezione del Registro,
la designazione del Registro e l'adozione di regole di politica
generale sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del
Consiglio,del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,le
misure di attuazione del presente regolamento (1 ).
(23)Poiché lo scopo dell'azione proposta,
cioè la messa in opera del dominio di primo livello .eu,non
può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri
e può dunque,a causa delle dimensioni e degli effetti dell'inter-
vento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità
può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita
a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Obiettivo
e campo d'applicazione
1.Obiettivo del presente regolamento è la
messa in opera del dominio di primo livello geografico (ccTLD).eu
nella Comunità. Il regolamento stabilisce le condizioni di tale
messa in opera, in particolare per quanto riguarda la designazione
di un Registro, e definisce il quadro di politica generale entro
il quale opererà tale Registro.
2.Il presente regolamento si applica fatte
salve le disposizioni adottate negli Stati membri per quanto
concerne i domini di primo livello geografici nazionali.
Articolo
2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende
per:
a)"Registro "l'organismo al quale sono affidate
l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio
di primo livello .eu, tra cui la manutenzione delle corrispondenti
banche dati e dei servizi correlati di interrogazione destinati
al pubblico, la registrazione dei nomi di
dominio, la gestione del Registro dei nomi di dominio, la gestione
dei server dei nomi di dominio di primo livello del Registro
e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo
livello;
b)"Conservatore del Registro (Registrar)"una
persona o organismo che, attraverso la stipulazione di un contratto
con il Registro, presta servizi di registrazione del nome di
dominio ai registranti.
Articolo
3
Caratteristiche
del Registro
1.La Commissione:
a)definisce, conformemente alla procedura
di cui all'articolo 6, paragrafo 3,i criteri e la procedura
per la designazione del Registro;
b)designa, conformemente alla procedura di
cui all'articolo 6, paragrafo 2,il Registro dopo aver pubblicato
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito alla
manifestazione di interesse e una volta conclusa la procedura
di invito alla manifestazione di interesse;
c)conclude, conformemente alla procedura di
cui all'articolo 6,paragrafo 2,un contratto che stabilisce le
condizioni secondo cui essa supervisiona l'organizzazione, l'amministrazione
e la gestione del dominio di primo livello .eu attuate dal Registro.
Il contratto concluso tra la Commissione e il Registro è limitato
nel tempo e rinnovabile.
Il Registro non può accettare registrazioni
finché non è definita la politica di registrazione.
2.Il Registro è un organismo senza scopo di
lucro istituito conformemente alla legislazione di uno Stato
membro. Esso ha la propria sede legale, amministrazione centrale
e sede di affari principale nel territorio della Comunità europea.
3.Dopo aver ottenuto il consenso della Commissione,
il Registro conclude il contratto che prevede la delega del
codice del dominio di primo livello geografico .eu.A tal fine
si terrà conto dei pertinenti principi adottati dal comitato
GAC
(Governmental Advisory Committee).
4.Il Registro del dominio di primo livello
.eu non agisce direttamente in quanto Conservatore.
Articolo
4
Obblighi
del Registro
1.Il Registro rispetta le regole, le politiche
e le procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti
di cui all'articolo 3. Il Registro applica procedure trasparenti
e non discriminatorie.
2.Il Registro:
a)organizza, amministra e gestisce il dominio
di primo livello .eu secondo criteri di interesse pubblico e
conformemente ai principi di qualità, efficienza, affidabilità
e accessibilità;
b)registra nel dominio di primo livello .eu,a
cura di qualsiasi conservatore del Registro accreditato, i nomi
di dominio richiesti da:
i)qualsiasi impresa che abbia la propria sede
legale, amministrazione centrale o sede di affari principale
nel territorio della Comunità europea;o
ii)qualsiasi organizzazione stabilita nel
territorio della Comunità europea,fatta salva l'applicazione
della normativa nazionale;o
iii)qualsiasi persona fisica residente nel
territorio della Comunità europea;
c)applica diritti, direttamente connessi ai
costi sostenuti;
d)mette in applicazione la politica e la procedura
di risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale basata
sul recupero dei costi al fine di risolvere prontamente i conflitti
tra titolari di nomi di dominio concernenti i diritti connessi
a detti nomi,ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale,
nonché le controversie inerenti a singole decisioni prese dal
Registro. Tale politica è adottata conformemente all'articolo
5,paragrafo 1 e prende in considerazione le raccomandazioni
dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale
(OMPI).Detta politica prevede adeguate garanzie di carattere
procedurale per le parti interessate e si applica lasciando
impregiudicate le possibili vie di ricorso giurisdizionale;
e)adotta ed espleta le procedure per il riconoscimento
dei Conservatori del dominio .eu e garantisce condizioni di
concorrenza effettive ed eque tra detti Conservatori;
f)assicura l'integrità delle basi di dati
dei nomi di dominio.
Articolo
5
Quadro politico
1.La Commissione, previa consultazione del
Registro e applicando la procedura di cui all'articolo 6,paragrafo
3, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in
opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e
i principi di politica pubblica in materia di registrazione.
Tale politica include segnatamente:
a)una politica per la risoluzione delle controversie
in sede extragiudiziale;
b)una politica pubblica in materia di registrazione
abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa
la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi
di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti
riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria
e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la
registrazione dei loro nomi;
c)una politica relativa all'eventuale revoca
di nomi di dominio, comprendente la questione "bona vacantia
";
d)questioni di lingua e i concetti geografici;
e)trattamento dei diritti di proprietà intellettuale
e altri diritti.
2.Entro tre mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento, gli Stati membri possono comunicare alla
Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di
nomi generalmente riconosciuti in relazione ai concetti geografici
e/o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica
o territoriale e che possono:
a)non essere registrati, oppure
b)essere registrati solo in un dominio di
secondo livello conformemente alle regole di politica pubblica.
La Commissione comunica immediatamente al
Registro l'elenco dei nomi notificati cui si applicano detti
criteri. La Commissione procede alla pubblicazione dell'elenco
contestualmente alla comunicazione al Registro.
Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione
uno Stato membro o la Commissione sollevino un'obiezione riguardo
a una menzione contenuta in un elenco notificato, la Commissione
adotta provvedimenti per ovviare alla situazione, conformemente
alla procedura stabilita all'articolo 6, paragrafo 3.
3.Prima di cominciare le operazioni di registrazione,
il Registro adotta la politica iniziale di registrazione per
il dominio di primo livello .eu in consultazione con la Commissione
e le altre parti interessate. Il Registro applica,nella poli-
tica di registrazione,le regole di politica pubblica adottate
a norma del paragrafo 1,tenendo conto dell'elenco di eccezioni
di cui al paragrafo 2.
4.La Commissione informa periodicamente il
Comitato di cui all'articolo 6 delle attività di cui al paragrafo
3 del presente articolo.
Articolo
6
Comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato
per le comunicazioni istituito dall'articolo 22,paragrafo 1,della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002,che istituisce un quadro normativo comune per
le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro)(1 ).Fino all'istituzione del comitato per le comunicazioni,
conformemente alla decisione 1999/468/CE,la Commissione è assistita
dal comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE
del Consiglio,del 28 giugno 1990,sull'istituzione del mercato
interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realiz-
zazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni
(Open Network Provision —ONP)(2 ).
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 3 e7della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano gli articoli 5 e7della decisione 1999/468/CE,
tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5,paragrafo
6,della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4.Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
Articolo
7
Mantenimento
di diritti
La Comunità mantiene tutti i diritti connessi
con il dominio di primo livello .eu,in particolare i diritti
di proprietà intellettuale e gli altri diritti relativi alle
banche dati del Registro atti a garantire l'attuazione del presente
regolamento,nonché il diritto di ridesignare il Registro.
Articolo
8
Relazione
sull'attuazione
La Commissione presenta una relazione al Parlamento
europeo e al Consiglio sull'attuazione, l'efficacia e il funzionamento
del dominio di primo livello .eu un anno dopo l'adozione del
presente regolamento e successivamente ogni due anni.
Articolo
9
Entrata in
vigore
Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo,addì 22 aprile 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P.COX
Per il Consiglio
Il Presidente
M.ARIAS CAÑETE
(tratto da http://www.europalex.kataweb.it)
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