Domini
Schema MODIFICATO di provvedimento legislativo
recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di
nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".
Articolo 1.
Utilizzazione dei nomi a dominio
- E’ vietata l’utilizzazione
di nomi a dominio, a chi non sia titolare o non ne possa disporre col consenso
scritto di quest'ultimo, :
- nomi identici o
simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o
altre organizzazioni di beni o persone, qualora ciò possa recare pregiudizio
a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare
allo sviamento dei consumatori;
- nomi identici o
simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere
dell'ingegno, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici
ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
- nomi che identificano
istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche,
qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero
generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
- nomi di genere,
qualora siano utilizzati al solo scopo di trarne profitto tramite cessione,
ovvero qualora siano utilizzati al solo scopo di recare un danno;
- nomi tali da creare
confusione o risultare comunque ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione
di lingue diverse dall'italiano.
- Resta fermo ogni
altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni,
anche con riferimento al trattamento dei dati personali
- L'utilizzazione
dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito
di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta
il risarcimento del danno.
- La sentenza che
accerta l'illecito ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui
all'articolo 2, ove già non disposta dall'Anagrafe medesima a seguito di
provvedimento motivato.
- Gli atti dispositivi,
posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui
al comma 1, sono nulli di diritto.
- Le disposizioni
del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di
domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti da soggetti giuridici
italiani svolgenti la propria attività nel territorio dello Stato.
- La valutazione delle
preminenza della tutela del diritto al nome sulla tutela dei segni distintivi
e viceversa è rimessa, secondo il disposto delle leggi vigenti, al giudice
di cui al comma 9 dell’articolo 2.
Articolo 2.
Anagrafe nazionale dei
nomi a dominio
- Il registro dei
nomi a dominio italiani esistente presso l'Istituto per le applicazioni
telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni
sull'organizzazione dell'ente adottate in base alla normativa vigente, viene
considerata come Anagrafe nazionale dei nomi a dominio.
- La registrazione
nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità
indicate dall'Anagrafe sulla base delle normative internazionali che attribuiscono
tali poteri di registrazione alla stessa e nel rispetto delle disposizioni
di cui all'articolo 1.
- Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 1, si procede alla registrazione secondo il protocollo
di ricezione delle richieste; saranno pubblicate a cura dell'Istituto per
le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche le regole
per la tenuta di detto protocollo, atte ad assicurare l’integrazione delle
diverse fonti di ricezione delle richieste.
- Alla registrazione
si provvede, previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni da parte
dell’Anagrafe medesima, entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione
della richiesta di registrazione. Il decorso del termine senza alcuna risposta
negativa espressa equivale ad accettazione della registrazione.
- La registrazione
si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione del
nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione, e salvo
quanto previsto dal comma 2, sono inseriti nell'anagrafe nazionale i nomi
identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
- Ove emerga, anche
in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore
di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle
disposizioni di cui al presente decreto, l'Anagrafe ne può disporre con
provvedimento motivato la cancellazione ancorché antecedente alla data di
entrata in vigore del decreto medesimo, dopo aver previamente ascoltato
le ragioni delle parti in causa.
- E' possibile disporre
- salvo che l’iscrizione sia antecedente alla data di entrata in vigore
del decreto medesimo - e solo su istanza motivata della parte direttamente
interessata, la cancellazione del nome a dominio registrato presso l'Anagrafe
di cui al comma 1, qualora siano trascorsi 90 giorni dalla data della registrazione
senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione attraverso l’attivazione
di qualsivoglia attività sul sito stesso, con provvedimento motivato dopo
aver previamente ascoltato le ragioni delle parti in causa.
- Il procedimento
innanzi all’Anagrafe di cui ai precedenti commi deve rispettare i principi
del contraddittorio propri dell’ordinamento giuridico.
- I ricorsi avverso
il rifiuto o l'omissione di registrazione o contro gli atti dell'Anagrafe
che, comunque, incidono sugli effetti della registrazione medesima rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 32, 33
e 34 Legge n.80/1998. Essi devono essere proposti a pena di inammissibilità
innanzi al tribunale amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede.
Tutti i termini previsti dalle leggi vigenti sono ridotti alla metà.