Domini

Schema MODIFICATO di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".

Articolo 1.

Utilizzazione dei nomi a dominio

  1. E’ vietata l’utilizzazione di nomi a dominio, a chi non sia titolare o non ne possa disporre col consenso scritto di quest'ultimo, :
    1. nomi identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni di beni o persone, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
    2. nomi identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o di opere dell'ingegno, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
    3. nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche, qualora ciò possa recare pregiudizio a tali soggetti giuridici ovvero generare confusione che possa portare allo sviamento dei consumatori;
    4. nomi di genere, qualora siano utilizzati al solo scopo di trarne profitto tramite cessione, ovvero qualora siano utilizzati al solo scopo di recare un danno;
    5. nomi tali da creare confusione o risultare comunque ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano.
  1. Resta fermo ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati personali
  2. L'utilizzazione dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell'uso stesso e comporta il risarcimento del danno.
  3. La sentenza che accerta l'illecito ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe di cui all'articolo 2, ove già non disposta dall'Anagrafe medesima a seguito di provvedimento motivato.
  4. Gli atti dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti da soggetti giuridici italiani svolgenti la propria attività nel territorio dello Stato.
  6. La valutazione delle preminenza della tutela del diritto al nome sulla tutela dei segni distintivi e viceversa è rimessa, secondo il disposto delle leggi vigenti, al giudice di cui al comma 9 dell’articolo 2.

Articolo 2.

Anagrafe nazionale dei nomi a dominio

  1. Il registro dei nomi a dominio italiani esistente presso l'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche, salve successive disposizioni sull'organizzazione dell'ente adottate in base alla normativa vigente, viene considerata come Anagrafe nazionale dei nomi a dominio.
  2. La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe sulla base delle normative internazionali che attribuiscono tali poteri di registrazione alla stessa e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1.
  3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, si procede alla registrazione secondo il protocollo di ricezione delle richieste; saranno pubblicate a cura dell'Istituto per le applicazioni telematiche del Consiglio nazionale delle ricerche le regole per la tenuta di detto protocollo, atte ad assicurare l’integrazione delle diverse fonti di ricezione delle richieste.
  4. Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni da parte dell’Anagrafe medesima, entro il termine massimo di giorni 30 dalla ricezione della richiesta di registrazione. Il decorso del termine senza alcuna risposta negativa espressa equivale ad accettazione della registrazione.
  5. La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione, e salvo quanto previsto dal comma 2, sono inseriti nell'anagrafe nazionale i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui al presente decreto, l'Anagrafe ne può disporre con provvedimento motivato la cancellazione ancorché antecedente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, dopo aver previamente ascoltato le ragioni delle parti in causa.
  7. E' possibile disporre - salvo che l’iscrizione sia antecedente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo - e solo su istanza motivata della parte direttamente interessata, la cancellazione del nome a dominio registrato presso l'Anagrafe di cui al comma 1, qualora siano trascorsi 90 giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione attraverso l’attivazione di qualsivoglia attività sul sito stesso, con provvedimento motivato dopo aver previamente ascoltato le ragioni delle parti in causa.
  8. Il procedimento innanzi all’Anagrafe di cui ai precedenti commi deve rispettare i principi del contraddittorio propri dell’ordinamento giuridico.
  9. I ricorsi avverso il rifiuto o l'omissione di registrazione o contro gli atti dell'Anagrafe che, comunque, incidono sugli effetti della registrazione medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 32, 33 e 34 Legge n.80/1998. Essi devono essere proposti a pena di inammissibilità innanzi al tribunale amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede. Tutti i termini previsti dalle leggi vigenti sono ridotti alla metà.