Domini
Disegno
di legge recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione
di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".
(annunciato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12.04.2000)
Art. 1
(Utilizzazione dei nomi a dominio)
1. Per
l'identificazione di domini è vietata, a chi non ne è titolare o non ne può
disporre col consenso scritto di quest’ultimo, l'utilizzazione di:
a) nomi
identici o simili a quelli che identificano persone fisiche, persone giuridiche
o altre organizzazioni di beni o persone;
b) nomi
identici o simili a marchi d'impresa o altri segni distintivi dell'impresa o
di opere dell'ingegno;
c) nomi
che identificano istituzioni o cariche pubbliche, enti pubblici o località geografiche;
d) nomi
di genere, quando sono utilizzati per trarne profitto, tramite cessione, o per
recare un danno;
e) nomi
tali da creare confusione o risultare ingannevoli, anche attraverso l'utilizzazione
di lingue diverse dall'italiano.
2. Fermo
restando ogni altro effetto previsto dalle normative che tutelano i predetti
nomi e segni, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, l'utilizzazione
dei nomi e dei segni distintivi di cui al comma 1 costituisce uso indebito di
questi ultimi ai fini dell'ordine di cessazione dell’uso stesso e comporta il
risarcimento del danno, nella misura minima di 30.000 euro. La sentenza che
accerta l’illecito o quantifica il danno ordina la cancellazione del nome dall'Anagrafe
di cui all'articolo 2, ove non già disposta dall'Anagrafe medesima. Gli atti
dispositivi, posti in essere in contrasto, anche indirettamente, con il divieto
di cui al comma 1, sono nulli di diritto.
3. Le disposizioni
del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini
Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.
Art. 2(Anagrafe
nazionale dei nomi a dominio)
1. È istituita
l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio. Detta Anagrafe opera presso l'Istituto
per le applicazioni telematiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche, salve
successive disposizioni sull’organizzazione dell’ente adottate in base alla
normativa vigente.
2. La registrazione
nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate
dall'Anagrafe stessa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1.
Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni
ed accettazione da parte del richiedente di una procedura di conciliazione,
gestita dall'Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie.
La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione
del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione, e salvo
quanto previsto dal comma 3, sono inseriti nell'anagrafe nazionale i nomi identificativi
di dominio già registrati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ove
emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato
a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione
alle disposizioni di cui alla presente legge, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione
ancorché antecedente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
4. È comunque
disposta la cancellazione del nome a dominio registrato presso l’Anagrafe di
cui al comma 1, trascorsi 90 giorni dalla data della registrazione senza che
ne sia seguita l'effettiva utilizzazione.
5. I ricorsi
avverso il rifiuto o l’omissione di registrazione o contro gli atti dell’Anagrafe
che, comunque, incidono sugli effetti della registrazione medesima rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere
proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha
sede.
Relazione
al disegno di legge recante "Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione
di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete".
Internet e,
più in generale, i servizi su reti informatiche, in quanto potenti fattori di
comunicazione e di espansione economica, sono oggi ai primi posti nell'agenda
delle priorità di molti governi e si pongono come temi centrali del confronto
in materia di regolamentazione che si sta svolgendo su scala internazionale.
I temi e problemi giuridici che sono posti al riguardo attengono, da una lato
all'applicazione delle norme già vigenti nell'ordinamento e, dall'altro, alla
necessità di fissare con norma primaria alcuni punti essenziali, indispensabili
al buon funzionamento del nuovo sistema ed alla disciplina delle relazioni che
ad esso sottendono. Si tratta, in particolare, di assicurare il rispetto delle
disposizioni sulla tutela dei nomi e dei marchi ed evitare che dall'uso della
rete possa derivare un pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive comunque
meritevoli di protezione.
E' evidente che se non si interviene subito in materia, si rischia che la situazione
di fatto che man mano va consolidandosi produca una ingiusta distorsione dei rapporti
legati all'uso delle reti, con notevole pregiudizio per tutti: operatori ed utilizzatori.
Sulle modalità di intervento, l'orientamento maggiormente diffuso nel mondo anglosassone
considera una normativa non invadente condizione essenziale per uno sviluppo rapido
e capillare di una risorsa economica dell'importanza di Internet e ritiene che
la legislazione attuale, integrata su pochi punti, quale appunto la tutela effettiva
delle situazioni giuridiche soggettive interessate dalla rete, sia già sufficiente
a tutelare adeguatamente i vari soggetti coinvolti.
Tenendo conto della necessità diffusamente riconosciuta di non interferire con
le enorme potenzialità di Internet in termini di crescita economica e di benefici
sociali, è da ritenere, dunque, che occorra fissare alcuni punti essenziali per
un adeguato approccio nella regolamentazione della condotta illegale implicante
l'uso della rete.
Le indicazioni che rilevano a questi fini, contenute nella strategia seguita dai
Paesi che già hanno affrontato il problema possono così sintetizzarsi:
a) valutazione attenta del reale bisogno di una regolamentazione specifica per
Internet alla luce della normativa già vigente, dal momento che le leggi in vigore
risultano in generale sufficienti e, in alcuni casi, necessitano solo degli emendamenti
necessari a renderle meglio applicabili alla realtà delle nuove tecnologie;
b) la regolamentazione della condotta illegale implicante l'uso di Internet deve
essere analizzata all'interno di un quadro normativo che assicuri che la condotta
online sia trattata in modo analogo alla condotta offline. Se Internet non deve
diventare una zona franca per attività illegali, tuttavia in mancanza di proibizione
nel mondo fisico, essa non può essere stabilita solo perché una certa condotta
è tenuta nello spazio virtuale.
c) una specifica regolamentazione dell'attività online deve essere redatta in
maniera neutrale rispetto alla tecnologia. La regolamentazione legata a una particolare
tecnologia corre infatti il rischio di divenire presto obsoleta e di richiedere
continui emendamenti. Inoltre, leggi ad hoc potrebbero impedire uno sviluppo più
avanzato della tecnologia stessa.
d) la regolamentazione di condotta implicante l'uso di Internet richiede un'attenta
considerazione di molteplici interessi sociali, quali la necessità di proteggere
la privacy, garantire il più ampio accesso possibile all'informazione pubblica,
promuovere e sostenere il legittimo commercio.
Va considerata inoltre - come situazione a monte - l'esigenza ordinamentale di
assicurare la tutela della stessa possibilità e delle modalità di registrazione
in rete dei nomi a dominio.
Da ciò deriva l'ulteriore necessità di istituire l'Anagrafe nazionale dei nomi
a dominio con il compito di assicurare il rispetto delle generali disposizioni
sull'uso dei nomi e dei marchi nonché le norme essenziali che vengono introdotte
nell'ordinamento.
Il testo del provvedimento legislativo, muove dalla considerazioni esposte ed
è diviso in due articoli: l'articolo 1 reca disposizioni generali in materia di
disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet
e servizi in rete, l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio
e ne disciplina l'attività.
In particolare, l'articolo 1 prevede alcune categorie di nomi che non possono
essere utilizzati come nomi a dominio, se non dai soggetti legittimati. Tali nomi
sono raggruppati per categorie, dove sono previsti:
a) i segni distintivi dell'impresa, delle società, dei prodotti industriali, delle
opere dell'ingegno. Qui la preclusione è assoluta per la presunzione iuris et
de iure dell'interferenza con segni protetti e della rilevanza economica dei nomi
medesimi.
b) i nomi propri di persona;
c) i nomi di genere. Per questi, data la normale genericità dei medesimi, il divieto
deriva dall'unione di due elementi: il fatto oggettivo della non titolarità e
l'intento speculativo.
d) i nomi che identificano istituzioni o cariche pubbliche o denotino enti territoriali
o località geografiche;
e) i nomi che creano confusione o inganno anche attraverso l'uso di una lingua
diversa dall'italiano Il comma 2 dell'articolo 1 ribadisce che l'uso dei nomi
sopra ricordati costituisce illecito civile a norma delle disposizioni che tutelano
i vari segni o distintivi e che disciplinano il trattamento dei dati personali.
La tutela accordata dal provvedimento è, quindi, aggiuntiva rispetto a queste
ultime; essa opera con queste modalità: azione di cessazione e risarcimento del
danno per il quale si prevede una liquidazione forfetaria nel minimo.
Il comma 3 estende l'applicazione della legge anche ai nomi a dominio che recano
suffissi diversi da "it" quando la registrazione è effettuata da che
è comunque soggetto all'ordinamento italiano. L'articolo 2 prevede l'istituzione
dell'Anagrafe presso il CNR.
La registrazione in detta Anagrafe costituisce quindi un filtro preliminare, che
non esclude la tutela dei singoli direttamente nei confronti dell'utilizzatore
del nome, che ha ottenuto la registrazione stessa. Si è anche inserita una norma
transitoria per evitare che, dato il carattere costitutivo della registrazione,
in prima attuazione vi sia un vuoto normativo.
Al comma 3 si inserisce, in luogo della convalida in un termine fisso, un compito
di continua "manutenzione" dell'anagrafe dei nomi a dominio, eventualmente
stimolata dalla constatazione dell'irregolarità a seguito di domanda del legittimo
titolare del nome o del segno distintivo. La "manutenzione" concerne
anche i nomi già registrati.
Al comma 4 si prevede la cancellazione dei nomi iscritti all'Anagrafe e non utilizzati
nei 90 giorni dalla registrazione.
Al comma 5 si affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
tutela contro gli atti dell'Anagrafe che rifiutano, omettono al registrazione
o che comunque incidono su questa.