|
|
Commercio
elettronico
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
dell8 giugno 2000
Direttiva sul commercio elettronico
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva mira a contribuire al buon funzionamento
del mercato garantendo la libera circolazione dei servizi della società
dellinformazione tra Stati membri.
2. La presente direttiva ravvicina, nella misura necessaria alla realizzazione
dellobiettivo di cui al paragrafo 1, talune norme nazionali
sui servizi della società dellinformazione che interessano
il mercato interno, lo stabilimento dei prestatori, le comunicazioni
commerciali, i contratti per via elettronica, la responsabilità
degli intermediari, i codici di condotta, la composizione extragiudiziaria
delle controversie, i ricorso giurisdizionali e la cooperazione tra
Stati membri.
3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo
ai servizi della società dellinformazione facendo salvo
il livello di tutela, in particolare, della sanità pubblica
e dei consumatori, garantito dagli strumenti comunitari e dalla legislazione
nazionale di attuazione nella misura in cui esso non limita la libertà
di fornire servizi della società dellinformazione.
4. La presente direttiva non introduce norme supplementari di diritto
internazionale privato, né tratta delle competenze degli organi
giurisdizionali.5. La presente direttiva non si applica:
a) al settore tributario,
b) alle questioni relative ai servizi della società dellinformazione
oggetto delle direttive 95/46/Ce e 97/66/Ce,
c) alle questioni relative a accordi o pratiche disciplinati dal diritto
delle intese,
d) alle seguenti attività dei servizi della società
dellinformazione:
- le attività dei notai o di altre professioni equivalenti,
nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con lesercizio
dei pubblici poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi dazzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi
di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse.
6. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate
a livello comunitario, o nazionale nel rispetto del diritto comunitario,
per promuovere la diversità linguistica e culturale e garantire
la salvaguardia del pluralismo.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) "servizi della società dellinformazione":
i servizi ai sensi dellarticolo 1, punto 2, della direttiva
98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
b) "prestatore"; la persona fisica o giuridica che presta
un servizio della società dellinformazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente
e a tempo indeterminato unattività economica mediante
un'installazione stabile. La presenza e luso dei mezzi tecnici
e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono
di per sé uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": la persona fisica o giuridica
che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società
dellinformazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili
delle informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca a
fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale
o professionale;
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi
o limmagine di unimpresa, di unorganizzazione o
di una persona che esercita unattività commerciale, industriale,
artigianale o una libera professione. Non sono di per sé comunicazioni
commerciali:
- le indicazioni necessarie per accedere direttamente allattività
di tale impresa, organizzazione o persona, come un nome di dominio
("domain name") o un indirizzo di posta elettronica;
- le comunicazioni relative a beni, servizi o allimmagine di
tale impresa, organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente,
in particolare se a titolo gratuito;
g) "professione regolamentata": professione ai sensi dellarticolo
1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di
una durata minima di tre anni, o dellarticolo 1, lettera f),
della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa
ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;
h) "ambito regolamentato": le prescrizioni degli ordinamenti
degli Stati membri e applicabili ai prestatori di servizi della società
dellinformazione o ai servizi della società dellinformazione,
indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
specificamente destinati.
i) lambito regolamentato riguarda le prescrizioni che il prestatore
deve soddisfare per quanto concerne:
- laccesso allattività di servizi della società
dellinformazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti
le qualifiche e i regimi di autorizzazione o notifica;
- lesercizio dellattività di servizi della società
dellinformazione, quali ad esempio le prescrizioni riguardanti
il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del
servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità
e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;
ii) lambito regolamentato non comprende le norme su:
- le merci in quanto tali,
- la consegna delle merci,
- i servizi non prestati per via elettronica.
Articolo 3
Mercato interno
1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società
dellinformazione, forniti da una prestatore stabilito nel suo
territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto
Stato membro nellambito regolamentato.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nellambito
regolamentato, limitare la circolazione dei servizi dellinformazione
provenienti da un altro Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui allallegato.
4. Gli stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo
2, per quanto concerne un determinato servizio della società
dellinformazione, in presenza delle seguenti condizioni:
a)i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per lopera di prevenzione,
investigazione individuazione e perseguimento in materie penali, quali
la tutela dei minori e la lotta contro lincitamento allodio
razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché violazioni della
dignità umana della persona;
- tutela della sanità pubblica;
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e
della difesa nazionale:
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori:
ii) relativi a un determinato servizio della società dellinformazione
lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio
serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali obiettivi;
b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i
procedimenti giudiziari, anche istruttori, e gli atti compiuti nellambito
di unindagine penale, lo Stato membro ha:
- chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti
e questo non li ha presi o essi no erano adeguati;
- notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo
1 la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.
5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni
di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati
al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al
paragrafo 1, insieme ai motivi dellurgenza.
6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con
i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima
rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati
con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione
che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario,
la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi
dalladottarli o di revocarli con urgenza.
CAPO II
PRINCIPI
Sezione 1: Regime di stabilimento e di informazione
Articolo 4
Principio dellassenza di autorizzazione preventiva
1. Gli Stati membri garantiscono che laccesso allattività
di un prestatore di un servizio della società dellinformazione
ed il suo esercizio non siano soggetti ad autorizzazione preventiva
o ad altri requisiti di effetto equivalente.
2. Il paragrafo 1 fa salvi i sistemi di autorizzazione che non riguardano
specificatamente ed esclusivamente i servizi della società
dellinformazione, o i sistemi di cui alla direttiva 97/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa
ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di
licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione.
Articolo 5
Informazioni generali da fornire
1. Oltre agli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente
accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio
e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni:
a) il nome del prestatore;
b) lindirizzo geografico dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore
e di comunicare direttamente ed efficacemente con lui, compreso lindirizzo
di posta elettronica;
d) qualora il prestato sia iscritto in un registro di commercio o
analogo pubblico registro, il registro presso il quale è iscritto
ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo equivalente di identificazione
contemplato nel detto registro;
e) qualora unattività si soggetta ad autorizzazione,
gli estremi della competente autorità di controllo;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- lordine professionale o istituzione analoga, presso cui il
fornitore è iscritto;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato
rilasciato;
- un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro
di stabilimento nonché le modalità di accesso alle medesime;
g) se il prestatore esercita unattività soggetta ad IVA,
il numero di identificazione di cui allarticolo 22, paragrafo
1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in
materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul
valore aggiunto: base imponibile interne.
2. Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi
della società dellinformazione facciano riferimento ai
prezzi, questi siano indicati in modo chiaro ed inequivocabile, e
sia segnalato in particolare se comprendano le imposte e i costi di
consegna.
Sezione 2: Comunicazioni commerciali
Articolo 6
Informazioni da fornire
Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali
che costituiscono un servizio della società dellinformazione
o ne sono parte integrante rispettino le seguenti condizioni minime:
a) la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile
come tale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata
la comunicazione commerciale è chiaramente identificabile;
c) le offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi, qualora
permesse dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore,
devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni
per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentata
in modo chiaro e inequivocabile;
d) i concorsi o giochi promozionali, qualora siano permessi dallo
Stato membro in cui è stabilito il prestatore, devono essere
chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione
devono essere facilmente accessibili e presentate in modo chiaro ed
inequivocabile.
Articolo 7
Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Oltre agli altri obblighi posti dal diritto comunitario, gli Stati
membri che permettono comunicazioni commerciali non sollecitate per
posta elettronica provvedono affinché tali comunicazioni commerciali
trasmesse da un prestatore stabilito nel loro territorio siano identificabili
come tali, in modo chiaro e inequivocabile, fin dal momento in cui
il destinatario le riceve.
2. Fatte salve la direttive 97/ 7/CE e la direttiva 97/66/Ce, gli
Stati membri adottano i provvedimenti necessari per far sì
che i prestatori che inviano per posta elettronica comunicazioni commerciali
non sollecitate consultino regolarmente e rispettino i registri negativi
in cui possono iscriversi le persone fisiche che non desiderano ricevere
tali comunicazioni commerciali.
Articolo 8
Professioni regolamentate
1. Gli Stati membri provvedono affinché limpiego di comunicazioni
commerciali che costituiscono un servizio della società dellinformazione
o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata,
siano autorizzate nel rispetto delle regole professionali relative,
in particolare, allindipendenza, alla dignità, allonore
della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso
clienti e colleghi.
2. Fatta salva lautonomia delle associazioni e organizzazioni
professionali, Gli Stati membri e la Commissione le incoraggiano a
elaborare codici di condotta a livello comunitario che precisino le
informazioni che possono essere fornite a fini di comunicazioni commerciali,
nel rispetto del paragrafo 1.
3. Nellelaborare proposte di iniziative comunitarie eventualmente
necessarie per il buon funzionamento del mercato interno relativamente
alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene in debito
conto i codici di condotta applicabili a livello comunitario, e agisce
in stretta cooperazione con le pertinenti associazioni e organizzazioni
professionali.
4. La presente direttiva integra le direttive comunitarie concernenti
laccesso alle attività delle professioni regolamentate
e il loro esercizio.
Sezione 3: Contratti per via elettronica
Articolo 9
Disciplina dei contratti per via elettronica
1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro ordinamento
giuridico renda possibili i contratti per via elettronica. Essi, in
particolare, assicurano a che la normativa relativa alla formazione
del contratto non osti alluso effettivo dei contratti elettronici
e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati
per via elettronica.
2. Gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1 non si applichi
a tutti o a taluni contratti delle seguenti categorie:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni
immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge lintervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici
poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzia prestate da persone che
agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali,
imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le categorie di cui
al paragrafo 2 a cui essi non applicano il paragrafo 1. Ogni cinque
anni gli Stati membri presentano alla Commissione una sullapplicazione
del paragrafo 2 in cui indicano per quali motivi considerano necessario
mantenere la categoria di cui al paragrafo 2, lettera b) a cui non
applicano il paragrafo 1.
Articolo 10
Informazioni da fornire
1. Oltre agli altri obblighi di informazioni posti dal diritto comunitario,
gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra le parti diverse da consumatori, il prestatore fornisca in modo
chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dellinoltro dellordine
da parte del destinatario del servizio, almeno le seguenti informazioni:
a) le varie fasi tecniche della conclusione del contratto;
b) se il contratto concluso sarà archiviato dal prestatore
e come si potrà accedervi;
c) i mezzi tecnici per individuare e correggere gli errori di inserimento
del dati prima di inoltrare lordine;
d) le lingue a disposizione per concludere il contratto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra parti diverse da consumatori, il prestatore indichi gli eventuali
codici di condotta pertinenti cui aderisce nonché come accedervi
per via elettronica.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al
destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che
gli permetta di memorizzarle e riprodurle.
4. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai contratti conclusi esclusivamente
mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni
individuali equivalenti.
Articolo 11
Inoltro dellordine
1. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra le parti diverse da consumatori, nel caso in cui il destinatario
di un servizio inoltri il proprio ordine mediante strumenti tecnologici,
si applichino i seguenti principi:
- il prestatore deve accusare ricevuta dellordine del destinatario
del servizio senza ingiustificato ritardo e per via elettronica;
- lordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti
cui sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, salvo diverso accordo
tra le parti diverse da consumatori, il prestatore metta a disposizione
del destinatario del servizio strumenti tecnici adeguati, efficaci
ed accessibili tali da permettere a questultimo di individuare
e correggere errori di inserimento dei dati prima di inoltrare lordine.
3. Il paragrafo 1, primo trattino, ed il paragrafo 2 non sono applicabili
ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi
di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Sezione 4: Responsabilità dei prestatori intermediari
Articolo 12
Semplice trasporto ("mere conduit")
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione
di un servizio della società dellinformazione consistente
nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite
da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete
di comunicazione, il prestatore non sia responsabile delle informazioni
trasmesse a condizione che egli:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di
cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia
e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa
serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la
sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale
o unautorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca
o ponga fine ad una violazione.
Articolo 13
Memorizzazione temporanea detta "caching"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione
di un servizio della società dellinformazione consistente
nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite
da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile
della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni
effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo
inoltre ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate
in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del
settore;
d) non interferisca con luso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sullimpiego
delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato,
o per disabilitare laccesso, non appena venga effettivamente
a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal
luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che laccesso
alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo
giurisdizionale o unautorità amministrativa ne ha disposto
la rimozione o la disabilitazione dellaccesso.
2. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
secondo gli ordinamenti degli Stati membri, che un organo giurisdizionale
o unautorità amministrativa esiga che il prestatore impedisca
o ponga fine ad una violazione.
Articolo 14
"Hosting"
1. Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione
di un servizio della società dellinformazione consistente
nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del
servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate
a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto
prestatore:
a) non sia effettivamente al corrente del fatto che lattività
o linformazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono
manifesta lillegalità dellattività o dellinformazione;
b) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne laccesso.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce
sotto lautorità o il controllo del prestatore.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità,
per un organo giurisdizionale o unautorità amministrativa,
in conformità agli ordinamenti giuridici degli Stati membri,
di esigere che il prestatore ponga fine ad una violazione o la impedisca
nonché la possibilità, per gli Stati membri, di definire
procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione
dellaccesso alle medesime.
Articolo 15
Assenza dellobbligo generale di sorveglianza
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14,
gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di
sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né
un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che
indichino la presenza di attività illecite.
2. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi
della società dellinformazione siano tenuti ad informare
senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività
o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare
alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che
consentano lidentificazione dei destinatari dei loro servizi
con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
CAPO III
APPLICAZIONE
Articolo 16
Codici di condotta
1. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano:
a) lelaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni
imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta
a livello comunitario volti a contribuire allefficace applicazione
degli articoli da 5 a 15;
b) la trasmissione volontaria dei progetti di codici di condotta a
livello nazionale o comunitario alla Commissione;
c) laccessibilità per via elettronica ai codici di condotta
nelle lingue comunitarie;
d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte
di associazioni o organizzazioni professionali e di consumatori, della
valutazione dellapplicazione dei codici di condotta e del loro
impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio
elettronico;
e) lelaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione
dei minori e della dignità umana.
2. Gli Stati membri e la Commissione favoriscono la partecipazione
delle associazioni che rappresentano i consumatori al processo di
elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo
1, lettera a), che riguardano i loro interessi. Per tener conto delle
loro esigenze specifiche, dovrebbero essere consultate, ove opportuno,
le associazioni che rappresentano i non vedenti, gli ipovedenti e
i disabili.
Articolo 17
Composizione extragiudiziale delle controversie
1. I Stati membri provvedono affinché, in caso di dissenso
tra prestatore e destinatario del servizio della società dellinformazione,
la loro legislazione non ostacoli luso, anche per vie elettroniche
adeguate, degli strumenti di composizione estragiudiziale delle controversie
previste dal diritto nazionale.
2. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale
delle controversie, in particolare di quelle relative ai consumatori,
ad operare con adeguate garanzie procedurali per le parti coinvolte.
3. Gli Stati membri incoraggiano gli organi di composizione estragiudiziale
delle controversie a comunicare alla Commissione le decisioni significative
che adottano sui servizi della società dellinformazione
nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od
usi relativi al commercio elettronico.
Articolo 18
Ricorsi giurisdizionali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi giurisdizionali
previsti dal diritto nazionale per quanto concerne le attività
dei servizi della società dellinformazione consentano
di prendere rapidamente provvedimenti, anche provvisori, atti a porre
fine alle violazioni e a impedire ulteriori danni agli interessi in
causa.
2. Lallegato della direttiva 98/27/CE è completato come
segue:
"11. Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dellinformazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico")
(GU L. 178 del 17.7.2000, pag. 1)".
Articolo 19
Cooperazione
1. Gli Stati membri dispongono di adeguati poteri di controllo e di
indagine per applicare efficacemente la presente direttiva e provvedono
affinché i prestatori comunichino loro le informazioni prescritte.
2. Gli Stati membri collaborano con gli altri Stati membri. A tal
fine essi designano uno o più punti di contatto, di cui comunicheranno
gli estremi agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono quanto prima, a norma del diritto nazionale,
anche per via elettronica, lassistenza e le informazioni richieste
dagli altri Stati membri o dalla Commissione.
4. Gli Stati membri istituiscono dei punti di contatto accessibili
almeno per via elettronica ai quali possano rivolgersi destinatari
e fornitori di servizi per:
a)ottenere informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali
e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie,
compresi gli aspetti pratici delluso di siffatti meccanismi;
b) ottenere gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazione
presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza
pratica.
5. Gli Stati membri incoraggiano la comunicazione alla Commissione
delle decisioni amministrative e giudiziarie significative prese nel
loro territorio riguardo a controversie sui servizi delle società
dellinformazione nonché su pratiche, consuetudini od
usi relativi al commercio elettronico. La Commissione comunica tali
decisioni agli altri stati membri.
Articolo 20
Sanzioni
Gli Stati membri comminano sanzioni per la violazione delle norme
nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti
i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21
Riesame
1. Entro il 17 luglio 2000, e in seguito ogni due anni, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico
e sociale una relazione sullapplicazione della presente direttiva,
corredata, se necessario, di proposte per adeguarla dellevoluzione
giuridica, tecnica ed economica dei servizi della società dellinformazione,
in particolare per quanto concerne la prevenzione dei reati, la protezione
dei minori, la tutela dei consumatori e il corretto funzionamento
del mercato interno.
2. Nellesaminare la necessità di adeguamento della presente
direttiva, la relazione analizza, segnatamente, la necessità
di proposte relative alla responsabilità dei fornitori di collegamenti
ipertestuali e di servizi di motori di ricerca, alle procedure di
"notifica e rimozione" ("notice and take down")
e alla determinazione della responsabilità a seguito della
rimozione del contenuto. La relazione esaminerà anche la necessità
di condizioni ulteriori per lesonero dalla responsabilità,
di cui agli articoli 12 e 13, tenuto conto dellevoluzione tecnica,
nonché la possibilità di applicare principi del mercato
interno alle comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica.
Articolo 22
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 17 gennaio 2000. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 23
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.
Articolo 24
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 8 giugno 2000
1. La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato
membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore
di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta
la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio
del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di stabilimento sia
stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata
al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo
Stato membro.
2. Allegato: DEROGHE ALLARTICOLO 3
Come previsto allarticolo 3, paragrafo 3, i paragrafi 1 e 2
dellarticolo 3 non si applicano ai seguenti settori:
- i diritti dautore, diritti vicini e i diritti di cui alle
direttive 87/54/CEE e 96/9/CEE, nonché i diritti di proprietà
industriale;
- lemissione di moneta elettronica da parte di istituti per
i quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui
allarticolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE;
- larticolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE;
- larticolo 30 e il titolo IV della direttiva 92/49/CEE, il
titolo IV della direttiva 92/96/CEE, gli articoli 7 e 8 della direttiva
88/357/CEE e larticolo 4 della direttiva 90/619/CEE;
- la libertà delle parti di scegliere la legge applicabile
al loro contratto;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai
consumatori;
- la validità formale dei contratti che istituiscono o trasferiscono
diritti relativi a beni immobili nel caso in cui tali contratti debbono
soddisfare requisiti formali imperativi previsti dalla legge dello
Stato membro in cui il bene immobile è situato;
- lammissibilità delle comunicazioni commerciali non
sollecitate per posta elettronica.
|