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Liquidazioni
periodiche IVA
circolare
ministeriale 31.5.2000 n. 113/E
Con la C.M. 31.5.2000, n. 113/E il Ministero ha stabilito che le istruzioni
fornite con la C.M. 9.6.1999, n. 127/E sono state superate a seguito
dell'approvazione del nuovo modello di dichiarazione periodica (D.M.
21.12.1999
La regola generale è che nella liquidazione periodica devono
essere annotati tutti i dati necessari per il calcolo dell'I.V.A. relativa
al periodo, ossia tutti gli elementi che devono essere riportati nella
dichiarazione Iva periodica. In pratica, la liquidazione deve anticipare
l'intero contenuto della dichiarazione periodica, che viene presentata
alla fine del mese in cui viene operata la liquidazione.
Viene così rovesciato il principio in base al quale sarebbe la
dichiarazione che deve riportare i dati delle liquidazioni e non viceversa.
Le liquidazioni devono avvenire secondo il nuovo "schema"
a partire da quelle relative al mese di maggio (o al 2° trimestre
2000): quelle effettuate fino al 16.5.2000 in base alle istruzioni dettate
con la C.M. 9.6.1999, n. 127/E, non dovrebbero richiedere integrazioni,
anche se la circolare a riguardo non si pronuncia
Liquidazioni
periodiche
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (secondo
mese successivo al trimestre solare per i contribuenti trimestrali) il
contribuente deve determinare l'I.V.A. esigibile nel periodo di riferimento,
calcolata come differenza fra quella a debito e quella a credito; per
esercitare il diritto alla detrazione è necessario essere in
possesso dei documenti d'acquisto (art. 1, DPR 100/1998).
Contenuto della liquidazione periodica
nell'apposita sezione del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi)
devono essere indicati (art. 2, D.M. 14.1.1977):
- l'I.V.A.
esigibile in relazione, generalmente, alle cessioni e prestazioni
effettuate nel periodo di riferimento e nei periodi precedenti (nel
caso tale I.V.A. sia divenuta esigibile nel periodo liquidato); deve,
inoltre, essere annotata l'I.V.A. relativa agli acquisti intracomunitari
e a quelli effettuati da venditore estero senza rappresentante fiscale
(autofatture art. 17 DPR 633/72). La determinazione dell'I.V.A. (da
indicare nel rigo VP5 della dichiarazione periodica) avviene
considerando le annotazioni eseguite (o da eseguire) nel registro delle
fatture emesse o dei corrispettivi, considerando anche le variazioni
(in aumento o in diminuzione);<O:P</O:P
- l'I.V.A.
relativa ad acquisti ed importazioni
risultanti da fatture d'acquisto e/o bollette doganali, annotata nel
periodo di riferimento nel registro degli acquisti e per la quale contribuente
intende esercitare il diritto alla detrazione; l'I.V.A. risultante (incluse
eventuali variazioni in aumento o diminuzione o rettifiche delle detrazioni)
va riportata al rigo VP6 della dichiarazione;
- il
totale delle eventuali regolarizzazioni di violazioni, compresi
gli interessi moratori, commesse in periodi precedenti dello stesso
anno solare da indicare nei righi VP8 (purché tali regolarizzazioni
non risultino già comprese nei righi VP5 e VP6, ad esempio per
effetto di rettifiche) e VP9 (per omesso versamento di I.V.A. già
indicata nel rigo VP16 di precedenti dichiarazioni periodiche dello
stesso anno solare);<O:P</O:P
- l'ammontare
dell'eccedenza detraibile I.V.A. risultante dalla liquidazione del
periodo precedente dello stesso anno solare o dell'importo
a debito non versato per il periodo precedente (comprensivo degli interessi
dovuti dai contribuenti trimestrali) in quanto inferiore o uguale a
50.000 lire; tale importo deve essere riportato nel rigo VP1O
della dichiarazione periodica. Quella relativa al primo periodo dell'anno
solare (gennaio per i contribuenti mensili, gennaio-marzo per quelli
trimestrali) riporterà in corrispondenza di tale dato zero.
- l'ammontare
dell'eccedenza detraibile d'imposta dell'anno precedente (credito
I.V.A. compensabile) che il contribuente decide di utilizzare, completamente
o parzialmente, in detrazione in sede di liquidazione periodica; tale
dato va riportato nel rigo VP11 della dichiarazione periodica;
- la
differenza fra l'I.V.A. esigibile (già indicata al punto 1) e
quella portata in detrazione per il periodo (già indicata al
punto 2); tale valore va diminuito dell'eventuale credito di riporto
del periodo precedente (esposto al punto 4) nonché dell'eventuale
credito compensabile portato in detrazione (riportato al punto 5), considerando
anche le eventuali regolarizzazioni (punto 3). Il risultato (imposta
a credito o debito del periodo) va riportato nel rigo VP12 della
dichiarazione periodica;
- l'Iva
da versare per il periodo (come calcolata al punto precedente) aumentata
degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali ordinari (rigo VP14)
ed eventualmente diminuita del credito speciale d'imposta utilizzato
accordato ad alcune categorie di contribuenti (rigo VP13); il
risultato deve essere riportato nel rigo VP16 della dichiarazione
periodica
- l'Iva
versata come risulta dal mod. F24 (di cui vanno indicati gli estremi)
nella colonna "importi a debito versati", indipendentemente
dal fatto che sia stata effettivamente versata o compensata con altri
tributi, contributi o premi: tale importo va riportato nel rigo VP17
della dichiarazione periodica
- il
credito Iva infrannuale relativo a ciascuno dei primi tre trimestri
solari chiesto a rimborso o destinato a compensazione dai soggetti che
(art. 30, co.3, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972:
- esercitano
(esclusivamente o prevalentemente) attività che comportano un'aliquota
media, su acquisti ed importazioni, superiore a quella delle operazioni
effettuate maggiorata del 10%. In tale confronto non si devono considerare
l'acquisto, l'importazione o la cessione di beni ammortizzabili, mentre
devono essere considerate le spese generali; le aliquote medie vanno
calcolate fino alla seconda cifra decimale
- effettuano
operazioni non imponibili per esportazioni, operazioni assimilate o
eseguite verso determinati organismi internazionali, vendite ad esportatori
abituali senza Iva, cessioni intracomunitarie non imponibili, ecc. con
un'incidenza superiore al 25% del totale delle operazioni attive effettuate.
Tale
importo, determinato esclusivamente in funzione dell'Iva relativa al periodo
di competenza e non anche conteggiando l'eventuale credito riportato
dal periodo precedente, deve essere indicato nel rigo VP19
della dichiarazione periodica (C.M. 26.4.1999, n. 92/E).
Arrotondamenti
per evitare differenze fra l'Iva calcolata in sede di liquidazione e quella
risultante dalla dichiarazione periodica (dove gli importi in lire devono
essere esposti senza i tre zeri finali), è necessario arrotondare
gli importi in base allo stesso criterio:
- per
le lire: gli importi devono essere arrotondati alle mille lire (inferiori
se le ultime cifre sono inferiori o uguali a 500, superiori in caso
contrario);
- in
euro: all'unità (per eccesso se la frazione decimale è
superiore o uguale a 50 centesimi, per difetto in caso contrario).
Credito
annuale precedente
all'inizio di ciascun anno deve essere sempre annotata nel registro degli
acquisti o corrispettivi l'eccedenza Iva detraibile cosiddetto credito
(Iva compensabile) risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente
e che verrà utilizzata in detrazione o compensazione nel corso
dell'anno (art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972).
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