Liquidazioni periodiche IVA

circolare ministeriale 31.5.2000 n. 113/E
Con la C.M. 31.5.2000, n. 113/E il Ministero ha stabilito che le istruzioni fornite con la C.M. 9.6.1999, n. 127/E sono state superate a seguito dell'approvazione del nuovo modello di dichiarazione periodica (D.M. 21.12.1999
La regola generale è che nella liquidazione periodica devono essere annotati tutti i dati necessari per il calcolo dell'I.V.A. relativa al periodo, ossia tutti gli elementi che devono essere riportati nella dichiarazione Iva periodica. In pratica, la liquidazione deve anticipare l'intero contenuto della dichiarazione periodica, che viene presentata alla fine del mese in cui viene operata la liquidazione.
Viene così rovesciato il principio in base al quale sarebbe la dichiarazione che deve riportare i dati delle liquidazioni e non viceversa.
Le liquidazioni devono avvenire secondo il nuovo "schema" a partire da quelle relative al mese di maggio (o al 2° trimestre 2000): quelle effettuate fino al 16.5.2000 in base alle istruzioni dettate con la C.M. 9.6.1999, n. 127/E, non dovrebbero richiedere integrazioni, anche se la circolare a riguardo non si pronuncia

Liquidazioni periodiche
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (secondo mese successivo al trimestre solare per i contribuenti trimestrali) il contribuente deve determinare l'I.V.A. esigibile nel periodo di riferimento, calcolata come differenza fra quella a debito e quella a credito; per esercitare il diritto alla detrazione è necessario essere in possesso dei documenti d'acquisto (art. 1, DPR 100/1998).
Contenuto della liquidazione periodica
nell'apposita sezione del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) devono essere indicati (art. 2, D.M. 14.1.1977):

  1. l'I.V.A. esigibile in relazione, generalmente, alle cessioni e prestazioni effettuate nel periodo di riferimento e nei periodi precedenti (nel caso tale I.V.A. sia divenuta esigibile nel periodo liquidato); deve, inoltre, essere annotata l'I.V.A. relativa agli acquisti intracomunitari e a quelli effettuati da venditore estero senza rappresentante fiscale (autofatture art. 17 DPR 633/72). La determinazione dell'I.V.A. (da indicare nel rigo VP5 della dichiarazione periodica) avviene considerando le annotazioni eseguite (o da eseguire) nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, considerando anche le variazioni (in aumento o in diminuzione);<O:P</O:P
  2. l'I.V.A. relativa ad acquisti ed importazioni risultanti da fatture d'acquisto e/o bollette doganali, annotata nel periodo di riferimento nel registro degli acquisti e per la quale contribuente intende esercitare il diritto alla detrazione; l'I.V.A. risultante (incluse eventuali variazioni in aumento o diminuzione o rettifiche delle detrazioni) va riportata al rigo VP6 della dichiarazione;
  3. il totale delle eventuali regolarizzazioni di violazioni, compresi gli interessi moratori, commesse in periodi precedenti dello stesso anno solare da indicare nei righi VP8 (purché tali regolarizzazioni non risultino già comprese nei righi VP5 e VP6, ad esempio per effetto di rettifiche) e VP9 (per omesso versamento di I.V.A. già indicata nel rigo VP16 di precedenti dichiarazioni periodiche dello stesso anno solare);<O:P</O:P
  4. l'ammontare dell'eccedenza detraibile I.V.A. risultante dalla liquidazione del periodo precedente dello stesso anno solare o dell'importo a debito non versato per il periodo precedente (comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali) in quanto inferiore o uguale a 50.000 lire; tale importo deve essere riportato nel rigo VP1O della dichiarazione periodica. Quella relativa al primo periodo dell'anno solare (gennaio per i contribuenti mensili, gennaio-marzo per quelli trimestrali) riporterà in corrispondenza di tale dato zero.
  5. l'ammontare dell'eccedenza detraibile d'imposta dell'anno precedente (credito I.V.A. compensabile) che il contribuente decide di utilizzare, completamente o parzialmente, in detrazione in sede di liquidazione periodica; tale dato va riportato nel rigo VP11 della dichiarazione periodica;
  6. la differenza fra l'I.V.A. esigibile (già indicata al punto 1) e quella portata in detrazione per il periodo (già indicata al punto 2); tale valore va diminuito dell'eventuale credito di riporto del periodo precedente (esposto al punto 4) nonché dell'eventuale credito compensabile portato in detrazione (riportato al punto 5), considerando anche le eventuali regolarizzazioni (punto 3). Il risultato (imposta a credito o debito del periodo) va riportato nel rigo VP12 della dichiarazione periodica;
  7. l'Iva da versare per il periodo (come calcolata al punto precedente) aumentata degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali ordinari (rigo VP14) ed eventualmente diminuita del credito speciale d'imposta utilizzato accordato ad alcune categorie di contribuenti (rigo VP13); il risultato deve essere riportato nel rigo VP16 della dichiarazione periodica
  8. l'Iva versata come risulta dal mod. F24 (di cui vanno indicati gli estremi) nella colonna "importi a debito versati", indipendentemente dal fatto che sia stata effettivamente versata o compensata con altri tributi, contributi o premi: tale importo va riportato nel rigo VP17 della dichiarazione periodica
  9. il credito Iva infrannuale relativo a ciascuno dei primi tre trimestri solari chiesto a rimborso o destinato a compensazione dai soggetti che (art. 30, co.3, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972:
  • esercitano (esclusivamente o prevalentemente) attività che comportano un'aliquota media, su acquisti ed importazioni, superiore a quella delle operazioni effettuate maggiorata del 10%. In tale confronto non si devono considerare l'acquisto, l'importazione o la cessione di beni ammortizzabili, mentre devono essere considerate le spese generali; le aliquote medie vanno calcolate fino alla seconda cifra decimale
  • effettuano operazioni non imponibili per esportazioni, operazioni assimilate o eseguite verso determinati organismi internazionali, vendite ad esportatori abituali senza Iva, cessioni intracomunitarie non imponibili, ecc. con un'incidenza superiore al 25% del totale delle operazioni attive effettuate.

Tale importo, determinato esclusivamente in funzione dell'Iva relativa al periodo di com­petenza e non anche conteggiando l'eventuale credito riportato dal periodo precedente, deve essere indicato nel rigo VP19 della dichiarazione periodica (C.M. 26.4.1999, n. 92/E).
Arrotondamenti
per evitare differenze fra l'Iva calcolata in sede di liquidazione e quella risultante dalla dichiarazione periodica (dove gli importi in lire devono essere esposti senza i tre zeri finali), è necessario arrotondare gli importi in base allo stesso criterio:

  • per le lire: gli importi devono essere arrotondati alle mille lire (inferiori se le ultime cifre sono inferiori o uguali a 500, superiori in caso contrario);
  • in euro: all'unità (per eccesso se la frazione decimale è superiore o uguale a 50 centesimi, per difetto in caso contrario).

Credito annuale precedente
all'inizio di ciascun anno deve essere sempre annotata nel registro degli acquisti o corrispettivi l'eccedenza Iva detraibile cosiddetto credito (Iva compensabile) risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente e che verrà utilizzata in detrazione o compensazione nel corso dell'anno (art. 30, co. 2, D.P.R. 633/1972).