E-commerce
& Iva : i punti principali
La prima grande distinzione da tenere presente per affrontare le problematiche
connesse all'applicazione del regime I.V.A. al commercio elettronico è
la differenza esistente tra commercio elettronico indiretto, in cui l'ordine
del bene è effettuato in rete, ma la materiale consegna dello stesso
avviene con metodi tradizionali, e il commercio elettronico diretto in cui
tutte le fasi della transazione vengono svolte mediante l'utilizzo di Internet.
Le possibili problematiche che un venditore on-line può trovarsi
ad affrontare in questo campo sono state raggruppate in quattro grandi tipologie.
Esportazioni extracomunitarie
E' il caso in cui un soggetto (imprenditore o privato) acquista in rete
dei beni che vengono trasportati all'estero con mezzi tradizionali: si pone
in essere una normale cessione all'esportazione, regolamentata dall'art,
n. 8 del DPR del 28/10/72 n. 633, per cui viene emessa una bolletta doganale
di esportazione intestata al fornitore nazionale, e il servizio di trasporto
qualora sia reso da terzi sarà subordinato all'emissione di una fattura
non imponibile ad I.V.A. come da art. n. 9 DPR 633 del 72 nei confronti
del committente nazionale.
Le esportazioni possono ovviamente portare alla creazione per l'azienda
cedente di un plafond I.V.A.
Importazioni extracomunitarie
Gli acquisti da paesi extracomunitari sono regolamentati sulla base del
principio della territorialità sancito dal DPR 633/72 artt. nn.1,7,67
oltre che dal Testo Unico sulle leggi doganali approvato con DPR n.43 del
1973.
Tralasciando le importazioni effettuate da operatori nazionali nell'ambito
dell'E-businnes (in quanto tale caso non presenta alcun tipo di problema)
vediamo come vengono regolamentati gli acquisti effettuati dai privati in
cui il trasporto e l'importazione sono compiute da corrieri nazionali, partners
abituali dei fornitori. Tutte le somme di denaro anticipate dal corriere
all'atto dello sdoganamento delle merci per conto del cliente (diritti doganali,
dazi all'importazione accertata dalla dogana del paese d'arrivo) vengono
successivamente addebitate al destinatario in fase di consegna, anche se
il mittente può chiedere che rimangano a suo carico.
Nel caso particolare in cui tali transazioni avvengano a mezzo posta, i
diritti doganali e Iva devono essere pagati dall'importatore direttamente
in dogana.
Esportazioni comunitarie
Con la creazione dello spazio economico europeo, la vendita off-line effettuata
ad una società residente, o con stabile organizzazione in un paese
comunitario è considerata cessione intracomunitaria, non rilevante
ai fini dell'I.V.A. nel territorio italiano per cui va emessa una normale
fattura non imponibile ai fini I.V.A. (come previsto dal D.L. 331/93 successivamente
convertito dalla legge n. 427/93) e registrata nei modi e nei termini da
questa fissati.
Se invece la transazione prevede la consegna del bene ad un consumatore
privato ovvero ad un Ente sprovvisto di codice Iva, la questione si complica
in quanto bisogna prima essere certi che sia applicabile il regime fiscale
delle vendite a distanza. Una risposta in senso positivo a tale quesito
sembra trovarsi nel D.lgs. del 1999 n. 185 nel quale si chiarisce che le
vendite a privati effettuate utilizzando i moderni mezzi di comunicazione
(in cui Internet è sicuramente ricompresa) sono assimilate alle vendite
al dettaglio;
Questo particolare regime I.V.A. risulta essere comunque di difficile applicazione
per via dell'indeterminatezza dei limiti di valore sia da paese a paese,
sia che si tratti di acquisti o di vendite a distanza, ed inoltre per il
costo molto elevato a cui si và incontro qualora si debba ricorrere
al rappresentante fiscale.
Importazioni comunitarie
Per quanto riguarda il quarto ed ultimo caso, ossia l'acquisto da parte
di un consumatore italiano (o anche in questo caso, di un Ente non tenuto
al pagamento dell'I.V.A. intracomunitaria) di un bene presso un fornitore
comunitario è da considerarsi vendita a distanza per cui l'Iva andrà
pagata nel paese del cedente ed in base alle norme fiscali ivi applicate,
ai sensi del art. n. 40 comma 3° del D.L. n. 331/93, anche qui comunque
nel rispetto del limite relativo alle cessioni fatte da tale operatore in
Italia.
Si
rende necessaria un'ultima precisazione, ossia che l'acquisto elettronico
di beni spediti materialmente in Italia, effettuato da un imprenditore
nazionale presso un soggetto comunitario dotato di codice I.V.A. altro
non è che un acquisto intracomunitario, fiscalmente rilevante in
Italia. Per cui l'imprenditore integrerà con I.V.A. italiana e
registrerà la fattura ricevuta secondo i modi e i termini previsti
dagli artt. 46 e ss. Del D.L. n. 331/93 e compilerà inoltre l'elenco
riepilogativo Intrastat nel modello Intra 2-bis.
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