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Commercio elettronico


La giurisprudenza sulle truffe con le carte di credito


Non abbiamo ancora pronunce giurisprudenziali rilevanti sui nuovi casi di violazione attraverso i sistemi elettronici. Possiamo però esaminare alcuni aspetti tipici delle violazioni, attraverso l'utilizzo delle carte di credito tradizionali. Il Tribunale di Milano nel febbraio del 1994, ha condannato un negoziante per aver omesso di verificare la corrispondenza della firma dell'acquirente dal documento di riconoscimento alla carta di credito.

Nella sentenza pubblicata in "Nuova Giurisprudenza Civile, 1995, I, 179" é stata riconosciuta, sia la violazione degli obblighi contrattuali che la violazione del principio del "neminem laedere" esteso anche ai rapporti di credito. Sempre il Tribunale di Milano nel novembre 1992 aveva ritenuto responsabile un negoziante per aver, in un breve lasso di tempo, accettato carte di credito rubate non richiedendo l'autorizzazione dell'emittente, poiché le singole operazioni non superavano il limite giornaliero di spesa consentita.

Il Tribunale di Pescara nell'ottobre del 1994 ha ritenuto che il reato di possesso e acquisizione di carte di credito di provenienza illecita, previsto dall'art. 12 della L. 197/91, é un reato di pericolo - per la cui consumazione non è richiesta la effettiva lesione del bene giuridico - e non si richiede che il profitto venga conseguito. La stessa violazione commessa attraverso la rete non cambia l'imputazione del reato, ma sicuramente il giudice si troverà di fronte ad accertamenti che possono andare oltre la sua competenza territoriale con tempi ben più lunghi per la definizione del procedimento.




Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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