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Commercio
elettronico
La giurisprudenza sulle truffe con le carte di credito
Non abbiamo ancora pronunce giurisprudenziali rilevanti sui nuovi
casi di violazione attraverso i sistemi elettronici. Possiamo
però esaminare alcuni aspetti tipici delle violazioni, attraverso
l'utilizzo delle carte di credito tradizionali. Il Tribunale di
Milano nel febbraio del 1994, ha condannato un negoziante per
aver omesso di verificare la corrispondenza della firma dell'acquirente
dal documento di riconoscimento alla carta di credito.
Nella sentenza pubblicata in "Nuova Giurisprudenza Civile, 1995,
I, 179" é stata riconosciuta, sia la violazione degli obblighi
contrattuali che la violazione del principio del "neminem laedere"
esteso anche ai rapporti di credito. Sempre il Tribunale di Milano
nel novembre 1992 aveva ritenuto responsabile un negoziante per
aver, in un breve lasso di tempo, accettato carte di credito rubate
non richiedendo l'autorizzazione dell'emittente, poiché le singole
operazioni non superavano il limite giornaliero di spesa consentita.
Il Tribunale di Pescara nell'ottobre del 1994 ha ritenuto che
il reato di possesso e acquisizione di carte di credito di provenienza
illecita, previsto dall'art. 12 della L. 197/91, é un reato di
pericolo - per la cui consumazione non è richiesta la effettiva
lesione del bene giuridico - e non si richiede che il profitto
venga conseguito. La stessa violazione commessa attraverso la
rete non cambia l'imputazione del reato, ma sicuramente il giudice
si troverà di fronte ad accertamenti che possono andare oltre
la sua competenza territoriale con tempi ben più lunghi per la
definizione del procedimento.
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