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| Fonti normative e documenti Legge 8 febbraio 1948, n. 47 Disposizioni sulla stampa (G.U. 20 febbraio 1948, n. 43, Serie generale) Codice penale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1 - (Definizione di stampa o stampato) Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati) Ogni stampato
deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome
e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. Art. 3 - (Direttore responsabile) Ogni giornale
o altro periodico deve avere un direttore responsabile. Art. 4 - (Proprietario) Per poter pubblicare
un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano
residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione
nelle liste elettorali politiche. Art. 5 - (Registrazione) Nessun giornale
o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso
la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione
deve effettuarsi. Art. 6 - (Dichiarazione dei mutamenti) Ogni mutamento
che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione
prescritta dall'articolo 5, deve formare oggetto di nuova dichiarazione
da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto
mutamento, insieme con gli eventuali documenti. Art. 7 - (Decadenza della registrazione) L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno. Art. 8 - (Risposte e rettifiche) Il direttore
o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente
nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni
o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini
o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da
essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché
le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile
di incriminazione penale. Art. 9 - (Pubblicazione obbligatoria di sentenze) Nel pronunciare condanne per reato commesso mediante pubblicazione in un periodico, il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel periodico stesso. Il direttore responsabile è tenuto a eseguire gratuitamente la pubblicazione a norma dell'art. 615, primo comma, del Codice di procedura penale. Art. 10 - (Giornali murali) Il giornale murale,
che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche
se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente
legge. Art. 11 - (Responsabilità civile) Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Art. 12 - (Riparazione pecuniaria) Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del Codice penale, una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa ed alla diffusione dello stampato. Art. 13 - (Pene per la diffamazione) Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000. Art. 14 - (Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza) Le disposizioni
dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni
destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità
e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere
il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla
corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene in tali casi sono aumentate. Art. 15 - (Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante) Le disposizioni dell'art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti. Art. 16 - (Stampa clandestina) Chiunque intraprenda
la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata
eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la
reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000. Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati) Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000. Art. 18 - (Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6) Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'art. 6, o continua la pubblicazione di un giornale o altro periodico dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 250.000. Art. 19 - (False dichiarazioni nella registrazione di periodici) Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli artt. 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'art. 483 del Codice penale. Art. 20 - (Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati) Chiunque asporta,
distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le
prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione
o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave,
con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 21 - (Competenza e forme del giudizio) La cognizione
dei reati commessi col mezzo della stampa appartiene al tribunale,
salvo che non sia competente la Corte di assise. Art. 22 - (Periodici già autorizzati) Per i giornali e gli altri periodici autorizzati ai sensi delle leggi precedenti la registrazione prescritta dall'articolo 5 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Art. 23 - (Abrogazioni) Sono abrogati il regio decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge. Art. 24 - (Norme di attuazione) Il Governo emanerà le norme per l'attuazione della presente legge. Art. 25 - (Entrata in vigore della legge) La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Codice penale Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina) Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe
o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge
sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila
a un milione duecentomila. |
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Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com Foto e contenuti sono liberamente riproducibili da agenzie, giornali e siti internet, ma con l'obbligo di indicare la fonte: infoleggi.com |
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