|
||||||||||||
| Legge 7 marzo 2001, n. 62 "Nuove norme sulleditoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001 Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. (Definizioni
e disciplina 1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici. 2.
Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente
suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente
allinformazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.
Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo
o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè
costituente opera dellingegno ai sensi della disciplina sul
diritto dautore, destinato originariamente, dal titolare dei
diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale
cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi
audiovisivi. Art. 2. (Disposizioni sulla proprietà delle imprese editrici ed in materia di trasparenza) 1. Allarticolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il primo comma è sostituito dal seguente: d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare lattività dimpresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dellUnione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi allesercizio dellimpresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali». Art. 3. (Modalità
di erogazione delle provvidenze 1. A decorrere dal 1º gennaio dellanno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge limporto di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui allarticolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato a 4 miliardi di lire. 2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dellUnione europea è concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello delledizione diffusa nella città italiana presso il cui tribunale sono registrate. Lammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non può superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi. Capo II INTERVENTI
PER LO SVILUPPO Art. 4. (Tipologie
di interventi 1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli 5, 6 e 7, nonchè il credito di imposta di cui allarticolo 8. Art. 5. (Fondo
per le agevolazioni di credito 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per linformazione e leditoria, fino allattuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti autorizzati allattività bancaria. 2.
Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie stanziate a tale fine
nel bilancio dello Stato, il contributo dell1 per cento trattenuto
sullammontare di ciascun beneficio concesso, le somme comunque
non corrisposte su concessioni effettuate, le somme disponibili alla
data di entrata in vigore della presente legge esistenti sul fondo
di cui allarticolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni. Il fondo di cui al citato articolo 29
è mantenuto fino al completamento della corresponsione dei contributi
in conto interessi per le concessioni già effettuate. Art. 6. (Procedura automatica) 1. Alla concessione dei contributi di cui allarticolo 5 si provvede mediante procedura automatica relativamente ai progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche: a) finanziamento complessivo non superiore ad un miliardo di lire; b) realizzazione del progetto entro due anni dallammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nellanno antecedente la data di presentazione della domanda. 2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sono comunicati lammontare delle risorse disponibili per la concessione dei contributi ed il termine massimo di presentazione delle domande. 3.
Le domande di concessione del contributo sono accolte sulla base della
sola verifica della completezza e regolarità delle domande medesime
e della relativa documentazione, secondo lordine cronologico
di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno si intendono
presentate contestualmente. La concessione del contributo è integrale
fino a concorrenza delle risorse finanziarie di cui al comma 2. In
caso di insufficienza delle risorse finanziarie a soddisfare integralmente
le domande, la disponibilità residua è ripartita proporzionalmente
al costo dei progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande
presentate contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione
delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera. Art. 7. (Procedura valutativa) 1. Alla concessione dei contributi di cui allarticolo 5 si provvede mediante procedura valutativa relativamente ai progetti o programmi organici e complessi, che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche: a) finanziamento, eccedente limporto di cui allarticolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve contenere la deliberazione preventiva dellistituto finanziatore; il finanziamento può, comunque, essere ammesso a contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi; b) realizzazione del progetto entro due anni dallammissione ai benefìci. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda. 2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande, lammontare delle risorse disponibili, i requisiti dellimpresa proponente e delliniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo. 3.
I requisiti delliniziativa, di cui al comma 1, attengono alla
tipologia del programma, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza
degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La
validità tecnica, economica e finanziaria delliniziativa è valutata
con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla
redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo
aziendale. Art. 8. (Credito di imposta) 1. Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui linvestimento è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi. 2. Gli investimenti per i quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto: a) beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonchè prodotti editoriali multimediali; b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: 1) lacquisto, linstallazione, il potenziamento, lampliamento e lammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonchè il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale; 2)
la realizzazione o lacquisizione di sistemi composti da una
o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che
governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi
del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti
funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione,
controllo, misura e trasporto; 3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; leventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare lattendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonchè specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni. Art. 9. (Fondo
per la promozione del libro 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dellattività di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonchè per la loro diffusione allestero. 2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1: a) gli editori che intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore culturale e scientifico; b) i soggetti che presentano piani di esportazione e commercializzazione di prodotti editoriali italiani allestero. 3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonchè i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali dintesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti alla diffusione allestero dei prodotti editoriali italiani. 4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma: a) per lapertura di librerie nei comuni o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato, in relazione alla popolazione residente; b) nei casi diversi da quelli indicati alla lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per lapertura di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate o da formule commerciali innovative. 5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dallanno 2003, la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Art. 10. (Messaggi
pubblicitari di promozione 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, volte a sensibilizzare lopinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui allarticolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni. Art. 11. (Disciplina del prezzo dei libri) 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dalleditore o dallimportatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. 2.
È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque
e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito
da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato
ai sensi del comma 1. a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica; b)
libri darte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente,
con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche,
quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che
sono rilegati in forma artigianale; 4.
Salva lapplicazione dellarticolo 15 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo
effettivo che può oscillare tra l80 e il 100 per cento: b)
in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente
riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di
ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative
ed università, i quali siano consumatori finali; 5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. 6.
Salva lapplicazione dellarticolo 153 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e dellarticolo 27, comma 3, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici
la riduzione massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento. a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6; b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando lelenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso. Capo III ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE EDITORIALE Art. 12. (Trattamento
straordinario 1. Allarticolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
il primo comma è sostituito dal seguente: Art. 13. (Risoluzione del rapporto di lavoro) 1. Larticolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: «Art. 36. (Risoluzione del rapporto di lavoro). 1. I dipendenti delle aziende di cui allarticolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari allindennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dallobbligo del preavviso in caso di dimissioni». Art. 14. (Esodo e prepensionamento) 1. Larticolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: «Art.
37. (Esodo e prepensionamento). 1. Ai lavoratori
di cui ai precedenti articoli, con lesclusione dei dipendenti
delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare,
entro sessanta giorni dallammissione al trattamento di cui allarticolo
35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro
sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva
richiesta, per i seguenti trattamenti: b) per i giornalisti professionisti iscritti allINPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dellINPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dellarticolo 4 del regolamento adottato dallINPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1995. 2. Lintegrazione contributiva a carico dellINPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, lanzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e letà anagrafica raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefìci i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dellassicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi allanticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dallINPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. 3.
La Cassa per lintegrazione dei guadagni degli operai dellindustria
corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari allimporto
risultante dallapplicazione dellaliquota contributiva
in vigore per la gestione medesima sullimporto che si ottiene
moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione lultima
retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al
mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono
iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi
straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi
ordinari. 2. La normativa prevista dai commi primo, lettera a), e secondo, dellarticolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continua a trovare applicazione nei confronti dei poligrafici dipendenti da aziende individuate dal medesimo articolo 37, che abbiano stipulato e trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui allarticolo 35 della medesima legge n. 416 del 1981. Art. 15. (Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti) 1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva lattuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per linformazione e leditoria. 2.
Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di
sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese
editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici,
nonchè da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino
le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi
delle imprese di appartenenza. a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi allattività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni; b)
progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria,
diretti a favorire lesodo volontario dei giornalisti dipendenti
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in
possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dellarticolo
37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dallarticolo
14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità
pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria
di appartenenza; 5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dallanno 2001 e fino allanno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue. Capo IV SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 16. (Semplificazioni) 1. I soggetti tenuti alliscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dellarticolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dallosservanza degli obblighi previsti dallarticolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Liscrizione è condizione per linizio delle pubblicazioni. Capo V DISPOSIZIONI
FINALI Art. 17. (Copertura finanziaria) 1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire 32,7 miliardi per lanno 2001, in lire 62,1 miliardi per lanno 2002 e in lire 89,5 miliardi per lanno 2003, si provvede, quanto a lire 23,2 miliardi per lanno 2001, lire 41,6 miliardi per lanno 2002 e lire 36 miliardi per lanno 2003, mediante corrispondente riduzione dellautorizzazione di spesa di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 278, e quanto a lire 9,5 miliardi per lanno 2001, lire 20,5 miliardi per lanno 2002 e lire 53,5 miliardi per lanno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 18. (Modifica
allarticolo 3 della legge 1. Il comma 2 dellarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è sostituito dai seguenti: «2.
A decorrere dal 1º gennaio 2002, i contributi di cui al comma 8 e
al comma 11 del presente articolo, il cui ammontare non può comunque
superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dellimpresa stessa, sono concessi, limitatamente
ad una sola testata, alle imprese editrici di giornali quotidiani
che, con esclusione di quanto previsto dalle lettere a) e b)
per le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti
dellarticolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possiedano i seguenti requisiti: b)
editino la testata stessa da almeno tre anni; 2-bis. I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dellimpresa stessa, sono concessi anche alle imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro che possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo. 2-ter.
I contributi previsti dalla presente legge e in misura, comunque,
non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli
ammortamenti, risultanti dal bilancio dellimpresa stessa, sono
concessi alle imprese editrici, comunque costituite, che editino giornali
quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni
autonome Valle dAosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto
Adige, a condizione che le imprese beneficiarie non editino altri
giornali quotidiani e possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
Gli stessi contributi e in misura, comunque, non superiore al 50 per
cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dellimpresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani
italiani editi e diffusi allestero a condizione che le imprese
editrici beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b),
c), d) e g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese
devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una relazione
di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa
dello Stato in cui ha sede limpresa. Art. 19. (Interventi
a sostegno della lettura 1. Allarticolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) acquisto, secondo parametri fissati dallAutorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e privati nellambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole». Art. 20. (Disposizione finale) 1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. In particolare si applicano lultimo periodo del comma 2, nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dallarticolo 18 della presente legge, e i commi 6, 13 e 14 dellarticolo 3 della medesima legge. Art. 21. (Disposizione transitoria e abrogazioni) 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nelle parti in cui dispongono rispettivamente lobbligo del Dipartimento per linformazione e leditoria Ufficio per leditoria e la stampa di comunicare allAutorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e lespressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sullaccertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dallarticolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 33 della legge n. 416 del 1981, fatto salvo quanto disposto dallultimo periodo del comma 2 dellarticolo 5 della presente legge. |
|
|
Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com Foto e contenuti sono liberamente riproducibili da agenzie, giornali e siti internet, ma con l'obbligo di indicare la fonte: infoleggi.com |
|