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INTERPRETAZIONE LEGGE SULL'EDITORIA
Chi deve pubblicare
le informazioni previste dalla legge?
Per rispondere partiamo dalle definizioni dell'articolo 1 della nuova
legge:
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge,
si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso
il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione
o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con
ogni mezzo, anche elettronico [...]
La definizione è molto meno chiara di quanto appaia a prima
vista. Infatti si parla di "prodotto destinato alla pubblicazione...
con ogni mezzo, anche elettronico. Qualsiasi sito internet può
rientrare in questa definizione, anche un semplice archivio di dati
o un web dedicato esclusivamente al commercio elettronico. Questa
interpretazione non regge sul piano sistematico, perché la
legge detta una disciplina nel settore dell'editoria, e dunque si
può considerare l'inciso che segue come una precisazione: la
diffusione di informazioni presso il pubblico. In sostanza, qualsiasi
forma di notiziario. Il che giustifica, sul piano logico, le disposizioni
che ci interessano, che richiamano la legge sulla stampa:
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all
articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale
diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto
da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto,
è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dallarticolo
5 della medesima legge n. 47 del 1948.
A prima vista non ci sono problemi interpretativi per quanto riguarda
un sito che offre informazioni, ed è assimilabile a un quotidiano
o a un periodico on line .
Ma, come ben sappiamo, ci sono molti siti che offrono anche informazioni,
mentre lo scopo principale della pubblicazione è diverso. E'
il caso dei portali dedicati a servizi di vario tipo, che a volte
contengono una sezione informativa. Questi siti rientrano nella definizione
di "prodotto editoriale" data dalla legge? Se consideriamo
che il punto di riferimento è il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, il buon senso suggerisce di rispondere
"no". Stando alla lettera della disposizione, anche un portale
destinato all'e-commerce rientrerebbe nella previsione normativa.
Quali sono gli obblighi per i siti soggetti all'applicazione dell'articolo
2 della legge 47/48?
Ecco la norma richiamata:
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione,
nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste,
dell'editore.
[Le disposizioni successive si riferiscono a giornali, agenzie e periodici
e saranno esaminate nel prossimo articolo]
Analizziamo le singole voci:
Il luogo e l'anno della pubblicazione. Nessun problema per l'anno,
ma qual è il "luogo" della pubblicazione di un sito
internet? Coincide col server sul quale sono caricate le informazioni
o con il luogo dal quale vengono caricate? La seconda risposta sembra
più aderente alla realtà, anche perché il server
è più assimilabile alla figura dell'addetto alla distribuzione
o divulgazione dei contenuti.
Il nome e il domicilio dello stampatore. Lo stampatore, nell'informazione
telematica, non esiste. Può essere il distributore (il server)
assimilato allo stampatore? A rigor di logica, no. Ma il titolare
di un sito internet farà bene a indicare comunque il nome (o
la ragione sociale) e il domicilio (ovvero la sede legale) di chi
gli fornisce l'hosting, a scanso di "grane".
Se esiste, dell'editore. E se l'editore non esiste? Soccorre un'altra
antica disposizione: la legge 2 febbraio 1939, n. 374, all'ultimo
comma dell'articolo 9 recita: Si considera editore l'autore che curi
direttamente la pubblicazione dell'opera.
Quella appena citata è la legge fascista - ancora formalmente
in vigore - che pone in capo allo stampatore l'obbligo di consegnare,
per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica
e un esemplare alla locale Procura della Repubblica.
Sull'internet non ci sono né stampatori né officine
grafiche, per cui la norma non sembrerebbe applicabile all'informazione
on line. Ma il già citato art. 9 precisa - con straordinaria
lungimiranza - che Agli effetti della presente legge s'intende per
stampatore ogni persona o ente che riproduca a scopo di diffusione
o di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo di
tipografia, fotografia, incisione o qualsivoglia altro mezzo (questa
disposizione potrebbe favorire l'assimilazione del fornitore di hosting
allo stampatore nell'interpretazione della legge 47/48).
La norma è inapplicabile. Si pensi a quale mail bombing sarebbero
sottoposte le prefetture e le procure della Repubblica se ogni persona
che pubblica informazioni sull'internet inviasse - naturalmente come
attachment di e-mail - quattro più uno esemplari di ogni pagina
web. "Ogni persona" significa "tutti", compresi
quelli che pubblicano qualche notiziola familiare nei pochi megabyte
di spazio web ottenuti gratis con l'abbonamento a un provider, compresi
i ragazzini che fanno il giornalino di classe via Internet... A parte
il fatto che prefetture e procure non sono attrezzate neanche per
ricevere una e-mail con gli auguri di capodanno.
che cosa si deve fare?
Tutto sommato, per l'informazione non periodica, soddisfare le prescrizioni
di legge è abbastanza semplice: basta indicare, nella home
page o in altra pagina facilmente reperibile, il nome o la denominazione
e l'indirizzo dell'editore (o dell'autore) e del fornitore di hosting
con il relativo indirizzo. I veri problemi sorgono per l'informazione
periodica, come vedremo nel prossimo numero.
Quali sono le sanzioni per chi non rispetta la legge
La risposta è negli articoli 16 e 17 della legge 47/48:
Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico
senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art.
5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa
fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico,
dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello
stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme
al vero.
Dunque, per quanto riguarda questa prima parte, vale il secondo comma.
E ancora:
Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque
altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo
2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è
punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000.
Non finisce qui. C'è una quarta ipotesi di sanzione, prevista
dal codice penale all'articolo 663-bis, per chi divulga (il fornitore
di hosting?) la stampa "clandestina":
Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga
stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni
di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e
non periodica, è punito con la sanzione amministrativa da lire
duecentomila a un milione e duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso
il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
E così anche i provider hanno la loro parte!
Ci sono soluzioni o scappatoie? Praticamente no, nemmeno con un server
situato all'estero, come si può leggere nel già citato
articolo
Infine, una precisazione: su alcuni siti è stato scritto che
il reato di "stampa clandestina" è stato depenalizzato.
In realtà (per quanto è possibile verificare nel caos
normativo italiano) è stato depenalizzato solo l'art. 663-bis
del codice penale, relativo alla divulgazione, che è cosa diversa
e successiva alla pubblicazione, punita dall'art. 16 della legge 47/48.
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