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INTERPRETAZIONE LEGGE SULL'EDITORIA

Chi deve pubblicare le informazioni previste dalla legge?

Per rispondere partiamo dalle definizioni dell'articolo 1 della nuova legge:
1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico [...]
La definizione è molto meno chiara di quanto appaia a prima vista. Infatti si parla di "prodotto destinato alla pubblicazione... con ogni mezzo, anche elettronico. Qualsiasi sito internet può rientrare in questa definizione, anche un semplice archivio di dati o un web dedicato esclusivamente al commercio elettronico. Questa interpretazione non regge sul piano sistematico, perché la legge detta una disciplina nel settore dell'editoria, e dunque si può considerare l'inciso che segue come una precisazione: la diffusione di informazioni presso il pubblico. In sostanza, qualsiasi forma di notiziario. Il che giustifica, sul piano logico, le disposizioni che ci interessano, che richiamano la legge sulla stampa:

3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.
A prima vista non ci sono problemi interpretativi per quanto riguarda un sito che offre informazioni, ed è assimilabile a un quotidiano o a un periodico on line .
Ma, come ben sappiamo, ci sono molti siti che offrono anche informazioni, mentre lo scopo principale della pubblicazione è diverso. E' il caso dei portali dedicati a servizi di vario tipo, che a volte contengono una sezione informativa. Questi siti rientrano nella definizione di "prodotto editoriale" data dalla legge? Se consideriamo che il punto di riferimento è il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, il buon senso suggerisce di rispondere "no". Stando alla lettera della disposizione, anche un portale destinato all'e-commerce rientrerebbe nella previsione normativa.
Quali sono gli obblighi per i siti soggetti all'applicazione dell'articolo 2 della legge 47/48?
Ecco la norma richiamata:
Art. 2 - (Indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.
[Le disposizioni successive si riferiscono a giornali, agenzie e periodici e saranno esaminate nel prossimo articolo]
Analizziamo le singole voci:
Il luogo e l'anno della pubblicazione. Nessun problema per l'anno, ma qual è il "luogo" della pubblicazione di un sito internet? Coincide col server sul quale sono caricate le informazioni o con il luogo dal quale vengono caricate? La seconda risposta sembra più aderente alla realtà, anche perché il server è più assimilabile alla figura dell'addetto alla distribuzione o divulgazione dei contenuti.
Il nome e il domicilio dello stampatore. Lo stampatore, nell'informazione telematica, non esiste. Può essere il distributore (il server) assimilato allo stampatore? A rigor di logica, no. Ma il titolare di un sito internet farà bene a indicare comunque il nome (o la ragione sociale) e il domicilio (ovvero la sede legale) di chi gli fornisce l'hosting, a scanso di "grane".
Se esiste, dell'editore. E se l'editore non esiste? Soccorre un'altra antica disposizione: la legge 2 febbraio 1939, n. 374, all'ultimo comma dell'articolo 9 recita: Si considera editore l'autore che curi direttamente la pubblicazione dell'opera.
Quella appena citata è la legge fascista - ancora formalmente in vigore - che pone in capo allo stampatore l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica e un esemplare alla locale Procura della Repubblica.
Sull'internet non ci sono né stampatori né officine grafiche, per cui la norma non sembrerebbe applicabile all'informazione on line. Ma il già citato art. 9 precisa - con straordinaria lungimiranza - che Agli effetti della presente legge s'intende per stampatore ogni persona o ente che riproduca a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto o una figura per mezzo di tipografia, fotografia, incisione o qualsivoglia altro mezzo (questa disposizione potrebbe favorire l'assimilazione del fornitore di hosting allo stampatore nell'interpretazione della legge 47/48).
La norma è inapplicabile. Si pensi a quale mail bombing sarebbero sottoposte le prefetture e le procure della Repubblica se ogni persona che pubblica informazioni sull'internet inviasse - naturalmente come attachment di e-mail - quattro più uno esemplari di ogni pagina web. "Ogni persona" significa "tutti", compresi quelli che pubblicano qualche notiziola familiare nei pochi megabyte di spazio web ottenuti gratis con l'abbonamento a un provider, compresi i ragazzini che fanno il giornalino di classe via Internet... A parte il fatto che prefetture e procure non sono attrezzate neanche per ricevere una e-mail con gli auguri di capodanno.
che cosa si deve fare?
Tutto sommato, per l'informazione non periodica, soddisfare le prescrizioni di legge è abbastanza semplice: basta indicare, nella home page o in altra pagina facilmente reperibile, il nome o la denominazione e l'indirizzo dell'editore (o dell'autore) e del fornitore di hosting con il relativo indirizzo. I veri problemi sorgono per l'informazione periodica, come vedremo nel prossimo numero.
Quali sono le sanzioni per chi non rispetta la legge
La risposta è negli articoli 16 e 17 della legge 47/48:
Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.
Dunque, per quanto riguarda questa prima parte, vale il secondo comma. E ancora:
Art. 17 - (Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati)
Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con la sanzione amministrativa sino a lire 100.000.
Non finisce qui. C'è una quarta ipotesi di sanzione, prevista dal codice penale all'articolo 663-bis, per chi divulga (il fornitore di hosting?) la stampa "clandestina":
Art. 663-bis (Divulgazione di stampa clandestina)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a un milione e duecentomila.
Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
E così anche i provider hanno la loro parte!
Ci sono soluzioni o scappatoie? Praticamente no, nemmeno con un server situato all'estero, come si può leggere nel già citato articolo
Infine, una precisazione: su alcuni siti è stato scritto che il reato di "stampa clandestina" è stato depenalizzato. In realtà (per quanto è possibile verificare nel caos normativo italiano) è stato depenalizzato solo l'art. 663-bis del codice penale, relativo alla divulgazione, che è cosa diversa e successiva alla pubblicazione, punita dall'art. 16 della legge 47/48.


Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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