Art. 1. Finalità
ed oggetto della legge
1. In conformità' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità'
europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria
derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali
e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede
nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le
iniziative rivolte a perseguire tali finalità', anche attraverso la disciplina
dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche
amministrazioni.
2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità èdi
efficienza.
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intendono per
a) "consumatori e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni
o servizi per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale e professionale
eventualmente svolta;
b) "associazioni dei consumatori e degli utenti": le formazioni sociali che
abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi
dei consumatori o degli utenti.
Art. 3. Legittimazione ad agire 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti
inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela
degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori
e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi
delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più' quotidiani a
diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità' del provvedimento
può' contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.
2. Le associazioni
di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura
di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera
a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura e', in ogni caso, definita
entro sessanta giorni.
3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato
per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è
svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il pretore, accertata la regolarità' formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo.
5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può' essere proposta solo dopo che
siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto
al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi
dei consumatori e degli utenti.
6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si
svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione
e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo
non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati
dalle medesime violazioni.
Art. 4. Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E' istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Consiglio".
2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e
del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle
regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti
delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio
e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica
tre anni.
3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni
di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative
dei consumatori. Possono altresì' essere invitati i rappresentanti di enti ed
organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato,
delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni
competenti, nonché' esperti delle materie trattate.
4. E' compito del Consiglio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo,
nonché' sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche
in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti
dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità' e della sicurezza
dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori
e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei
consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle
controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali
e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche
iniziative dirette a promuovere la più' ampia rappresentanza degli interessi
dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine
il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico
cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei
consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi
e dell'Unione europea. Art.
5. Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello nazionale
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la
presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata,
da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli
utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale
e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con
un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna
di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà'
resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità' di cui all'articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione
delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente
alle norme vigenti in materia di contabilità' delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un’attività' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all’attività' dell'associazione medesima, e non rivestire
i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di
imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi
settori in cui opera l'associazione.
3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attività'
di promozione o pubblicità' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti
da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono
iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente
nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché'
con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà' resa dal legale rappresentante dell'associazione
con le modalità' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Art.
6. Agevolazioni e contributi
1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416,
in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria,
sono estesi, con le modalità' ed i criteri di graduazione definiti con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività' editoriali
delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente
legge. Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Per le finalità' della presente legge e' autorizzata la spesa massima di
3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente,
nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività' promozionali
del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e
ai contributi di cui all'articolo 6. 2. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 e' composto
dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994,
e successive modificazioni, ed e' integrato dai rappresentanti delle associazioni
iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non già' rappresentate nella
Consulta.
2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può'
iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni
che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera
c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione
ha effetto fino alla data di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.