IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988 n. 400;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e con il Ministro di
grazia e giustizia:
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I - PRINCIPI GENERALI
1. Ai fini del presente
regolamento s'intende:
a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti;
b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata,
che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite
la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici;
c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado
di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
d) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata
ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi
di validazione o di cifratura di documenti informatici;
e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato
ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone
la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico
in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica.
f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato
ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta
sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano
i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
g) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito
di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale
basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
h) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla
chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare
cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità
della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in
ogni caso non superiore a tre anni;
i) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con
cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi;
l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica
in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
k) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione,
rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima,
pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla
la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende
la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della
chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni
disposizione che ad esse si applichi.
1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici.
2. Le regole tecniche
indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Con il decreto
di cui al comma 1 sono altresì dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali
volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso
di chiavi biometriche.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996,
n.675.
1. Il documento informatico
munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito
legale della forma scritta.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione
su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto
del Ministro delle finanze.
1. Il documento informatico,
sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura
privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.
2. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento
ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni
altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
1. I duplicati, le copie,
gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi
di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi
alle disposizioni del presente regolamento.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi
di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai
pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui
che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge,
gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata con le modalità indicate dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma
2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 3.
1. Il titolare della coppia
di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave
privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su
qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e dev'essere consegnata
racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano
essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605
del codice civile, in quanto applicabili.
1. Chiunque intenda utilizzare
un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo
2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore
a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità,
sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di certificazione sono
effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore
all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica,
predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto
di cui all'articolo 3:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario
ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione,
dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in
grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all'articolo 3;
d) qualità dei processi
informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale.
4. La procedura di
certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore
operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti
requisiti.
1. Chiunque intenda utilizzare
un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore
è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate
con il decreto di cui all'articolo 3;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato,
la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione
e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali
emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato
in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i
poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità
del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia
di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione
dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte
di altro certificatore o del suo annullamento.
CAPO II - FIRMA DIGITALE
1. A
ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché
al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza
informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta
su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed
al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata
la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero
non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che
l'ha certificata.
5. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata,
scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che
il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a
conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni
e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche
definiti con il decreto di cui all'articolo 3, gli elementi identificativi del
soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro
su cui essa è pubblicata per la consultazione.
1. I contratti stipulati
con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale
secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.50.
1. Il documento informatico
trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario
se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora
di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto
in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche
di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità
che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della
posta nei casi consentiti dalla legge.
1. Gli addetti alle operazioni
di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni
anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza,
comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate
ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del
presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica
si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni,
di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.
1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.
1. Si ha per riconosciuta,
ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione
è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità
della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla
volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi
dell'articolo 28, numero 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra
e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare
copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo
6 del presente regolamento.
5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio
1997, n. 127, si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma
digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche
amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti
di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma
del presente regolamento.
1. Le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione,
alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche
di competenza.
2. Col decreto di
cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità,
di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle
pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente, in conformità alle
leggi e ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di Ordini ed Albi professionali legalmente riconosciuti
e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro
di Grazia e Giustizia o suoi delegati.
1. Gli atti formati con
strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare,
su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione,
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi
alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni
della difesa, dell'interno e delle finanze. rispettivamente competenti.
1. In tutti i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione
comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme
del presente regolamento.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
CAPO III - NORME DI ATTUAZIONE
1. Entro il 31 marzo 1998
le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo
le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro 5 anni, a partire dal 1° gennaio
1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale
automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione
dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni
del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre
1996, numeri 675 e 676.
3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini
di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti
e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione
e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli
archivi cartacei con archivi informatici.
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto.
1. Entro il 31 dicembre
1998 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili
per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di
legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti
privati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 novembre 1997
SCÀLFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Flick. Ministro di grazia e giustizia
Visto, Flick
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato
dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998,n. 191;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,n. 513;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676;
Visti gli articoli 3 e 4 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 7, 288, 289, 290, 292,
293 e 294 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1998,
con il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco Bassanini, le funzioni di coordinamento
delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle
leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi, nell'adunanza del 10 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica;
Adotta il seguente regolamento:
1. Ai fini del presente
decreto si intende:
a) per carta di identità
elettronica, il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune
su supporto informatico;
b) per documento d'identità elettronico ai sensi dell'articolo 2, comma 10,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4,
della legge 16 giugno 1998, n. 191, il documento analogo alla carta d'identità
elettronica e rilasciato dal comune prima del compimento del quindicesimo anno
di età;
c) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti;
d) per dati identificativi della persona, il nome, il cognome, il sesso, la
statura, la data e il luogo di nascita, gli estremi del relativo atto;
e) per "altri dati" le informazioni di carattere individuale generate, gestite
e distribuite dalle pubbliche amministrazioni per attività amministrative e
per l'erogazione di servizi al cittadino;
f) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, organizzativo, funzionale
e di sicurezza informatica, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi,
relative alle tecnologie e ai materiali da utilizzare per la produzione e l'uso
della carta di identità;
g) per pubbliche amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
1. La carta di identità
elettronica e il documento d'identità elettronico sono rilasciati dal comune
di residenza o d'iscrizione all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE)
secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto e dal
decreto di cui all'articolo 8.
2. Il documento d'identità elettronico è rilasciato a seguito della prima iscrizione
anagrafica. Il suo rinnovo è facoltativo. Se non rinnovato, il documento conserva
validità unicamente quale documento di attribuzione del codice fiscale.
3. Il Ministero delle finanze genera ed assegna alle persone fisiche il codice
fiscale sulla base dei dati trasmessi dai comuni con le procedure di cui all'articolo
2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994. La procedura
per la comunicazione ai comuni del codice fiscale è disciplinata con decreto
del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle finanze, sentita
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
1. La carta di identità
elettronica e il documento d'identità elettronico devono contenere, con immediata
visibilità e memorizzati con modalità informatiche di sicurezza sul documento
ai sensi dell'articolo 8:
a) dati identificativi della persona;
b) codice fiscale;
c) dati di residenza;
d) cittadinanza;
e) fotografia;
f) eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio;
g) codice numerico identificativo del documento, codice del comune di rilascio,
data del rilascio e data di scadenza;
h) sottoscrizione del titolare o di uno degli esercenti la potestà genitoriale
o la tutela.
2. Il documento d'identità elettronico può essere rilasciato anche senza la
fotografia del titolare; in tal caso esso non è valido per l'espatrio.
3. Il documento d'identità elettronico (munito della fotografia del titolare)
consente l'espatrio del minore di età inferiore ai dieci anni alle stesse condizioni
previste dall'articolo 14, secondo comma, della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
4. La carta d'identità elettronica ed il documento d'identità elettronico possono
contenere i dati desunti dalle liste elettorali e comunque tutti quelli necessari
per la certificazione elettorale e altri dati al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa. Fra questi ultimi possono essere ricompresi anche dati
amministrativi del Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti da apposite
linee guida emanate dal Ministero della sanità di concerto con le altre amministrazioni
interessate. Nel caso in cui i dati abbiano natura sensibile ai sensi dell'articolo
22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, questi possono essere inseriti nei
documenti solo su richiesta dell'interessato, con le modalità ivi previste.
5. I dati di cui al comma 1 sono trasmessi dal comune alla competente questura
con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 8.
1. La carta di identità elettronica può contenere le informazioni e le applicazioni occorrenti per la firma digitale secondo quanto stabilito dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nonché gli elementi necessari per generare la chiave biometrica.
1. La carta di identità
elettronica ha validità di cinque anni. La medesima validità ha il documento
d'identità elettronico privo della fotografia del titolare.
2. Il documento d'identità elettronico munito della fotografia del titolare
ha validità di due anni.
1. In caso di smarrimento o di furto sono previste procedure di interdizione dell'operatività della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico, definite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 8.
1. La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, previa definizione, d'intesa tra il comune interessato e l'intermediario incaricato di effettuare il pagamento, delle modalità di inserimento e validazione dei dati necessari.
1. Con il decreto del
Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modifiche, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte
di identità e dei documenti d'identità elettronici di cui al presente decreto,
specificate le caratteristiche fisiche e grafiche del supporto materiale, nonché
stabilite le modalità di verifica da parte delle autorità provinciali di pubblica
sicurezza.
2. In particolare,
le regole tecniche e di sicurezza devono riguardare le modalità di compilazione,
rilascio, aggiornamento e rinnovo dei documenti.
3. Le regole tecniche e di sicurezza sono adeguate in relazione alle esigenze
dettate dalla evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza
almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
salvaguardando l'utilizzabilità dei documenti in corso di validità.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono dettate le misure tecniche e di sicurezza
finalizzate a garantire l'integrità, l'accessibilità e la riservatezza delle
informazioni contenute nel documento.
1. Le pubbliche amministrazioni
possono sperimentare modalità di utilizzazione della carta d'identità elettronica
e del documento d'identità elettronico per l'erogazione di ulteriori servizi
o utilità attenendosi a quanto stabilito dal presente decreto e dal decreto
di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni trasmettono al Ministero dell'interno
il progetto di sperimentazione, contenente le specifiche tecniche, con l'indicazione
della durata e del responsabile del progetto stesso.
3. Le amministrazioni proponenti possono avviare la sperimentazione decorsi
trenta giorni dalla ricezione del progetto e in mancanza di determinazioni negative,
da parte del Ministero dell'interno, in merito alla conformità di progetto stesso
al presente decreto e alle norme tecniche e di sicurezza di cui al decreto previsto
dall'articolo 8. In caso di richiesta di chiarimenti il termine di trenta giorni
è sospeso e riprende a decorrere dalla ricezione degli elementi richiesti.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, nel caso in cui la sperimentazione
non risulti conforme alle finalità del presente decreto e alle norme tecniche
e di sicurezza di cui al decreto previsto dall'articolo 8, il Ministro dell'interno
ne dispone la cessazione con provvedimento motivato. In tal caso, ai fini della
ripresa della sperimentazione, l'amministrazione può presentare, secondo le
modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, un nuovo progetto adeguandosi
alle osservazioni formulate.
1. Ferma restando la competenza
del Ministro dell'interno per l'autorizzazione delle sperimentazioni, è costituito
un comitato di monitoraggio composto da diciotto membri, di cui tre della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, due del Dipartimento della funzione pubblica, quattro
del Ministero dell'interno, due del Ministero delle finanze, due del Ministero
della sanità, tre dei comuni, designati dalla conferenza Statocittà e autonomie
locali, due dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge funzioni di collegamento tra la fase
di sperimentazione e la fase di avvio a regime della carta d'identità elettronica.
In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sulla validità dei progetti avviati e dei servizi previsti
nelle sperimentazioni;
b) effettua il monitoraggio dell'andamento delle sperimentazioni al fine di
valutare e favorire le interrelazioni tra le stesse;
c) formula proposte per la migliore utilizzazione dei documenti elettronici,
una volta conclusa la sperimentazione;
d) garantisce il raccordo delle sperimentazioni, nel caso in cui la carta d'identità
elettronica o il documento elettronico contengano dati amministrativi del Servizio
sanitario nazionale, con la sperimentazione della tessera sanitaria nazionale.
1. Con decreto del Ministro
dell'interno è stabilita la data a decorrere dalla quale i comuni possono rilasciare
la carta d'identità elettronica in sostituzione dello stesso documento su supporto
cartaceo, nonché il documento d'identità elettronico di cui al presente decreto.
2. Trascorsi cinque
anni dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 1, la carta d'identità
è rilasciata soltanto su supporto informatico.
3. I comuni adottano un piano di sviluppo e revisione dei sistemi informativi
automatizzati in attuazione di quanto stabilito dal presente decreto, attenendosi
altresì alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 ottobre 1999
p.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro dell'interno Il Ministro
per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Registrato alla Corte dei
conti il 22 novembre 1999 Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri,
foglio n. 291
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo del comma 10, dell'art. 2, della legge n. 127/1997 vedi nelle
note alle premesse. Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati
al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione
e di controllo), come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno
1998, n. 191, è il seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalità
per il rilascio della carta di identità e di altri documenti di riconoscimento
muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identità e i documenti
di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono
contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonché delle opzioni di
carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico
o informatico, può contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare
l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonché le
procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute
dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento
contenente i medesimi dati è rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita.
La carta di identità potrà essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico
dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto
del Ministro dell'interno, sentite l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la conferenza Statocittà ed autonomie locali, sono dettate
le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento
di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche. La carta di identità può essere rinnovata a decorrere
dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento
delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo
alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative.
Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni
possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente
comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità". - La legge 31 dicembre
1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 676, reca: "Delega al Governo in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il testo degli articoli 3 e 4 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 3. - Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli
anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne
facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal
Ministero dell'interno. La carta di identità ha durata di cinque anni e deve
essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. La carta d'identità
è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri
della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari
accordi internazionali".
"Art. 4. - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone
pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare
la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre
di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine,
della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli
agenti di pubblica sicurezza".
- Il testo degli articoli 7, 288, 289, 290, 292, 293 e 294 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è il seguente:
"Art. 7. - I rilievi segnaletici per le persone pericolose o sospette e per
coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità,
giusta l'art. 4 della legge, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e
antropometrici. La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose o
sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato
al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte
digitali sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale
e l'ufficio provinciale di pubblica sicurezza".
"Art. 288. - La carta di identità costituisce mezzo di identificazione ai fini
di polizia. Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la propria identità
personale".
"Art. 289. - La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati
al regime delle cartevalori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato
in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture,
o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige
e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni. I comuni
corrispondono l'importo delle carte d'identità alle prefetture o agli organi
ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle
d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre
1927, n. 2609. Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano,
anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano
un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonchè un elenco,
compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento
è stato rilasciato nel bimestre stesso. Le eventuali modificazioni al modello
sono apportate con decreto del Ministro dell'interno. Essa contiene la fotografia,
a mezzo busto, senza cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro
a secco, la firma, la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni
salienti. Gli esemplari forniti devono essere conservati con particolare riservatezza
sotto la responsabilità del podestà. La carta d'identità deve essere rilasciata
dopo rigorosi accertamenti sulla identità della persona richiedente, da eseguirsi,
ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia. Quando la carta è richiesta
da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente. E' vietato
di apporre sulla carta di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle
richieste a norma del presente articolo. L'apposizione della impronta digitale
è, in ogni caso, facoltativa".
"Art. 290.- Insieme colla carta d'identità, l'ufficio comunale compila, sia
all'atto del rilascio che a quello della rinnovazione, due cartellini conformi
all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino di color bianco. Uno dei
cartellini è conservato nella segreteria del comune in apposito schedario, in
ordine alfabetico sillabico, con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione,
e l'altro è trasmesso, entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al
questore della provincia, che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico
sillabico, in apposito schedario, da tenersi sempre al corrente. Per le persone
pericolose o sospette per l'ordine nazionale, è compilato un terzo cartellino,
che, pel tramite del prefetto, è trasmesso al Ministero dell'interno. Nel gennaio
di ogni anno deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal
pubblico, un avviso per ricordare che le carte di identità hanno la validità
di tre anni, a norma dell'art. 3 della legge di pubblica sicurezza e che pertanto
coloro che posseggono carte di identità scadute non possono servirsene se non
provvedono per la rinnovazione".
"Art. 292. - Nei casi in cui la legge consente che l'identità personale possa
essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato
come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione
dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui sono muniti gli impiegati
civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento degli ufficiali
in aspettativa per riduzione di quadri; le tessere che i comandi della Milizia
volontaria per la sicurezza nazionale rilasciano ai propri dipendenti; le patenti
di cui sono muniti i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento
postali; i libretti di porto d'armi e i passaporti per l'estero. L'identità
dei componenti le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può
esser dimostrata con l'esibizione del libretto ferroviario"
"Art. 293. - Le tessere per l'uso dei biglietti di abbonamento ferroviario sono
considerate titoli equipollenti alla carta di identità, quando contengano la
dichiarazione esplicita che sono state rilasciate previo accertamento dell'identità
personale dei titolari. Si considerano equipollenti alla carta di identità le
tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro a secco da chiunque
rilasciate, quando l'identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione
scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato". "Art. 294. - La carta
d'identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, si vedano
le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art.
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,
le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni,
le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti
gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 maggio 1994 (Modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse
alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano
attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148, è il seguente:
"2. I comuni, al momento della prima iscrizione nel registro della popolazione
residente, attribuiscono alle persone fisiche il codice individuale, la cui
generazione è gestita attualmente dal Ministero delle finanze; detta amministrazione,
avvalendosi nell'ambito del proprio sistema informativo di una banca dati di
riferimento contenente i codici già attribuiti, genera il codice sulla base
dei dati trasmessi dai comuni, garantendone l'unicità".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art.
14 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), è il seguente:
"Art. 14 - Il passaporto ordinario è individuale e possono ottenerlo i cittadini
che hanno compiuto il decimo anno di età, salvo le cause ostative contemplate
nella presente legge.
Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera a):
1) i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il
cui uso è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori
o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una
dichiarazione - rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini
dell'art. 3, lettera a) - il nome della persona, dell'ente o della compagnia
cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione
deve essere vistata da una autorità competente al rilascio del passaporto;
2) i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno
dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se
hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto".
- Il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), come modificato
dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte
di soggetti pubblici), è il seguente: "Art. 22 (Dati sensibili).
- 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che
con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti
regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi
o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti
a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse
pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori
dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della
presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676,
i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico
e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento
dei dati indicati al comma 1.
3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante
interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili,
i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge
e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676,
in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi
ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari
in relazione, alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione
periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora
il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure
e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art.
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998 è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998. Nota all'art.
4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca:
"Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e
la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, si vedano
le note alle premesse.
Nota all'art. 11:
- Il testo degli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici,
a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 20 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni).
- 1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di
sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni
del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a partire dal
1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla
totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione
dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni
del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, e alla legge 31 dicembre 1996, n. 676. 3.
Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini
di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti
e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione
e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli
archivi cartacei con archivi informatici".
"Art. 21 (Gestione informatica del flusso documentale).
1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la
tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con procedura
informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità
degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica
tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto".