Internet e fisco
Fattura elettronica valida in tutta Europa
(Prop. Direttiva 650/2000)
Bruxelles dice sì al riconoscimento delle fatture elettroniche. Con questa proposta di direttiva, adottata il 20 novembre 2000, la Commissione europea introduce un sistema più semplice e moderno di fatturazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di quello previsto dalla sesta direttiva sull'Iva vecchia ormai di 23 anni - era del 1977 - con il doppio obiettivo di armonizzare le norme nazionali che regolano il settore (secondo il principio del "mercato unico") e di promuovere l'adozione dei nuovi sistemi elettronici. Dal primo luglio 2001, dunque, se il Consiglio e il Parlamento europeo approveranno in tempo utile la direttiva, le fatture elettroniche (correntemente basate sulla tecnologia EDI, electronic data interchange, ma anche su altri sistemi basati su Internet) saranno considerate valide come quelle su carta, e dunque non servirà più un'autorizzazione specifica dell'autorità fiscale nazionale, ma a condizione che ne siano garantite l'autenticità e l'integrità con una firma, anch'essa elettronica. Ma gli operatori potranno tutelarsi ulteriormente utilizzando un sistema di certificazione elettronica e anche tecniche di cifratura del messaggio. La fattura dovrà contenere dodici voci, e in particolare: data di emissione, numero, nome e indirizzo dell'operatore soggetto a IVA e del cliente, descrizione della merce o del servizio prestato, tasso applicabile d'IVA, ammontare del pagamento. Nei vari Paesi, attualmente, il numero di informazioni da riportare sul modulo di fatturazione varia parecchio, con una cifra massima di 19 voci in Portogallo. La gestione della fatturazione potrà essere affidata a una terza persona - una società specializzata, per esempio - o allo stesso cliente (autofatturazione). Variano anche i metodi di archiviazione autorizzati, a patto che la documentazione resti sempre accessibile per i controlli. Per le piccole imprese, poi - e in generale per la fatturazione di importi ridotti - la Commissione ha previsto ulteriori semplificazioni amministrative. La direttiva, come dicevamo, rappresenta anche un incentivo al passaggio al sistema elettronico: secondo le stime di Bruxelles, infatti, una fattura elettronica costa in media 0.4 euro (circa 800 lire) contro 1.4 euro di un documento cartaceo. (22 novembre 2000)
COM (2000) 650 definitivo - 2000/0289 (CNS) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando quanto segue:
(1) Le regole per la fatturazione, previste dall’articolo 22, paragrafo 3, nella versione figurante all’articolo 28 nonies, della sesta direttiva 77/388/CEE [1] del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme , modificata da ultimo dalla direttiva 2000/17/CE [2] , sono relativamente poco numerose, lasciando in tal modo agli Stati membri il compito di determinare le condizioni essenziali. D’altra parte esse sono ormai inadeguate all’evoluzione delle nuove tecnologie e dei nuovi metodi di fatturazione.
(2) La relazione della Commissione sulla seconda fase dell’iniziativa SLIM (Semplificazione legislativa per il mercato interno) raccomanda di esaminare quali siano le indicazioni necessarie in materia di imposta sul valore aggiunto nella compilazione di una fattura e quali siano i requisiti legali e tecnici in materia di fatturazione elettronica.
(3) Le conclusioni del Consiglio Ecofin del giugno 1998 hanno sottolineato che lo sviluppo del commercio elettronico richiedeva un quadro normativo che regolasse l’uso della fatturazione elettronica salvaguardando le possibilità di controllo dell’amministrazione tributaria.
(4) È pertanto necessario, per garantire il buon funzionamento del mercato interno, determinare a livello comunitario un elenco armonizzato delle indicazioni che devono figurare sulle fatture in materia di imposta sul valore aggiunto e fissare delle modalità comuni per il ricorso alla fatturazione elettronica e per l’archiviazione elettronica delle fatture, nonché per l’autofatturazione e il subappalto delle operazioni di fatturazione. L’autenticità dell’origine della fatturazione elettronica deve essere garantita mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2) della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
(5) Occorre prevedere che gli Stati membri non possano più esigere che i loro operatori inviino le fatture o un elenco riassuntivo di queste ultime su carta quando trasmettono tali fatture per via elettronica.
(6) Occorre infine rispettare, per quanto riguarda l’archiviazione delle fatture, le condizioni previste dalla direttiva 95/46/CE [3] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(7) La direttiva 77/388/CEE deve quindi essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1.
All’articolo 28 nonies della direttiva 77/388/CEE, l’articolo 22 è così modificato:1) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. a) Ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso o da un terzo che agisce in suo nome e per suo conto, una fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che effettua per conto di un altro soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo. Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso o da un terzo in suo nome e per suo conto, una fattura, o altro documento equivalente, per le cessioni di beni di cui all’articolo 28 ter, B, paragrafo 1, e per le cessioni di beni che effettua alle condizioni previste dall’articolo 28 quater, A.
Parimenti, ogni soggetto passivo assicura che sia emessa, da lui stesso o da un terzo in suo nome e per suo conto, una fattura per gli acconti che gli sono corrisposti prima che sia effettuata una delle cessioni di beni di cui al primo comma, nonché per gli acconti che gli sono corrisposti da un altro soggetto passivo, oppure da una persona giuridica che non è soggetto passivo, prima che sia ultimata la prestazione di servizi.
Le note di accredito o di addebito sono assimilate alle fatture e devono soddisfare le stesse condizioni.
Si possono compilare fatture periodiche purché la periodicità adottata non superi un mese.
La compilazione di fatture, a nome di un soggetto passivo, da parte di un terzo o del suo cliente è autorizzata previo consenso espresso delle parti, che queste possano far valere su domanda dell’amministrazione fiscale, e purché ogni fattura sia oggetto di accettazione tacita od espressa da parte del soggetto passivo che esegue l’operazione.
Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi che eseguono operazioni sul loro territorio altre condizioni per l’emissione di fatture, a loro nome e per loro conto, da parte dei loro clienti. Tali condizioni devono comunque essere identiche qualunque sia il luogo di stabilimento del cliente.
Possono inoltre essere previste, previa comunicazione alla Commissione, condizioni supplementari nel caso in cui il terzo o il cliente che emette le fatture in nome e per conto del soggetto passivo sia stabilito in un paese con il quale non esiste alcun accordo che preveda assistenza reciproca analoga a quella vigente nella Comunità.
b) Salve le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse a norma della lettera a) sono obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto soltanto le indicazioni seguenti:
– la data del suo rilascio,
– un numero unico,
– se del caso, il numero di identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al paragrafo 1, lettera c), del soggetto passivo e del suo cliente,
– nome e indirizzo completo del soggetto passivo e del suo cliente,
– descrizione dei beni o servizi,
– quantità di beni ceduti o se del caso di servizi prestati,
– data della cessione di beni o della prestazione di servizi,
– luogo della cessione di beni o della prestazione di servizi,
– base imponibile per ciascuna aliquota,
– aliquota pertinente,
– importo dell’imposta da pagare,
– importo totale da pagare,
– in caso di esenzione, riferimento alla disposizione della presente direttiva che giustifica tale esenzione,
– in caso di cessione di mezzi di trasporto nuovi, i dati elencati all’articolo 28 bis, paragrafo 2,
– in caso di applicazione del regime del margine di utile, riferimento all’articolo 26 o 26 bis,
– in caso di applicazione delle disposizioni dell’articolo 28 quater, punto E, paragrafo 3, riferimento esplicito a tali disposizioni, numero di identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sotto il quale il soggetto passivo ha effettuato l’acquisto intracomunitario e la successiva cessione di beni e numero che identifica ai fini dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di tale cessione di beni.
Gli Stati membri tuttavia possono, previa comunicazione alla Commissione, esonerare, in casi da essi determinati, da alcune delle indicazioni obbligatorie di cui al primo comma, le fatture di importo esiguo.
Essi accettano che in caso di lotti comprendenti una pluralità di fatture trasmesse simultaneamente allo stesso destinatario, le indicazioni comuni alle diverse fatture possano essere menzionate una sola volta.
Salvo il disposto della lettera c), non impongono nessuna condizione relativa alla firma delle fatture.
Essi accettano che gli importi figuranti sulla fattura possano essere indicati in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’imposta da pagare sia convertito nella moneta nazionale.
Previa comunicazione alla Commissione, possono fissare condizioni supplementari relative alla lingua da utilizzare per la compilazione della fatture da parte o per conto dei soggetti passivi che eseguono operazioni sul loro territorio.
c) Le fatture emesse a norma della lettera a) possono essere trasmesse su carta oppure per via elettronica, a condizione che il destinatario ne sia stato preventivamente informato prima di concludere l’operazione.
Per quanto riguarda le fatture trasmesse per via elettronica, l’autenticità della loro origine e l’integrità del loro contenuto devono essere garantite mediante una firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 2, punto 2) della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri non possono imporre ai soggetti passivi che eseguono operazioni sul loro territorio altri obblighi o formalità relativi all’uso di un sistema di trasmissione delle fatture per via elettronica. Essi tuttavia possono prevedere che fino al 31 dicembre 2005 l’uso di tale sistema sia oggetto di notificazione preventiva senza effetto sospensivo. Quando cessano d’imporre tale obbligo di notificazione, essi ne informano la Commissione.
Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri possono prevedere condizioni supplementari per l’emissione, da parte dei soggetti passivi che eseguono operazioni sul loro territorio, di fatture a partire da un paese con il quale non esiste alcun accordo che preveda un’assistenza reciproca analoga a quella vigente nella Comunità.
d) Ogni soggetto passivo deve provvedere all’archiviazione delle fatture emesse da lui stesso o da un terzo, in suo nome e per suo conto, nonché delle fatture che ha ricevuto.
Gli Stati membri stabiliscono il periodo per il quale i soggetti passivi che eseguono operazioni sul loro territorio sono soggetti a tale obbligo di archiviazione e ne informano la Commissione.
Le fatture possono essere archiviate in qualsiasi luogo e su qualsiasi supporto, alla sola condizione che il soggetto passivo possa accedere in qualunque momento e immediatamente a tutte le informazioni così archiviate e che siano assicurate l’integrità dei dati e la loro leggibilità durante tutto il periodo di archiviazione. Inoltre, ogni fattura trasmessa per via elettronica deve essere archiviata, con la relativa firma elettronica avanzata, tramite mezzi elettronici. Previa comunicazione alla Commissione, gli Stati membri possono imporre condizioni supplementari per quanto riguarda l’archiviazione, da parte dei soggetti passivi che eseguono operazioni sul loro territorio, delle fatture in un paese con il quale non esiste alcun accordo che preveda un’assistenza reciproca analoga a quella vigente nella Comunità.
e) Ai fini delle lettere c) e d), si intende per trasmissione e archiviazione di una fattura "per via elettronica" la trasmissione e l’archiviazione effettuate mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione numerica) e di memorizzazione di dati, e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
2) Al paragrafo 8, è aggiunto il seguente comma:
"Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi supplementari rispetto a quelli previsti al paragrafo 3."
Articolo 2.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con decorrenza di effetti dal 1° luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.