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Internet e fisco

Il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 132/E del 28 maggio, ha riconosciuto legittima la procedura elettronica delle informazioni contenute nelle fatture fiscali senza ulteriore onere dell'invio delle stesse anche in forma cartacea. La pronuncia del Ministero segue ad una richiesta di chiarimenti da parte della Telecom Italia, in merito alla possibilità:

1) di memorizzare elettronicamente e quindi trasmette per via telematica le informazioni attualmente stampate sulle fatture cartacee;

2) di registrare elettronicamente, da parte dei clienti Telecom, le informazioni cosê trasmesse senza la necessità di tradurle in supporto cartaceo;

3) di assolvere l'obbligo di conservazione dei documenti contabili ex art. 39 d.P.R. 633/72 attraverso l'archiviazione elettronica degli stessi in sostituzione di quella cartacea. Il Ministero delle Finanze, rispondendo alle richieste di Telecom, ha preliminarmente ed in via generale, riconosciuto la legittimità dei sistemi informatici di trasmissione dei dati, anche in materia fiscale.
A tal fine, infatti, non osterebbero le espressioni "consegna" o "spedizione", contenute nel comma 1 dell'art. 21 del d.P.R. 633/72. Una spedizione di documenti può infatti avvenire in via telematica, purché, ed è questo ciò che conta, il documento trasmesso abbia lo stesso contenuto di quello ricevuto, a nulla rilevando le diverse tecnologie utilizzabili.
In merito al quesito di cui al punto 1 e 2, le Finanze hanno ritenuto ammissibili sia la trasmissione delle fatture in via telematica, che la loro registrazione in forma elettronica da parte dei destinatari delle stesse.
Sono infatti applicabili le disposizioni semplificative della legge 489/94, per la quale la tenuta dei documenti contabili in forma elettronica è regolare anche in difetto di quella cartacea, sempre che gli stessi risultino sempre aggiornati e possano essere stampati contestualmente alla richiesta delle competenti autorità e in loro presenza. In merito all'ultimo quesito, il Ministero ha rilevato l'impossibilità, in base all'attuale normativa, di provvedere all'obbligo di conservazione di documenti in forma elettronica, in sostituzione di quella cartacea.
Si attende quindi un intervento normativo, che peraltro è stato già demandato al governo dalle leggi 549/95 e 662/96 concernenti la semplificazione degli adempimenti contabili e formali dei contribuenti.


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Iva online, passa l'accordo europeo

Dichiarazioni fiscali, tutto quello che si può fare on line

Nessun diritto doganale sulle trasmissioni elettroniche

MINISTERO DELLE FINANZE - DECRETO 15 febbraio 2001, n. 156

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Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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