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e fisco
1) DISCIPLINA
AI FINI IVA
L'art. 3 comma 2 DPR 633/72 considera cessioni, concessioni,
licenze e simili relative a diritti d'autore, se effettuate
verso corrispettivo, delle prestazioni di servizio e pertanto
soggette all'applicazione dell'I.V.A. Risultano comunque soggette
ad IVA, da chiunque siano effettuate, le cessioni, concessioni
e licenze di diritti d'autore relative a: - disegni ed opere
per l'architettura; - opere dell'arte cinematografica sonora
e muta; - opere di qualsiasi genere utilizzate da imprese ai
fini di pubblicità commerciale; - opere di qualsiasi genere
qualora il soggetto cedente ( o concedente) non sia né l'autore
né tantomeno un suo erede o legatario. Non sono considerate
prestazioni di servizio, e quindi oggettivamente non imponibili,
le attività di sfruttamento del diritto d'autore relative a
opere letterarie, musicali, didattiche o scientifiche poste
in essere dagli autori, dagli eredi o legatari, nonché le seguenti
prestazioni sempre relative al diritto d'autore: - prestazioni
di mandato e mediazione; - prestazioni relative alla protezione
del diritto d'autore di ogni genere; - prestazione d'intermediazione
nella riscossione dei proventi. Tuttavia queste prestazioni
sono soggette ad IVA se si riferiscono a diritto d'autore per
opere dell'architettura e dell'arte cinematografica.
2) DISCIPLINA
AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Tutti i redditi che derivano dalla utilizzazione economica di
opere dell'ingegno percepiti da persone fisiche non imprenditori
sono assoggettati alla disciplina prevista nei seguenti articoli:
Art. 49 - alla lettera b) del 2 comma si parla di redditi di
lavoro autonomo derivanti dall'utilizzazione economica, da parte
dell'autore o dell'inventore, purché non conseguiti nell'esercizio
di impresa commerciale; Art. 50 - al comma 8, come modificato
dalla Manovra Prodi (Legge 425/96), dispone che il diritto d'autore,
percepito dall'autore o dall'inventore non imprenditore, è imponibile
solo ai fini IRPEF in misura pari alla somma percepita ridotta
del 20% a titolo di deduzione forfetaria. Tale deduzione non
può essere, in ogni caso, superiore a lire 20 milioni e pertanto
è applicabile fino all'ammontare di 100 milioni, mentre oltre
questo importo i diritti percepiti risultano tassati al 100%.
I diritti d'autore incassati da persone fisiche che li hanno
acquistati a titolo gratuito (eredi etc.) e le persone fisiche
(non imprenditori) che li hanno acquistati a titolo oneroso
saranno tassati sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR in quanto
definiti redditi diversi; Art. 85 - al comma 1 viene disposto
che il diritto d'autore percepito da soggetto diverso dall'autore
o inventore che lo abbia acquisito a titolo oneroso, viene tassato
in misura pari al 75% della somma percepita sia ai fini IRPEF
che ILOR, mentre quelli acquisiti a titolo gratuito (per esempio
in successione a causa di morte) sono tassati al 100% non beneficiando
di alcuna riduzione.
2.1) LA
RITENUTA D'ACCONTO
Il diritto d'autore deve essere assoggettato a ritenuta alla
fonte nella misura del 19%, di conseguenza nel caso in cui il
reddito sia erogato all'autore dell'opera la ritenuta del 19%
dovrà essere applicata sull'80% del compenso corrisposto ma
sino a un importo di 100 milioni; per i diritti eccedenti il
limite dei 100 milioni (come già evidenziato nel precedente
numero di Prove Aperte) dovrà essere applicata la ritenuta del
19% sul 100% del diritto erogato. Sfortunatamente a tutt'oggi
il Ministero delle Finanze non ha chiarito quale procedura devono
seguire i soggetti che erogano i diritti ma, secondo l'Associazione
Bancaria Italiana (ABI) l'eventuale rettifica delle deduzioni
operate che si dovesse rendere necessaria per la parte dei compensi
che superano i 100 milioni dovrà essere effettuata dal beneficiario
stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Sicuramente si
avranno delle nuove informazioni in sede di redazione della
prossima dichiarazione dei redditi, nel frattempo non ci resta
che... portare pazienza.
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