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Internet e fisco

1) DISCIPLINA AI FINI IVA
L'art. 3 comma 2 DPR 633/72 considera cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, se effettuate verso corrispettivo, delle prestazioni di servizio e pertanto soggette all'applicazione dell'I.V.A. Risultano comunque soggette ad IVA, da chiunque siano effettuate, le cessioni, concessioni e licenze di diritti d'autore relative a: - disegni ed opere per l'architettura; - opere dell'arte cinematografica sonora e muta; - opere di qualsiasi genere utilizzate da imprese ai fini di pubblicità commerciale; - opere di qualsiasi genere qualora il soggetto cedente ( o concedente) non sia né l'autore né tantomeno un suo erede o legatario. Non sono considerate prestazioni di servizio, e quindi oggettivamente non imponibili, le attività di sfruttamento del diritto d'autore relative a opere letterarie, musicali, didattiche o scientifiche poste in essere dagli autori, dagli eredi o legatari, nonché le seguenti prestazioni sempre relative al diritto d'autore: - prestazioni di mandato e mediazione; - prestazioni relative alla protezione del diritto d'autore di ogni genere; - prestazione d'intermediazione nella riscossione dei proventi. Tuttavia queste prestazioni sono soggette ad IVA se si riferiscono a diritto d'autore per opere dell'architettura e dell'arte cinematografica.

2) DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE
Tutti i redditi che derivano dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno percepiti da persone fisiche non imprenditori sono assoggettati alla disciplina prevista nei seguenti articoli: Art. 49 - alla lettera b) del 2 comma si parla di redditi di lavoro autonomo derivanti dall'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, purché non conseguiti nell'esercizio di impresa commerciale; Art. 50 - al comma 8, come modificato dalla Manovra Prodi (Legge 425/96), dispone che il diritto d'autore, percepito dall'autore o dall'inventore non imprenditore, è imponibile solo ai fini IRPEF in misura pari alla somma percepita ridotta del 20% a titolo di deduzione forfetaria. Tale deduzione non può essere, in ogni caso, superiore a lire 20 milioni e pertanto è applicabile fino all'ammontare di 100 milioni, mentre oltre questo importo i diritti percepiti risultano tassati al 100%. I diritti d'autore incassati da persone fisiche che li hanno acquistati a titolo gratuito (eredi etc.) e le persone fisiche (non imprenditori) che li hanno acquistati a titolo oneroso saranno tassati sia ai fini IRPEF che ai fini ILOR in quanto definiti redditi diversi; Art. 85 - al comma 1 viene disposto che il diritto d'autore percepito da soggetto diverso dall'autore o inventore che lo abbia acquisito a titolo oneroso, viene tassato in misura pari al 75% della somma percepita sia ai fini IRPEF che ILOR, mentre quelli acquisiti a titolo gratuito (per esempio in successione a causa di morte) sono tassati al 100% non beneficiando di alcuna riduzione.

2.1) LA RITENUTA D'ACCONTO
Il diritto d'autore deve essere assoggettato a ritenuta alla fonte nella misura del 19%, di conseguenza nel caso in cui il reddito sia erogato all'autore dell'opera la ritenuta del 19% dovrà essere applicata sull'80% del compenso corrisposto ma sino a un importo di 100 milioni; per i diritti eccedenti il limite dei 100 milioni (come già evidenziato nel precedente numero di Prove Aperte) dovrà essere applicata la ritenuta del 19% sul 100% del diritto erogato. Sfortunatamente a tutt'oggi il Ministero delle Finanze non ha chiarito quale procedura devono seguire i soggetti che erogano i diritti ma, secondo l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) l'eventuale rettifica delle deduzioni operate che si dovesse rendere necessaria per la parte dei compensi che superano i 100 milioni dovrà essere effettuata dal beneficiario stesso in sede di dichiarazione dei redditi. Sicuramente si avranno delle nuove informazioni in sede di redazione della prossima dichiarazione dei redditi, nel frattempo non ci resta che... portare pazienza.

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Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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