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Internet
e fisco
Ministero delle
Finanze. Circolare n.14 del 7/2/2001.
OGGETTO: Risposte ai quesiti fornite in occasione della videoconferenza
del 18 gennaio 2001, in materia di presentazione di dichiarazioni
fiscali, di regolarizzazione di posizioni tributarie e contributive.
1 - OBBLIGO
DI INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2001
Domanda. Alcuni contribuenti fanno osservare che da quanto emerge
dalle istruzioni alla dichiarazione IVA 2001 le dichiarazioni da questanno
possono essere inviate solo per via telematica per la quasi totalità
dei soggetti IVA. Chiedono conseguentemente come provvedervi direttamente
- e se è possibile attendersi un implemento del software unico
on line, ovvero, se occorre necessariamente rivolgersi agli intermediari
e, in tal caso, se sono invariate le modalità finora utilizzate.
Risposta. Dallanno 2001 sono obbligati ad avvalersi del servizio
telematico per la presentazione delle dichiarazioni annuali, fra cui
la dichiarazione IVA, previste dal DPR 22 luglio 1998 n. 322 [1] e
successive modificazioni, le seguenti categorie di soggetti:
-i contribuenti tenuti nellanno 2000 alla presentazione di almeno
una dichiarazione periodica;
(Si ricorda, al riguardo, che sono, fra laltro, esonerati dalla
presentazione della dichiarazione periodica i soggetti che nel periodo
di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva,
né passiva e che non hanno crediti di riporto del periodo precedente,
ovvero i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti
ed hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dellart.
36-bis del DPR n. 633 del 1972)
i soggetti tenuti nellanno 2001 alla presentazione della dichiarazione
dei sostituti dimposta in forma autonoma o unificata;
-i contribuenti soggetti allimposta sul reddito delle persone
giuridiche di cui allart. 87, comma 1, lett.a) e b) del Tuir
senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società
per azioni, società in accomandita per azioni, società
a responsabilità limitata, società cooperative, società
di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato / Enti
pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente lesercizio di attività
commerciali).
Qualora quindi il soggetto interessato rientri in una di queste tre
categorie, dovrà presentare le proprie dichiarazioni annuali
avvalendosi del servizio telematico. In particolare dovrà utilizzare
la rete ENTRATEL direttamente, previa abilitazione, ovvero tramite
una società del gruppo, qualora appartenga ad un gruppo di
società ai sensi dellart.43-ter del D.P.R. n. 602 del
1973, ovvero avvalendosi di un intermediario abilitato.
Tuttavia se il soggetto interessato è tenuto nel 2001 a presentare
la dichiarazione dei sostituti dimposta nei confronti di non
più di 20 soggetti (ovvero qualora non sia tenuto affatto a
tale adempimento, non avendo ad esempio effettuato alcuna ritenuta
alla fonte nellanno 2000) dovrà avvalersi, per la presentazione
in via telematica delle proprie dichiarazioni annuali, del servizio
telematico INTERNET o di un intermediario abilitato.
I restanti soggetti non compresi nelle categorie appena elencate,
hanno la facoltà di avvalersi del servizio telematico tramite
Internet o intermediari.
Per consentire tali nuovi invii il software unico-on line sarà
opportunamente integrato.
Per quanto concerne, invece, la presentazione tramite gli intermediari
incaricati della trasmissione telematica, nessuna modifica è
stata apportata al modello ed alle istruzioni della dichiarazione
IVA per lanno 2000, se non leliminazione, nel frontespizio
del modello, dellobbligo di indicazione , da parte dellintermediario,
del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione a lui consegnata
dal contribuente per la trasmissione telematica o da lui stesso predisposta
e compilata per conto del contribuente e quindi successivamente trasmessa
telematicamente.
Con questa semplificazione, richiesta dagli operatori interessati
e dagli ordini professionali, si è inteso superare le difficoltà
incontrate in passato nel riportare tale indicazione.
Per le ulteriori istruzioni connesse alla presentazione della dichiarazione
ad un intermediario si fa pertanto rinvio a quanto riportato nellappendice
delle istruzioni al modello di dichiarazione, al paragrafo 18- voce
invio telematico delle dichiarazioni (pag.71).
2 - INVIO DELLE DICHIARAZIONI IVA PERIODICHE
D. Con riferimento allestensione dellobbligo di invio
telematico delle dichiarazioni fiscali molti contribuenti chiedono
se nellobbligo rientra anche linvio delle dichiarazioni
periodiche IVA e, in caso affermativo , se deve essere già
inviata obbligatoriamente in via telematica anche la dichiarazione
periodica IVA relativa al mese di dicembre 2000 che il contribuente
dovrebbe presentare tramite banca o posta entro il 31 gennaio 2001
R. Lobbligo generalizzato di presentazione in via telematica
delle dichiarazioni periodiche IVA da parte di tutti i contribuenti
tenuti a tale adempimento ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100
e succ. modific., scatta con riferimento alle liquidazioni periodiche
dellanno dimposta 2001. Pertanto la prima dichiarazione
periodica interessata dallestensione di tale modalità
di invio è quella relativa a gennaio 2001, per i contribuenti
tenuti alle liquidazioni mensili e quella del 1. trimestre 2001, per
i contribuenti tenuti alle liquidazioni trimestrali.
Pertanto, le dichiarazioni periodiche relative al mese di dicembre
2000 o allultimo trimestre di tale anno, dovranno essere presentate
secondo le modalità in precedenza stabilite ed illustrate nelle
istruzioni al modello approvato con decreto 21 dicembre 1999.
Lutilizzo esclusivo della trasmissione telematica consentirà
di superare anche per tale tipo di dichiarazioni il vincolo grafico
del colore rosso-cieco, finora previsto per consentire lacquisizione
ottica dei dati contenuti in tale modello.
In ordine alla tipologia dei soggetti cui è consentito, in
luogo del ricorso ad un intermediario abilitato, di potersi avvalere
del servizio telematico Internet, si fa rinvio agli stessi criteri
già illustrati in relazione alle dichiarazioni annuali, in
risposta al precedente quesito.
Per consentire ai contribuenti di adeguare le proprie strutture organizzative
alle nuove modalità di presentazione delle predette dichiarazioni,
le dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio
e marzo 2001 dovranno essere presentate nel mese di maggio 2001.
Resta invariato, invece, il termine per la richiesta di rimborso infrannuale
del credito IVA da effettuarsi attraverso la presentazione di un esemplare
della dichiarazione periodica al competente ufficio locale dellAgenzia
delle Entrate.
Detto termine, come è noto, scade lultimo giorno del
mese successivo al trimestre per il quale si intende chiedere il rimborso
(art. 8, comma 2, D.P.R. n. 542 del 1999).
Si comunica inoltre che è in corso di pubblicazione il nuovo
modello di dichiarazione periodica da utilizzare per il periodo dimposta
2001, che terrà conto, oltre che delle nuove modalità
di invio telematico, anche della recente modifica apportata dallart.52
della legge 21 novembre 2000 n. 342 (collegato fiscale alla legge
finanziaria 2000) con la quale è stata prevista una ulteriore
ipotesi di rimborso infrannuale riferita al caso di acquisti e importazioni
di beni ammortizzabili per un ammontare, relativo al trimestre di
riferimento, superiore ai 2/3 degli acquisti e importazioni di beni
e servizi imponibili complessivamente effettuati nello stesso periodo.
3 - ELEMENTI CHE INDIVIDUANO I SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE
TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI
D. Si chiede di conoscere se lammontare del capitale sociale
o del patrimonio netto costituisca ancora lelemento discriminante
per la determinazione dellobbligo per le società di provvedere
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
R. Se trattasi di un soggetto di cui allart.87, lett. a ) e
b) del TUIR lobbligo della trasmissione telematica sussiste
per tutte le tipologie di dichiarazioni. Lammontare del capitale
e del patrimonio non assume più alcuna rilevanza non costituendo
metro per lindividuazione dei soggetti obbligati alla trasmissione.
Va tuttavia puntualizzato che le modalità di trasmissione telematica
si differenziano, atteso che alcune società sono obbligate
ad avvalersi della trasmissione telematica via ENTRATEL, altre della
trasmissione telematica via INTERNET. In questo caso la qualificazione
del soggetto non è di per se elemento sufficiente per stabilire
le modalità di trasmissione da utilizzare.
Infatti deve tenersi presente che la trasmissione telematica può
avvenire utilizzando o il servizio ENTRATEL o il servizio telematico
INTERNET.
Orbene labilitazione ad ENTRATEL segue le regole fissate dal
capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, mentre per labilitazione
al servizio INTERNET valgono le disposizioni del capo IV del predetto
decreto dirigenziale.
Nellipotesi in esame quindi, per individuare la modalità
di trasmissione, occorre verificare se il soggetto, tenuto a trasmettere,
rivesta o meno la qualifica di sostituto di imposta e se come tale
sia obbligato alla presentazione del Mod. 770/2001.
Pertanto, se la società ha effettuato ritenute alla fonte nei
riguardi di un numero di soggetti superiore a 20, presenterà
tutte le dichiarazioni - che è tenuta a redigere avvalendosi
del servizio telematico ENTRATEL.
Qualora, invece, abbia effettuato ritenute nei confronti di un numero
di soggetti inferiore a 20 oppure non abbia effettuato ritenute, la
trasmissione dovrà essere effettuata via INTERNET, fatta, comunque,
salva la facoltà di avvalersi di un intermediario abilitato
che, in quanto tale, dovrà presentare la dichiarazione via
ENTRATEL.
4 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ABILITATI AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE
TELEMATICA
D. Si chiede di conoscere se una volta abilitati sussista lobbligo
di trasmettere direttamente tutte le dichiarazioni ed, in caso negativo,
se sia possibile demandarne a soggetti diversi la trasmissione telematica
avvalendosi anche di modalità diverse.
R. Si deve innanzitutto premettere che il soggetto che si abilita
al servizio di trasmissione telematica, sia esso ENTRATEL o INTERNET,
non è obbligato a trasmettere direttamente tutte le proprie
dichiarazioni.
Una volta abilitatosi può esercitare la facoltà di non
trasmettere direttamente ma di avvalersi di altri soggetti.
Lunica indiretta conseguenza, nel caso di mancato utilizzo dellabilitazione
alla trasmissione via INTERNET, è quella della scadenza dellabilitazione
se la stessa non viene utilizzata entro il 31 dicembre dellanno
successivo a quello in cui è stata accordata.
Tanto premesso, nulla osta alla possibilità che la trasmissione
delle varie dichiarazioni riconducibili ad uno stesso contribuente
sia effettuata da soggetti diversi sempre che questi siano debitamente
abilitati.
Parimenti, qualora la trasmissione della varie dichiarazioni venga
effettuata da più soggetti, nulla vieta che ciò avvenga
con modalità diverse ossia avvalendosi del servizio ENTRATEL
o INTERNET. Per cui, ad esempio, un imprenditore individuale, che
non rivesta anche la qualifica di sostituto di imposta, ben potrà
curare personalmente la trasmissione telematica delle dichiarazioni
periodiche IVA, avvalendosi del servizio INTERNET, mentre nel contempo
potrà affidare ad un professionista la trasmissione delle dichiarazioni
annuali ( IVA, redditi, IRAP) che in quanto soggetto incaricato dovrà
necessariamente avvalersi del servizio ENTRATEL.
5 - REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE TRIBUTARIA E
CONTRIBUTIVA NELLE PROVINCE DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA
D. In ordine allarticolo 138 della legge 23.12.2000, n. 388,
si chiede di conoscere:
a) se il riferimento temporale riguardi il periodo dimposta
del tributo o le iscrizioni a ruolo operate negli anni dal 1990 al
1992, ovvero entrambe le ipotesi;
b) se tra i destinatari del beneficio possano comprendersi anche i
contribuenti che in atto fruiscono delle rateazioni previste dallart.
1 comma 1, lettera a, del D.M. 31 luglio 1993 e dallart. 25
del D.L. n. 244 del 23 giugno 1995 (convertito dalla legge n. 341/95),
relativamente alle rate già scadute e non pagate e a quelle
in scadenza entro il mese di settembre del 2001;
c) se, infine, per tutti i carichi interessati dallart. 138,
debba procedersi alla sospensione formale della riscossione o la stessa
debba invece intendersi ope legis.
R.
a) La regolarizzazione di cui allart. 138 della legge n. 388
del 2000 concerne i versamenti, sia diretti che tramite ruolo, già
sospesi con apposite ordinanze e da effettuarsi secondo le modalità
previste, da ultimo, dal decreto 31 luglio 1993 e dallart. 25
del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito dalla legge n. 341 del
1995.
b) Possono beneficiare della regolarizzazione anche i contribuenti
che già fruivano delle rateizzazioni previste dal D.M. 31 luglio
1993 e dallart. 25 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244.
Le modalità di versamento degli importi ancora dovuti saranno
stabilite con apposito decreto.
c) Con specifico provvedimento di sospensione gli Uffici provvedono
alla sospensione dei carichi interessati dallart. 138 della
legge n. 388 del 2000.
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