Documento 500PC0349(02)
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[ 09.30.10-Imposta sulla cifra d'affari - IVA ]
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500PC0349(02)
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per
quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati
servizi prestati tramite mezzi elettronici
Modifiche successive:
Testo:
Proposta di DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime
di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite
mezzi elettronici
(presentate dalla Commissione)
RELAZIONE
1. Contesto generale
1.1. Introduzione
Nell'Unione europea è in atto lo sviluppo di una società basata
sull'informazione. Il modo di svolgere l'attività commerciale è
in rapida trasformazione e il commercio elettronico promette di contribuire
in misura significativa alla produzione di ricchezza in Europa. Dato il suo
carattere mondiale, il mercato competitivo del commercio elettronico non è
limitato dai tradizionali confini geografici o economici e pertanto potrà
essere sfruttato da chiunque si trovi nella posizione migliore per beneficiarne.
Una delle maggiori sfide economiche che la Comunità si trova ad affrontare
oggi è proprio quella di garantire che l'Europa sappia trarre il massimo
vantaggio da queste opportunità, in termini di occupazione e produzione
di ricchezza. Per rispondere a questa sfida, le imprese e le istituzioni pubbliche
europee devono intraprendere un processo di cambiamento creativo, volto all'individuazione,
al perseguimento e alla realizzazione delle nuove opportunità.
Imprese e governi considerano la presenza di un quadro normativo chiaro e certo
come un presupposto essenziale per creare il clima di fiducia necessario per
gli investimenti e l'attività commerciale delle imprese. Se da un lato
norme troppo gravose rischiano di soffocare il processo creativo che stimola
l'attività economica, dall'altro un quadro normativo incerto può
avere effetti altrettanto dannosi.
Gli effetti delle decisioni prese in materia fiscale si riveleranno decisivi
ai fini della realizzazione delle potenzialità del commercio elettronico.
E' essenziale che la tassazione non ne ostacoli la crescita, ma piuttosto promuova
il clima adatto a favorirla, tutelando gli interessi di tutte le parti. Per
le amministrazioni fiscali, si tratta forse del problema principale da affrontare
oggi. Prendendone atto, e nel contesto della sua nuova strategia sull'IVA, la
Commissione ha individuato l'esigenza di rendere più moderna la normativa
esistente in materia di IVA [1]. Si tratta quindi di prendere misure atte a
semplificare e a consolidare il regime IVA in modo da incoraggiare le transazioni
commerciali legittime sul mercato interno. L'idea è quella di migliorare
il funzionamento del mercato interno senza rimettere in discussione l'impegno
giuridico e politico a lungo termine riguardante un sistema d'imposizione definitivo
e il grado di armonizzazione che ciò richiederà. La proposta relativa
all'imposizione di determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici è
un primo passo per l'attuazione di tale strategia.
[1] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata
"Strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato
interno" COM(2000) 349.
Il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha concluso che il pieno
sfruttamento del potenziale del commercio elettronico dell'UE richiede, fra
l'altro, regole del commercio elettronico affidabili e tali da ispirare fiducia
a imprese e consumatori. La presente proposta intende contribuire al conseguimento
di questo obiettivo.
1.2. Evoluzione del problema
In considerazione del fatto che l'ambiente commerciale elettronico emergente
- e in particolare la crescita di Internet come veicolo per il commercio internazionale
- solleva una serie di questioni in merito al futuro del regime IVA nell'UE,
i servizi della Commissione europea hanno cominciato ad esaminarne le implicazioni
fiscali già nel 1997. Lavorando in stretta collaborazione con rappresentanti
delle 15 amministrazioni fiscali nazionali, si è proceduto all'analisi
dettagliata dei probabili effetti dello sviluppo del commercio elettronico sul
regime fiscale comunitario. L'obiettivo dell'attività era quello di individuare
potenziali problemi e possibili percorsi verso la loro soluzione.
Nella relazione provvisoria sulle implicazioni del commercio elettronico per
l'IVA e le dogane [2] si è riscontrato che in numerosi casi i meccanismi
e la base giuridica esistenti sarebbero sufficienti a garantire la riscossione
delle imposte, purché le amministrazioni prestino la dovuta attenzione
al probabile impatto dei cambiamenti nei modelli e nel volume delle transazioni.
In particolare, questo vale nel caso in cui consumatori privati acquistino per
via elettronica dei beni materiali che poi vengono consegnati con i mezzi tradizionali.
Ai fini IVA, queste transazioni sono trattate nello stesso modo di qualsiasi
altra forma di vendita a distanza (ad esempio da cataloghi, per telefono, per
posta, ecc.). Esistono canali ormai consolidati per la tassazione di queste
transazioni - i beni provenienti da paesi terzi sono tassati all'atto dell'importazione,
mentre i beni esportati sono soggetti all'aliquota zero e le vendite intracomunitarie
di beni sono soggette a imposizione, ai sensi di uno speciale regime per le
vendite a distanza, nello Stato membro del venditore o in quello dell'acquirente
(in larga misura in base al volume di attività del venditore). La Commissione
in questo momento non propone di apportare modifiche a queste norme. Tuttavia,
l'aumento del volume di questo tipo di transazioni, che si sta già evidenziando,
impone di dedicare una certa attenzione alla semplificazione delle procedure
di sdoganamento per le importazioni di piccole spedizioni e, se del caso, di
aggiornare le norme che disciplinano il regime interno della vendita a distanza.
La Commissione ha già avviato il lavoro sul primo di questi due punti
e intende trattare la questione della vendita a distanza all'interno della Comunità
nel quadro della sua nuova strategia in materia di IVA.
[2] Documento XXI/98/0359 del 3 aprile 1998, disponibile su http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/.
La presente proposta affronta la questione dell'effettuazione on-line di consegne
digitali, in particolare quelle destinate a consumatori finali, individuata
come potenziale problema fiscale nella relazione provvisoria. Si tratta di un
nuovo tipo di transazione commerciale, che non era stata prevista al momento
della stesura della base legislativa esistente. Inoltre, per certi aspetti i
modelli di cui dispongono attualmente le amministrazioni fiscali per l'adempimento,
il controllo e l'applicazione delle leggi si potrebbero dimostrare inadeguati.
Benché per il momento il rischio per il gettito fiscale appaia limitato,
la crescita del commercio elettronico pone potenziali problemi a lungo termine
per le amministrazioni fiscali. I sistemi e i protocolli nell'ambito dei quali
opera sono stati, e sono tuttora, in costante evoluzione. Il rischio era che
si evolvessero in una direzione avversa alla tassazione, se le autorità
fiscali non avessero assunto un ruolo proattivo in proposito.
Una raccomandazione fondamentale della relazione provvisoria afferma che si
può, e si deve, far funzionare il regime fiscale esistente e che di conseguenza
non vi è la necessità di prendere in considerazione imposte nuove
o speciali per il commercio elettronico. A tale scopo, si rendono necessarie
delle modifiche alla struttura legislativa esistente, ma è anche evidente
che un approccio puramente legislativo alla tassazione del commercio elettronico
non è l'unica risposta. Per sua natura, il commercio elettronico è
un processo squisitamente mondiale e nessuna giurisdizione fiscale, agendo singolarmente,
è in grado di risolvere tutti i problemi che esso pone. E' pertanto necessaria
la collaborazione a livello internazionale. L'efficacia dell'amministrazione
e dell'applicazione delle imposte in larga misura dipenderà, tra l'altro,
dal raggiungimento di un consenso internazionale in merito a misure per evitare
la doppia imposizione o la mancata tassazione non intenzionale, offrendo nel
contempo alle imprese sicurezza e certezza in merito ai loro obblighi. A tale
proposito, nel giugno 1998 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti
[3] come base per il lavoro e, in particolare, per istituire un quadro di riferimento
concordato per procedere con il dibattito all'interno della Comunità.
Nelle intenzioni, gli orientamenti dovevano fungere anche da base comune per
la posizione che l'UE e i suoi Stati membri dovevano assumere in materia di
imposizione indiretta nell'ambito della conferenza ministeriale OCSE prevista
per l'ottobre dello stesso anno a Ottawa.
[3] Commercio elettronico e imposizione indiretta- Comunicazione della Commissione
al Consiglio dei ministri, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale
- COM (98)374 def. disponibile su http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/.
Benché formulati innanzitutto nel contesto del regime IVA proprio dell'UE,
gli orientamenti riconoscono l'esigenza di un accordo a livello internazionale.
L'interfaccia tra il regime comunitario di imposizione indiretta e quelli dei
suoi partner commerciali dovrebbe essere neutrale - in effetti tutte le forniture
per il consumo all'interno dell'UE sono soggette a IVA, mentre le forniture
verso altre giurisdizioni non lo sono, a dimostrazione della natura del regime
IVA comunitario in quanto imposta sui consumi di carattere generale e organico.
La comunicazione della Commissione è stata presa in esame dal Consiglio
ECOFIN in occasione della riunione del 6 luglio 1998, dove gli Stati membri,
sulla base degli orientamenti auspicati dalla Commissione, hanno concordato
"i principi che dovrebbero costituire la base di un contributo comunitario
coerente all'imminente conferenza OCSE di Ottawa ". Inoltre, hanno definito
il quadro politico all'interno del quale devono essere apportate le modifiche
al regime IVA comune necessarie in relazione al commercio elettronico on-line.
La presente proposta è mirata innanzitutto a esprimere chiare decisioni
politiche in materia.
Il Consiglio ha approvato tre principi fondamentali. Innanzitutto, non è
necessario prendere in considerazione imposte nuove o aggiuntive per il commercio
elettronico, bensì bisognerebbe adattare le imposte esistenti - nello
specifico l'IVA - per applicarle al commercio elettronico.
In base al secondo principio, per quanto riguarda le imposte sui consumi, le
forniture elettroniche non devono essere considerate alla stregua di beni. Nel
caso del regime IVA UE, devono essere assimilate a prestazioni di servizi.
In base al terzo principio, solo le prestazioni di servizi utilizzati in Europa
devono essere soggette a imposizione in Europa (vale a dire che l'imposizione
dovrebbe avere luogo nella giurisdizione dove avviene il consumo).
L'attuale proposta rettifica le carenze della sesta direttiva sull'IVA [4] relativamente
alla tassazione di tali servizi, in conformità dei principi di cui sopra.
Il contesto generale della proposta è descritto nella sezione 2 del presente
documento, mentre la sezione 5 dello stesso contiene una descrizione e una spiegazione
della legislazione proposta.
[4] Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 modificata da ultimo dalla direttiva
1999/85/CE del Consiglio, disponibile in EUR-Lex, http://europa.eu.int/eur-lex,
rif. 90.30.10.
Inoltre, il Consiglio ha rilevato quanto segue:
* la questione del controllo e dell'applicazione dell'IVA sul commercio elettronico,
trattata nella sezione 4 del presente memorandum.
* L'esigenza di regole per l'accettazione della fatturazione elettronica, priva
di supporto cartaceo. La Commissione ha intrapreso ampie consultazioni con imprese
e Stati membri sull'argomento e nel prossimo futuro sarà presentata una
proposta per una serie di norme comuni relative alla fatturazione in generale,
ivi compresa la generale accettazione della fatturazione elettronica negli scambi
intracomunitari. La Commissione lo ritiene un modello che potrà fungere
da base per un accordo internazionale in materia.
* Il fatto che l'adempimento degli obblighi a carico degli operatori extra-UE
del commercio elettronico dovrebbe essere reso il più semplice e agevole
possibile, nel rispetto degli accordi internazionali. A tal fine, la Commissione
propone che agli operatori extra-UE del commercio elettronico venga richiesto
di registrarsi in un solo Stato membro, offrendo loro la possibilità
di adempiere a tutti i loro obblighi trattando con una singola amministrazione
fiscale.
* L'esigenza di prevedere l'adempimento degli obblighi fiscali per via elettronica.
La Commissione propone che gli operatori siano messi in grado di adempiere a
tutti i normali obblighi fiscali mediante l'effettuazione elettronica di dichiarazioni
e contabilità IVA. Questa andrebbe considerata come una misura generale
di modernizzazione e semplificazione, e non c'è motivo per cui debba
essere limitata agli operatori del commercio elettronico.
A livello internazionale, la Condizioni quadro per l'imposizione [5] successivamente
adottate dai rappresentanti di governi e imprese a Ottawa hanno individuato
l'attuazione di un regime di imposte sui consumi conforme ai tradizionali principi
generali in materia di imposizione, tra cui la neutralità, l'efficienza,
la certezza e, in via prioritaria, la semplicità. Per quanto concerne
le imposte sui consumi come l'IVA, tale regime dovrebbe rispondere a criteri
specifici, che in effetti corrispondono ai principi adottati dalla Commissione
[6].
[5] "Commercio elettronico: condizioni quadro per l'imposizione "
- Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, rif. DAFFE/CFA(98)38/REV3.
http://www.oecd.org/daf/fa/e_com/Ottawa.htm .
[6] Le differenze di formulazione e presentazione esistenti tra le conclusioni
di Ottawa e i principi ECOFIN, non sono significative, ma semplicemente rispecchiano
la portata più ampia dell'OCSE.
1.3. Consenso sui principi di base per la tassazione del commercio elettronico
Dopo la conferenza di Ottawa, i principi descritti sopra sono stati ampiamente
appoggiati dai paesi non OCSE e dai raggruppamenti regionali di amministrazioni
fiscali nazionali. Inoltre, le imprese lo ritengono il modo corretto per procedere
(cfr. la sezione 1.4 che segue). Dopo Ottawa, la sfida è stata quella
di tradurre principi di ampio respiro in misure pratiche e giuridiche suscettibili
di un'attuazione chiara. La Commissione e le amministrazioni fiscali nazionali
dell'UE partecipano attivamente al processo all'interno dell'OCSE e continuano
a ritenere, come già all'inizio, che il miglior contributo che si possa
fornire al perseguimento dell'obiettivo sia quello di definire chiaramente le
implicazioni per il regime fiscale interno della Comunità, nonché
individuare le misure necessarie ed esprimersi al riguardo. L'attuale proposta
viene presentata in quest'ottica.
In considerazione della chiarezza dei principi adottati dagli Stati membri in
occasione dell'ECOFIN nel luglio 1998, la Commissione ha il chiaro mandato politico
di presentare le misure giuridiche necessarie per la loro attuazione. L'accordo
internazionale raggiunto a Ottawa serve solo a convalidare la correttezza di
questa impostazione.
1.4. Consultazioni con le imprese
Tra gli elementi centrali del suo impegno per la promozione del commercio elettronico,
la Commissione ha individuato come essenziale il coinvolgimento di rappresentanti
delle imprese e del settore pubblico nel processo di cambiamento creativo. Il
messaggio coerente trasmesso dalle imprese, in particolare espresso attraverso
organismi quali "Global Business Dialogue", è che ai fini della
realizzazione delle potenzialità del commercio elettronico è necessaria
una struttura certa, trasparente e prevedibile, alla cui creazione dovrebbero
contribuire tutti gli interessati. Tra le sfide più urgenti da affrontare,
la tassazione è stata individuata come una particolare priorità,
mentre l'esigenza di chiarezza e certezza resta una preoccupazione costante.
Da parte sua, la Commissione è determinata a perseguire soluzioni pratiche,
formulate in stretto contatto con la comunità imprenditoriale europea,
sulla base delle Condizioni quadro di Ottawa e delle conclusioni dell'ECOFIN.
Nell'ambito di un ampio processo di consultazioni, oltre 100 rappresentanti
di imprese europee (compresi esponenti di PMI) hanno partecipato a una tavola
rotonda sulle opzioni esistenti per il regime IVA UE e il commercio elettronico,
svoltasi a Bruxelles nel gennaio 1999. La Commissione ha colto l'occasione per
esprimere alcune riflessioni sulle possibili modalità di applicazione
dei principi di cui sopra nel contesto del regime IVA e per sollecitare una
reazione delle imprese. La tavola rotonda inoltre si è conclusa con la
creazione immediata di un gruppo di contatto informale, per trasmettere le opinioni
delle parti interessate nello sviluppo del commercio elettronico europeo. Diversi
altri gruppi informali hanno offerto spontaneamente consigli e opinioni sull'argomento
ai servizi della Commissione.
Il messaggio che le imprese hanno espresso con coerenza è che la chiarezza
nella normativa fiscale per il commercio elettronico è una priorità,
e che esiste la necessità della certezza in merito alla sostanza delle
norme e alla loro applicazione. La Commissione riconosce pienamente l'importanza
dell'eliminazione delle incertezze e delle distorsioni nell'attuale regime fiscale
e, benché non risolva tutte le frustrazioni espresse nel processo di
consultazione, l'attuale proposta rappresenta comunque un passo significativo
in quella direzione.
2. Quadro generale della proposta
Nel giugno 1999 la Direzione generale Fiscalità e unione doganale ha
pubblicato un documento di lavoro [7] che elenca alcune alternative specifiche
per l'attuazione di questi principi nel quadro del regime IVA e delinea la possibile
impostazione da adottare per i cambiamenti legislativi.
[7] Documento XXI/1201/99 - Imposizione indiretta e commercio elettronico, disponibile
su http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/.
Il documento inoltre espone i motivi per cui si è reso necessario apportare
dei cambiamenti al regime IVA. Ai sensi delle attuali disposizioni, salvo espressa
disposizione specifica, quando un fornitore di servizi ha la propria sede fuori
dell'UE non è tenuto a versare l'IVA sui servizi forniti a clienti UE.
Benché il meccanismo dell'inversione dell'onere (che è una forma
di autoliquidazione per un'impresa che acquista servizi) garantisca il corretto
assoggettamento a imposizione della maggior parte delle transazioni tra imprese,
le disposizioni vigenti nel complesso non tengono conto dell'intera gamma di
servizi che oggi possono essere forniti elettronicamente. Poiché i servizi
e i beni immateriali costituiscono una quota in costante crescita del commercio
internazionale, questa lacuna va colmata. Inoltre, le norme vigenti non garantiscono
che i servizi forniti elettronicamente possano, in tutti i casi, essere esportati
in regime di esenzione e che esista una base giuridica adeguata per applicare
l'IVA sui servizi forniti da operatori stranieri a consumatori privati dell'UE.
Esistono quindi i presupposti perché si verifichino gravi distorsioni
della concorrenza e i fornitori di servizi dell'UE si trovino in una posizione
di svantaggio, in termini concorrenziali, rispetto a fornitori extra-UE.
Si tratta chiaramente di una situazione insostenibile e la sua rettifica è
un obiettivo immediato dell'attuale proposta.
Le ampie consultazioni intraprese dalla Commissione hanno confermato l'opinione
che le modifiche dovessero basarsi il più possibile sul funzionamento
del regime IVA vigente. Quindi, la proposta implica il mantenimento del sistema
dell'inversione dell'onere per le transazioni tra imprese, collegato all'imposizione
dell'obbligo di registrazione per gli operatori che effettuano forniture nell'UE
a favore di persone che non sono soggetti passivi.
Le transazioni tra imprese saranno tassate secondo la procedura dell'inversione
dell'onere. A tale scopo, i fornitori dovranno essere in grado di operare una
distinzione tra clienti-imprese (soggetti passivi) e consumatori privati (persone
che non sono soggetti passivi), e in effetti per prendere una decisione di natura
fiscale devono sapere se il loro cliente è registrato ai fini IVA. Ovviamente,
questo è già un aspetto della tassazione del commercio tradizionale
e la conferma dei numeri di identificazione IVA viene fornita attraverso l'amministrazione
fiscale nazionale del singolo fornitore. Per quanto riguarda il commercio elettronico,
questa informazione dev'essere disponibile nel momento della transazione e la
Commissione pertanto dovrà prendere i provvedimenti necessari per garantire
la sua disponibilità on-line. Le misure giuridiche necessarie a questo
proposito sono comprese nell'attuale proposta e i servizi della Commissione
hanno già cominciato a lavorare sugli strumenti e sulle misure tecniche
richieste.
Poiché non sono proposte modifiche in merito alle forniture a clienti
comunitari che non sono soggetti passivi, le imprese dell'UE continueranno ad
applicare l'IVA nello Stato membro dove il fornitore ha fissato la propria sede,
come previsto dall'articolo 9, paragrafo 1 della sesta direttiva. Per le forniture
a destinatari extra-UE, tuttavia, la proposta contiene una chiara base giuridica
per rendere le forniture elettroniche esenti da IVA.
Ai fornitori extra-UE di clienti comunitari sarà richiesto di applicare
l'imposta sulla stessa base di un operatore UE che effettua transazioni commerciali
intracomunitarie. Di conseguenza, sono tenuti ad applicare e a versare l'IVA
sulle vendite a consumatori finali nell'UE. Tuttavia, gli obblighi amministrativi
a carico di tali fornitori saranno il più possibile limitati e chiari.
Sarà richiesta una registrazione unica ai fini IVA e si prevede la fissazione
di una soglia per escludere gli operatori extracomunitari molto piccoli o quelli
che effettuano forniture occasionali nella Comunità.
Una descrizione più dettagliata delle misure giuridiche proposte è
contenuta nella sezione 5, mentre gli aspetti amministrativi sono trattati nella
sezione 3.
Analogamente, la proposta esamina il trattamento fiscale dei servizi di trasmissione
radiotelevisiva, forniti su abbonamento o a pagamento (pay-per-view), in linea
con la richiesta presentata dal Consiglio alla Commissione all'epoca dell'adozione
delle misure concernenti la tassazione di servizi di telecomunicazione [8].
La convergenza delle tecnologie in ogni caso imporrebbe che i servizi di trasmissione
radiotelevisiva fossero inclusi in un'eventuale proposta in merito alla tassazione
di forniture elettroniche. Si tratta di un'attività commerciale sempre
più significativa, in larga misura diretta ai consumatori, dove le disposizioni
fiscali vigenti discriminano le imprese europee e determinano un vantaggio consistente
in termini di prezzo per gli operatori extra-UE.
[8] Direttiva 1999/59/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva
388/77/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile
ai servizi di telecomunicazioni.
3. Amministrazione e riscossione dell'IVA in un mondo elettronico
3.1. Gli obblighi a carico delle imprese
Secondo l'intenzione della Commissione, la presente proposta dovrebbe fornire
agli operatori del commercio elettronico un quadro di riferimento chiaro per
l'applicazione, la riscossione e il versamento dell'IVA sulle forniture elettroniche.
Per prendere una decisione corretta in materia fiscale al momento della transazione,
il fornitore dev'essere in possesso di determinate informazioni fondamentali:
- la posizione fiscale del cliente, per stabilire se il destinatario è
registrato ai fini IVA o è un consumatore privato. Le misure per l'ammodernamento
del sistema VIES [9] già avviate dalla Commissione garantiranno che queste
informazioni siano rese disponibili agli operatori nel momento e nel luogo in
cui vengono richieste. Le forniture a un'impresa registrata ai fini IVA nel
medesimo Stato membro dovrebbero essere assoggettate a imposta (di cui in seguito
il destinatario può rendere conto secondo la modalità ordinaria)
mentre nel caso di un'impresa registrata ai fini IVA in un altro Stato membro,
il fornitore non applica l'imposta, che s'intende a carico del destinatario
ai sensi del meccanismo dell'inversione dell'onere.
[9] Sistema VIES per lo scambio di informazioni sull'IVA.
- Se il destinatario è un consumatore privato o risiede fuori della Comunità,
è necessario stabilire qual è la giurisdizione ai fini fiscali.
Ove, sulla base delle informazioni disponibili, risulti ragionevole stabilire
che il luogo di residenza del destinatario si trova fuori della Comunità,
non vanno applicate imposte. Date le attuali modalità di funzionamento
del commercio elettronico on-line, è emersa qualche preoccupazione in
merito alla capacità degli operatori di accedere a queste informazioni,
poiché le schede informative scambiate finora non erano studiate per
tale scopo. Le norme e i livelli di autenticazione sono ancora in fase di sviluppo
e gli obiettivi prioritari devono essere il perseguimento di una maggiore certezza
ai fini fiscali e lo snellimento delle operazioni. L'obiettivo è quello
di disporre di un indicatore verificabile che funga da attestato accettabile
del luogo di utilizzo (che nella terminologia della direttiva è descritto
come luogo di cessione). Per quanto riguarda le informazioni attualmente accessibili
nel corso delle forniture on-line a soggetti non imponibili, l'alternativa migliore
è rappresentata per il momento dalla prassi commerciale standard, che
consiste nel richiedere per la fatturazione un indirizzo di carta di credito
verificabile (onde aumentare la sicurezza e combattere le frodi). L'indirizzo
dovrebbe comprendere solo il codice del paese necessario a scopo fiscale, senza
bisogno di comunicare altre informazioni sul cliente. È nondimeno probabile
che la posizione dominante delle carte di credito come mezzo di pagamento per
le transazioni on-line cambi non appena si troveranno altri sistemi di pagamento.
La Commissione continua, in particolare all'interno dell'OCSE, ad operare per
individuare misure adeguate ed accessibili atte a determinare il luogo di cessione.
Come per le carte di credito, si richiede solo un'indicazione del paese di residenza,
o altre indicazioni equivalenti, il che non dovrebbe ostacolare l'uso di sistemi
di pagamento anonimi.
- L'aliquota d'imposta da applicare alle transazioni. Ai sensi delle disposizioni
vigenti, per le vendite a consumatori all'interno della Comunità si applica
l'aliquota ordinaria dell'IVA dello Stato membro nel quale è registrato
il fornitore. A questo proposito, un problema potenziale da affrontare concerne
la possibilità di aliquote d'imposta differenti in relazione a beni e
servizi manifestamente simili. La Commissione intende affrontare la questione
in una futura revisione dell'Allegato H della sesta direttiva sull'IVA, che
elenca le forniture di beni e servizi assoggettabili ad aliquote IVA ridotte.
Oltre ad addebitare e a riscuotere l'imposta, le imprese hanno l'obbligo di
versarla all'amministrazione fiscale e di provvedere alla presentazione dei
rendiconti e delle dichiarazioni richieste. Per il commercio elettronico, in
particolare, le amministrazioni fiscali dovrebbero prendere tutte le misure
necessarie per consentire l'espletamento di queste procedure per via elettronica
e on-line. In alcuni Stati membri questa possibilità caratterizza in
misura crescente l'interazione tra contribuenti e amministrazioni, ma dovrebbe
diventare la norma.
3.2. Autoliquidazione e adempimento volontario da parte delle imprese
L'IVA è un'imposta la cui efficacia si basa in primo luogo sull'autoliquidazione,
collegata a una notevole componente di adempimento volontario da parte dell'impresa.
L'operatore commerciale, in quanto contribuente, ha la responsabilità
di rendere nota la propria attività all'amministrazione fiscale, nonché
di riscuotere e versare l'imposta dovuta, rendendone conto.
Le amministrazioni fiscali possono essere certe dell'efficacia di questa impostazione
solo se è sostenuta da un'aspettativa ragionevole e realistica in merito
all'individuazione e alla correzione dei casi di mancato adempimento, nonché
all'applicazione di sanzioni adeguate. A parte l'incentivo diretto di non essere
soggetti a sanzioni, gli operatori adempienti hanno bisogno di rassicurazioni
sul fatto che non dovranno battersi contro la concorrenza aggressiva o sleale
di altri operatori che non rispettano gli stessi obblighi fiscali e ne traggono
vantaggio. Il commercio elettronico non è diverso, e anche in questo
caso gli operatori avranno aspettative analoghe.
Nel caso di operatori titolari di un numero di identificazione IVA, continueranno
a valere gli obblighi di rendiconto ormai consolidati. Poiché le transazioni
su Internet sono sempre più automatizzate, sarà necessario garantire
che il software utilizzato fornisca uno standard adeguato di record e tracce
di analisi, per consentire agli ispettori fiscali di verificare l'adempimento
degli obblighi. Nel caso di fornitori distanti, probabilmente l'accesso ai record
risulterà più importante dell'effettiva ubicazione fisica. Gli
obblighi di rendiconto dovrebbero evolversi in maniera compatibile con il commercio
elettronico e sarà necessario affrontare i problemi posti dalla dislocazione
geografica in relazione alle procedure tradizionali di accesso e controllo.
3.3. Gestione dei casi di inadempimento
Per il commercio elettronico, il mancato adempimento degli obblighi fiscali
pone problemi nuovi e particolari che le amministrazioni fiscali devono affrontare
e risolvere. Inoltre, è un obbligo nei confronti dei contribuenti adempienti,
che operano nella legalità. Il sottocomitato antifrode della Commissione
(SCAF) ha già accertato l'esistenza di gravi inadempienze in materia
di IVA nel commercio tradizionale [10]. Visto che probabilmente il commercio
elettronico non sarà molto diverso dal commercio tradizionale a tale
riguardo, le amministrazioni fiscali dovranno dar prova della massima vigilanza.
[10] Relazione sulla cooperazione amministrativa e sulle procedure di riscossione
e di controllo dell'iva - COM(2000) 28 def. del 28 gennaio 2000.
Dalla prospettiva dell'impresa inadempiente, il mancato rispetto degli obblighi
di legge comporta numerosi rischi diretti e gravi. Innanzitutto, un'obbligazione
tributaria ai fini IVA non si elimina semplicemente occultandola o omettendo
di segnalarla all'amministrazione fiscale. Il mancato adempimento degli obblighi
di autoliquidazione non serve a ridurre né a eliminare un debito d'imposta.
Piuttosto, espone l'impresa a ulteriori sanzioni e interessi di mora che hanno
solo l'effetto di far aumentare l'importo a debito.
Per un operatore, anche se residente fuori dell'UE, rischiare l'esposizione
a debiti fiscali consistenti e insoluti nel mercato più grande del mondo
non è una prassi commerciale che si possa considerare prudente. Il debito
non si estingue nel corso del tempo, bensì resta in sospeso e addirittura
in certe circostanze viene trasferito ad un acquirente successivo. Inoltre,
la presenza di una simile obbligazione non favorisce certo l'accesso a fonti
legittime di capitali o finanziamenti. E' lecito attendersi che, in una giurisdizione
come quella dell'UE, una verifica di legge secondo gli standard normalmente
accettati, ovvero un'ispezione in base al principio della "due diligence"
individuino i casi di inadempimento degli obblighi fiscali. Anche il rischio
di accertamenti fiscali punitivi è elevato. Inoltre, in certi casi i
dirigenti o i proprietari dell'impresa sono soggetti a sanzioni ai sensi del
diritto civile o penale. Le disposizioni comunitarie vigenti in merito all'assistenza
reciproca e al recupero garantiscono inoltre la possibilità di far valere
in qualsiasi parte del territorio comunitario un debito fiscale contratto in
uno Stato membro.
Gli operatori in regola vorranno inoltre avere la certezza di poter accedere
alla protezione legale e ai rimedi contro le infrazioni ai diritti d'autore
ed altri diritti di proprietà intellettuale. A tale scopo, vogliono anche
garantire il rispetto dei propri obblighi legali e regolamentari.
Benché quelle che precedono costituiscano valide motivazioni a favore
dell'adempimento, tuttavia non sono sufficienti di per se stesse e, in particolare
per i fornitori distanti, è necessario mettere a punto strumenti di applicazione
diretta della legge ai quali possano ricorrere le amministrazioni fiscali. A
questo proposito, gli illeciti su Internet non sono un fenomeno limitato agli
adempimenti fiscali, ma riguardano una serie di altri aspetti di politica pubblica,
nonché la tutela di diritti e interessi privati. È ampiamente
dimostrato che gli operatori commerciali attribuiscono la massima importanza
alla tutela giuridica e al rispetto dei loro diritti di proprietà. Oltre
ai danni subiti, il ricorso giudiziario può estendersi anche alle perdite
che continuano a derivarne. Le amministrazioni fiscali dovranno prendere in
considerazione misure analoghe volte ad individuare e a compensare le perdite
materiali di entrate nonché, in extremis, intervenire onde prevenire
il perdurare di dette perdite.
Per creare il clima di fiducia e sicurezza necessario affinché il commercio
elettronico possa realizzare il proprio potenziale, devono essere disponibili
dei rimedi contro le operazioni su Internet che risultano illegali o in violazione
di diritti pubblici o privati. Si dovrebbe prevedere la possibilità di
un'azione immediata e diretta, fatti salvi i diritti fondamentali, nei casi
in cui una parte interessata subisca le perdite costanti e individuabili di
cui sopra.
La messa a punto degli strumenti e delle procedure necessarie, che fa parte
del processo di maturazione del commercio elettronico, sembra essere in fase
di completamento. Gli attuali sviluppi sono promossi da singole parti interessate
che intendono proteggere i propri interessi, ma è probabile che possano
essere applicati più in generale per scopi normativi e applicativi. In
effetti, la sinergia che ne risulta potrebbe rivelarsi un fattore determinante
per creare un clima di fiducia e sicurezza nel commercio elettronico. Questo
tipo di impostazione è coerente con il lavoro delle amministrazioni fiscali
nei settori tradizionali del commercio, dove il loro intervento spesso offre
una protezione significativa nei confronti di operatori fraudolenti; un buon
esempio sono le procedure di controllo doganale contro la contraffazione e la
pirateria, che rappresentano una tutela per le imprese in regola. La Commissione
incoraggerà le autorità di applicazione nazionali, interessate
a soddisfare tutti i requisiti del commercio elettronico, a cooperare e a scambiare
informazioni.
La Commissione continuerà a lavorare con le amministrazioni fiscali nazionali
dell'UE per individuare e definire le misure necessarie ai fini della sicurezza.
Questo aspetto pone dei problemi che ovviamente vanno al di là dei confini
fisici dell'UE. La Commissione intende pertanto continuare il lavoro su un'amministrazione
fiscale internazionale intrapreso in seno all'OCSE. Questo processo dovrebbe
essere portato avanti in stretta collaborazione con altre parti interessate.
4. Ulteriore sviluppo di un regime IVA per il commercio elettronico
Pur non sussistendo un'incompatibilità di fondo tra la tassazione e la
nuova società dell'informazione, la questione solleva comunque una serie
di problematiche. Il mercato elettronico continuerà ad evolversi e le
amministrazioni fiscali, come altre parti interessate, devono formulare piani
adeguati e reagire di conseguenza. In considerazione dell'attuale stato di sviluppo
di Internet, e più in particolare della nascita di nuovi modelli commerciali
e di nuovi modi di interagire tra imprese esistenti, una revisione completa
del regime IVA vigente sarebbe prematura, ma non può essere rimandata
all'infinito. Le disposizioni generali in materia di tassazione dei servizi
non rispecchiano i cambiamenti che si sono verificati nel commercio internazionale
dall'epoca della loro stesura.
Le modifiche proposte alla sesta direttiva sull'IVA sono intese solo a mettere
in evidenza la necessità di una simile revisione. In particolare, la
proposta attuale riguarda esclusivamente il campo ristretto della tassazione
dei servizi elettronici on-line. L'aumento stupefacente del commercio di servizi
e beni immateriali non può essere ignorato all'infinito. La scomparsa
virtuale dell'aspetto geografico in quanto fattore di limitazione delle forniture,
nonché lo sviluppo di prodotti innovativi, mettono in luce le carenze
delle disposizioni vigenti.
Tuttavia, le amministrazioni fiscali non possono limitarsi a garantire che la
legislazione venga aggiornata in risposta all'evoluzione dell'attività
economica soggetta a imposizione. Per quanto riguarda il commercio elettronico,
i sistemi, i protocolli e l'ambiente normativo sono ancora in fase di definizione.
Dalla maniera in cui si evolvono dipenderanno il grado e le modalità
di realizzazione degli obiettivi di tutte le parti interessate. Per parte loro,
le amministrazioni fiscali devono vigilare affinché sia garantita la
tutela degli interessi pubblici. Questa funzione implica il fatto di garantire
che il commercio elettronico non si evolva in una maniera incompatibile con
tali interessi, perseguendo l'obiettivo fondamentale di garantire che le imposte
possano continuare ad essere amministrate equamente e che le attività
imponibili non possano essere occultate.
Gli obiettivi dei governi nazionali non dovrebbero essere considerati ostili
agli interessi di altre parti interessate, o pregiudizievoli per la crescita
del commercio elettronico. In realtà nella maggioranza dei casi, se non
in tutti, coincidono con gli obiettivi generali di trasparenza e di perseguimento
della fiducia e della sicurezza indispensabili per la crescita. Un valido esempio
in questo senso è la recente comunicazione della Commissione sull'organizzazione
e la gestione di Internet [11], che affronta l'esigenza di individuare e localizzare
le operazioni commerciali. In gran parte su iniziativa dell'OMPI [12], nella
politica di accreditamento della ICANN [13] sono state inserite delle disposizioni
in base alle quali dovrebbero essere raccolte e rese disponibili informazioni
sufficienti per individuare con sicurezza i titolari e gli operatori di nomi
di dominio. Inoltre l'OMPI ha raccomandato l'applicazione di una procedura di
cancellazione ove tali dati risultino inesatti. Evidentemente, questo è
l'unico modo per garantire l'accuratezza di tali informazioni e pertanto è
anche di notevole interesse per le amministrazioni fiscali.
[11] COM (2000) 202 - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo sull'organizzazione e la gestione di Internet - Aspetti politici internazionali
ed europei 1998 - 2000.
[12] L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
[13] Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Si tratta dell'organismo
di autoregolamentazione settoriale internazionale, privato, senza fine di lucro,
responsabile della gestione del sistema di attribuzione di nomi e indirizzi
Internet.
Da parte sua, la Commissione continuerà a lavorare per garantire che
siano rimossi tutti gli aspetti del regime fiscale dell'UE che possono essere
interpretati come ostacoli alla crescita del commercio elettronico. A questo
proposito, tra breve la Commissione proporrà delle misure volte ad eliminare
le limitazioni all'uso di registrazioni elettroniche nelle transazioni intracomunitarie.
I cambiamenti tecnologici associati all'avvento di Internet e del commercio
elettronico offriranno un'occasione per la modernizzazione dei sistemi fiscali,
dandole un notevole slancio. La Commissione intende continuare a lavorare per
garantire che questi vantaggi si concretizzino.
5. Finalità e contenuti della proposta che modifica la direttiva 388/77/CEE
La presente proposta è volta a modificare la sesta direttiva sull'IVA
per renderla compatibile con le conclusioni raggiunte dall'ECOFIN, in merito
ai principi generali per l'applicazione dell'IVA sui servizi forniti tramite
mezzi elettronici e nel rispetto dei servizi radiotelevisivi forniti a pagamento.
L'impostazione adottata prevede di modificare l'articolo 9 della sopra citata
direttiva, affinché tali prestazioni siano tassate nella Comunità
quando sono fornite per l'utilizzo in ambito comunitario e non siano soggette
all'IVA nell'UE quando sono rese da un operatore della Comunità per l'utilizzo
in ambito extracomunitario.
Inoltre, si propongono una serie di misure di supporto o di accompagnamento
nell'intento di facilitare l'amministrazione dell'imposta in un ambiente commerciale
elettronico, dal punto di vista delle imprese e delle amministrazioni fiscali,
nonché per rafforzare il sistema di rendiconto e controllo.
5.1. Luogo dell'imposizione
Poiché non si propongono modifiche all'articolo 9, paragrafo 1, il luogo
di prestazione di servizi rimane quello in cui il prestatore ha fissato la propria
sede, salvo disposizione contraria.
Non si propongono modifiche neppure alle disposizioni vigenti dell'articolo
9, paragrafo 2, lettere a) e b). Benché alcuni elementi delle transazioni
menzionate nel primo caso possano essere condotti o comunicati tra le parti
in forma elettronica o tramite reti elettroniche, resta valido il principio
di considerare quale luogo di prestazione di questi servizi il luogo dov'è
situato il bene. La comunicazione tra le parti per via elettronica non modifica
la natura fondamentale del processo. Considerazioni analoghe si applicano al
secondo, terzo e quarto trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).
I servizi citati al primo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c)
pongono dei problemi nella misura in cui sono forniti tramite mezzi elettronici,
compresa la trasmissione radiotelevisiva, che ora vanno considerati. Nei casi
in cui questi servizi continuano a svolgersi in un ambiente tradizionale, in
base alla premessa che destinatario e fornitore del servizio siano fisicamente
vicini, resta invariata la base vigente per l'imposizione.
Tuttavia, dall'epoca della formulazione di queste disposizioni il modo in cui
questi servizi possono essere forniti ai clienti è cambiato radicalmente.
I promotori vorranno assicurarsi che il pubblico di potenziali acquirenti sia
il più ampio possibile, e le opportunità che stanno emergendo
attraverso la trasmissione o la diffusione su reti a pagamento offrono i mezzi
necessari. Esempi quali i canali televisivi su abbonamento o la trasmissione
a pagamento di avvenimenti sportivi sono già ampiamente diffusi. I progressi
nella capacità delle reti, nello sviluppo della trasmissione digitale
e nei mezzi di riscossione dei pagamenti daranno ulteriore impulso a questa
evoluzione.
Non si propongono modifiche per quanto concerne il regime fiscale applicabile
ai servizi di telecomunicazioni previsto nella direttiva 1999/59/CE del Consiglio.
Le misure proposte si possono sintetizzare come segue:
Articolo 1, n.1
Le forniture tramite mezzi elettronici sono prestazioni di servizi, come già
chiarito dall'articolo 6 della direttiva vigente. La proposta non ha alcun effetto
per i servizi a titolo non oneroso, quali il libero accesso a Internet o le
possibilità di scaricare dati gratuitamente. (L'articolo 2 della direttiva
chiarisce che sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto solo i servizi prestati
a titolo oneroso). L'ambito della proposta è limitato ai seguenti servizi
forniti tramite mezzi elettronici a fronte di un corrispettivo, e comprende
anche la cessione dei diritti di utilizzare una serie di servizi:
- attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, d'insegnamento,
ricreative o affini, ivi comprese quelle degli organizzatori di dette attività
nonché, eventualmente, prestazioni di servizi accessorie a tali attività
(articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino): s'intendono incluse tutte
le forme di trasmissione radiotelevisiva, nonché qualsiasi altro suono
o immagine trasmessa e diffusa tramite mezzi elettronici;
- software: comprende, ad esempio, i giochi per computer;
- elaborazione dati (articolo 9, paragrafo 2, lettera e), terzo trattino) comprendendo
esplicitamente i servizi informatici, tra cui web-hosting, progettazione di
siti web o servizi analoghi;
- la fornitura di informazioni.
Tali servizi s'intendono imponibili nel luogo dove vengono utilizzati.
Le disposizioni attuali dell'articolo 9, in particolare i paragrafi 1 e 2, lettere
c) e e), della sesta direttiva, tuttavia prevedono quanto segue:
- le forniture di operatori residenti in paesi terzi a favore di destinatari
UE che non sono soggetti passivi sono esenti da IVA, mentre gli operatori con
sede nell'UE sono tenuti ad applicare l'IVA su tali servizi, poiché per
luogo di prestazione di tali servizi s'intende di norma il luogo dove ha sede
il fornitore (tali casi non sono contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera
e) e rientrano nella norma generale di cui all'articolo 9, paragrafo 1);
- le prestazioni di servizi citati nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c),
effettuate da operatori residenti nell'UE a favore di clienti di paesi terzi,
ovvero di soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma in un paese diverso
da quello del fornitore possono essere assoggettate ad IVA, poiché per
luogo di prestazione del servizio s'intende quello in cui le prestazioni sono
materialmente eseguite.
Quanto precede crea distorsioni della concorrenza a danno degli operatori residenti
nell'UE. La proposta è intesa pertanto a trasferire, come norma fondamentale,
la prestazione dei servizi sopra citati nel luogo dove il cliente ha fissato
la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di
attività stabile al quale viene fornito il servizio o, in mancanza di
tale sede o attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua
residenza abituale (articolo 9, paragrafo 2, lettera f); primo comma della proposta).
Nel caso in cui sia un soggetto passivo stabilito in un paese diverso da quello
della sede del fornitore, il cliente assume la responsabilità del pagamento
dell'imposta (cfr. articolo 1, paragrafo 3).
Quando invece le prestazioni vengono fornite da soggetti passivi (stabiliti
al di fuori della Comunità o al suo interno) a favore di destinatari
comunitari che non sono soggetti passivi, la proposta introduce una disposizione
specifica che fissa il luogo della prestazione nello Stato membro dove il fornitore
è registrato con un numero di identificazione IVA (articolo 9, paragrafo
2, lettera f), secondo comma). Questa disposizione si applica alle condizioni
che seguono:
- il fornitore dev'essere titolare di un numero di identificazione IVA, in conformità
delle disposizioni in vigore. Per i fornitori materialmente residenti nella
Comunità, la disposizioni in vigore sono quelle definite dagli Stati
membri in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c) della
direttiva. Per i fornitori stabiliti al di fuori della Comunità si applica
un nuovo articolo 22, paragrafo 1, lettera f), introdotto dalla presente proposta
(cfr. articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della proposta).
- i servizi devono essere forniti a persone che non siano soggetti passivi stabilite
all'interno della Comunità.
In tal caso
- il fornitore s'intende avere un centro di attività stabile nello Stato
membro dove gli è stato assegnato un numero di identificazione IVA, tuttavia,
esclusivamente per i servizi contemplati dal nuovo articolo 9, paragrafo 2,
lettera f) e forniti in virtù di tale numero di identificazione IVA;
- il luogo della prestazione è quello in cui il soggetto passivo s'intende
avere un centro di attività stabile.
L'espressione "tramite mezzi elettronici " è definita nel terzo
comma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f) e non comprende la fornitura
in forma tangibile (ad esempio su CD o DVD) di un contenuto elettronico.
La proposta di cui sopra si può sintetizzare come segue:
* Per i servizi prestati da un operatore extra-UE a un cliente UE il luogo di
imposizione è all'interno dell'UE, per cui tali servizi s'intendono soggetti
a IVA.
* Quando i servizi sono forniti da un operatore UE a un cliente extra-UE, il
luogo di imposizione è la sede del cliente, e i servizi non sono soggetti
a IVA nell'UE.
* Quanto un operatore UE fornisce i servizi a un soggetto passivo (vale a dire
a un'altra impresa) in un altro Stato membro, il luogo della prestazione è
quello della sede del cliente.
* Quando lo stesso operatore fornisce i servizi a un privato all'interno dell'UE,
ovvero a un soggetto passivo nello stesso Stato membro, il luogo della prestazione
è quello della sede del fornitore
5.2. Semplificazione e altre misure
Articolo 1, n. 2
Viene inserita una disposizione specifica per fare chiarezza sul tasso d'imposizione
da applicare ai servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f).
Articolo 1, n. 3
Il nuovo articolo 24, paragrafo 2a, prevede l'esenzione dall'imposta per gli
operatori di paesi terzi che operano nella Comunità esclusivamente per
la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici e non superano la soglia annua
di 100 000 EUR.
Essenzialmente, si tratta di una misura pratica, intesa ad agevolare il funzionamento
del sistema fiscale e ad evitare di gravare con oneri eccessivi lo sviluppo
del commercio elettronico internazionale, in particolare per le imprese molto
piccole o quelle che effettuano esclusivamente vendite occasionali a consumatori
dell'UE. E' improbabile che la misura abbia qualche effetto significativo sul
gettito in quanto, per la maggior parte, i consumatori che acquistano on-line
hanno mostrato una marcata tendenza a trattare con operatori con un'immagine
di alto profilo e un livello consolidato di credibilità e fiducia.
Inoltre, è altrettanto improbabile che abbia effetti significativi sulla
neutralità tra imprese UE ed extra-UE. Nella maggior parte degli Stati
membri esistono già delle franchigie, o misure equivalenti, per le imprese
molto piccole, per cui può sorgere un problema solo nel caso particolare
in cui un operatore dell'UE non abbia l'opportunità di avvalersi di una
franchigia nello Stato membro di residenza, e risulti obbligato a rendere conto
dell'imposta dalla prima transazione. Inoltre, è difficile individuare
scenari effettivi dove esista una concorrenza tra piccoli fornitori on-line
con sede all'interno e all'esterno dell'UE. Se il commercio elettronico tra
imprese e consumatori è dominato da grandi operatori, è probabile
che si tratti di un problema più teorico che reale.
Articolo 1, n. 4
Il nuovo comma aggiunto all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) stabilisce
le condizioni alle quali un soggetto passivo è esonerato dall'IVA per
le prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, di cui al nuovo articolo
9, paragrafo 2, lettera f). Per non essere soggetto a imposta su una transazione,
il fornitore deve soddisfare le due condizioni che seguono, di carattere cumulativo:
- il fornitore deve aver agito con tutta la diligenza propria delle pratiche
commerciali in un dato settore;
- il fornitore deve aver verificato, sulla base di una serie di dati coerenti
da una fonte indipendente, che il suo cliente è un soggetto passivo stabilito
nella Comunità. Nella maggior parte dei casi è possibile farlo
verificando la validità del numero di registrazione IVA citato dal cliente.
Come già accennato, questa verifica dovrebbe essere facilitata mediante
la disponibilità di una conferma on-line in tempo reale.
Ove entrambe le condizioni siano soddisfatte, il fornitore non è soggetto
a imposizione sulla transazione in questione, e l'obbligazione tributaria passa
in capo al cliente. Per le transazioni tra imprese, che probabilmente continueranno
a costituire la quota più significativa delle transazioni del commercio
elettronico contemplate dalla presente proposta, il fornitore può quindi
ritenersi certo di non essere assoggettato a imposizione, purché siano
soddisfatte queste chiare condizioni.
Articolo 1, n. 4
Il nuovo testo proposto dall'articolo 1, punto 4 della proposta di modifica
estende l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) anche alle
prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, ai sensi dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettera f). Ciò significa che quando tali servizi sono prestati
da un soggetto passivo stabilito all'estero, l'IVA è a carico del soggetto
passivo al quale sono forniti i servizi (ossia in questi casi si applica il
meccanismo dell'inversione dell'onere).
Articolo 1, n. 5
Al paragrafo 4, lettera a) le modifiche proposte sono introdotte nell'intento
di agevolare gli adempimenti fiscali, in particolare per i fornitori stabiliti
materialmente al di fuori della Comunità. Il nuovo testo dell'articolo
22, paragrafo 1, lettera a) permette ai soggetti passivi di informare per via
elettronica le autorità fiscali pertinenti in merito alle rispettive
attività in quanto soggetti passivi. L'agevolazione tuttavia non è
limitata ai fornitori stabiliti materialmente al di fuori della Comunità.
Al paragrafo 4, lettera b), la nuova lettera f) inserita nell'articolo 22, paragrafo
1, obbliga i soggetti passivi stabiliti al di fuori della Comunità che
forniscono servizi tramite mezzi elettronici a persone che non siano soggetti
passivi stabilite nella Comunità, a richiedere il numero di identificazione
IVA in uno Stato membro di destinazione di tali servizi. Tuttavia, questo vale
solo per i soggetti che forniscono servizi per un importo superiore alla soglia
di 100 000 EUR prevista dall'articolo 24, paragrafo 2a della direttiva (cfr.
articolo 1, punto 5 della proposta). Inoltre, in relazione con le disposizioni
già citate dell'articolo 1, paragrafo 1 che precede, un soggetto passivo
stabilito al di fuori della Comunità e titolare di un numero di identificazione
IVA in uno Stato membro s'intende avere un centro di attività stabile
in tale Stato membro, ai fini delle attuali disposizioni. La Commissione riesaminerà
il funzionamento di questa misura entro e non oltre la fine del 2003 e riferirà
in merito al Consiglio, formulando, se del caso, le proposte di modifica ritenute
necessarie.
Al paragrafo 4, lettera c), viene introdotta una disposizione che permette di
presentare le dichiarazioni fiscali periodiche tramite mezzi elettronici, nell'intento
di facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali per i fornitori situati materialmente
al di fuori della Comunità. L'agevolazione, tuttavia, non è limitata
a tali fornitori.
Al paragrafo 4, lettera d) viene introdotta una disposizione analoga, che permette
la presentazione dei rendiconti o delle dichiarazioni annuali tramite mezzi
elettronici. Ancora una volta, l'intento è quello di facilitare l'adempimento
per i fornitori situati materialmente al di fuori della Comunità, ma
l'agevolazione non è limitata a tali fornitori.
Articolo1, n. 6
Per evitare ambiguità, la descrizione dei servizi radiotelevisivi di
cui all'allegato H, categoria 7 deve essere allineata con quella dell'articolo
9, paragrafo 2, lettera f).
Le misure aggiuntive di cui sopra si possono sintetizzare come segue:
* l'imposta sulle forniture a imprese s'intende a carico del cliente. La registrazione
ai fini fiscali quindi sarà necessaria solo se le forniture sono effettuate
a clienti privati.
* La registrazione non sarà necessaria per gli operatori stabiliti al
di fuori dell'UE con un fatturato annuo nell'UE inferiore a EUR100 000.
* Sarà possibile un unico luogo di registrazione (che in pratica sarà
di norma lo Stato membro verso il quale viene effettuata una prima fornitura
imponibile). In questo modo l'operatore potrà adempiere a tutti gli obblighi
relativi all'IVA UE con un'unica amministrazione fiscale. Questa misura effettivamente
pone gli operatori UE ed extra-UE su un piano di parità nell'effettuare
forniture a consumatori UE.
* Inoltre sarà possibile espletare elettronicamente tutte le procedure
relative alla registrazione e alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.
* Le amministrazioni fiscali provvederanno a fornire agli operatori gli strumenti
per individuare facilmente la posizione fiscale dei rispettivi clienti (ossia
se si tratta o meno di imprese registrate ai fini IVA), consentendo quindi ad
un fornitore di stabilire, agendo con tutta la diligenza possibile, se una transazione
debba o meno essere assoggettata all'imposta.
6. Scopo e contenuto della proposta che modifica il regolamento (CEE) n. 218/92
La proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE
per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati
servizi prestati tramite mezzi elettronici impone di modificare la base giuridica
attuale onde confermare la validità dei numeri di identificazione IVA.
L'attuale articolo 6 del regolamento (CEE) n. 218/92 consente agli Stati membri
di confermare il numero di identificazione IVA di qualsiasi persona specifica,
limitando però questa possibilità alle "persone interessate
a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi".
Dato che i servizi prestati tramite mezzi elettronici ai sensi della proposta
di modifica della direttiva 77/388/EEC non costituiscono prestazioni intracomunitarie
di servizi, occorre modificare il campo di applicazione del regolamento per
consentire agli Stati membri di confermare la validità del numero di
identificazione IVA ad una persona che presti servizi tramite mezzi elettronici.
I soggetti passivi che prestano servizi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
2, lettera e) della direttiva 77/388/CEE non sono tenuti per legge a confermare
che il loro cliente nella Comunità possiede un numero di identificazione
IVA valido. La Commissione ritiene tuttavia che la possibilità di verificare
i numeri di identificazione IVA dei clienti debba essere estesa anche a questi
prestatori.
Al momento dell'adozione della direttiva 95/7/CE, che riguarda il luogo della
prestazione di servizi in caso di perizie o lavori effettuati su beni mobili
materiali, il regolamento non è stato modificato in modo da consentire
agli Stati membri di confermare la validità di un numero di identificazione
IVA a coloro che prestano detti servizi. La proposta in oggetto conferma questa
possibilità di verifica.
Per agevolare il commercio, la validità dei numeri di identificazione
IVA deve poter essere confermata tramite mezzi elettronici. La presente proposta
prevede pertanto questa possibilità mediante l'adozione di una decisione
del Consiglio nel quadro dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione.
Visto che il Consiglio ha deciso di modificare le procedure di esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione, si approfitta della necessità
di modificare il regolamento per aggiornare le procedure di comitatologia.
La Commissione presenta la proposta in oggetto a norma dell'articolo 95 del
trattato, in quanto ritiene che le misure proposte non costituiscano disposizioni
di armonizzazione fiscale, ma siano destinate a garantire il corretto funzionamento
del mercato interno per i servizi prestati tramite mezzi elettronici.
La Commissione ha scelto come base giuridica l'articolo 95 CE in linea con la
sua proposta di regolamento 218/92/CEE del 19 giugno 1990 (COM(90) 813), nella
quale suggeriva di adottare come base giuridica l'articolo 100 A del trattato
CE (attuale articolo 95 CE).
L'articolo 95 CE costituisce la base giuridica per l'adozione delle "misure
relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il
funzionamento del mercato interno." Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo
95 CE, il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali. La base giuridica
per l'armonizzazione dell'imposizione indiretta è l'articolo 93 CE.
Secondo l'interpretazione della Commissione, la deroga contenuta nel paragrafo
2 può escludere l'applicazione della regola generale di cui al paragrafo
1 dell'articolo 95 CE solo nei casi in cui le disposizioni fiscali costituiscono
l'obiettivo principale della misura proposta, ad esempio, quando l'atto proposto
riguarda la definizione dei soggetti passivi o il tasso d'imposizione.
Né il regolamento 218/92/CEE né le modifiche proposte comprendono
disposizioni di questo genere. Il loro scopo è semplicemente quello di
rafforzare la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri instaurando regole
comuni per gli scambi di informazioni e per l'accesso alle informazioni stesse.
Il fatto che le informazioni possano essere usate per una corretta valutazione
fiscale non significa che l'imposizione in quanto tale sia il principale obiettivo
del regolamento 218/92/CEE o delle modifiche proposte.
2000/0148 (CNS)
Proposta di
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta
sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare
l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione [14],
[14] GU C [...] , , p. .
sentito il parere del Parlamento europeo [15],
[15] GU C , , p. .
sentito il parere del Comitato economico e sociale [16],
[16] GU C , , p. .
considerando quanto segue:
1) Le norme attualmente vigenti in materia di IVA per determinati servizi forniti
tramite mezzi elettronici a norma dell'articolo 9 della sesta direttiva (77/388/CEE)
del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - sistema comune
di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme [17], non sono adeguate
per tassare la totalità di tali servizi il cui consumo ha luogo all'interno
della Comunità e per impedire distorsioni di concorrenza in questo settore.
[17] GU L 145 del 13.6.1977, modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio
1999/85/CE.
2) Il corretto funzionamento del mercato interno impone l'eliminazione di tali
distorsioni e l'introduzione di nuove norme armonizzate per questa categoria
di attività. In particolare andrebbero prese misure per garantire che
tali servizi siano soggetti a imposizione nella Comunità, ove siano prestati
a titolo oneroso e utilizzati da consumatori stabiliti nella Comunità,
e non siano soggetti a imposizione se utilizzati al di fuori della Comunità.
3) A tal fine, è opportuno che determinati servizi prestati tramite mezzi
elettronici a persone stabilite nella Comunità o a destinatari stabiliti
in paesi terzi siano, in linea di massima, soggetti a imposizione nel luogo
del beneficiario dei servizi. Allo scopo di stabilire una norma speciale per
determinare il luogo della prestazione è necessario definire quando i
servizi s'intendono prestati "tramite mezzi elettronici".
4) Al fine di facilitare l'adempimento dei loro obblighi fiscali, agli operatori
economici stabiliti al di fuori della Comunità dovrebbe essere data la
possibilità di optare per un unico numero di identificazione IVA all'interno
della Comunità.
5) Questa identificazione IVA di un fornitore di servizi di un paese terzo in
uno Stato membro dell'Unione europea deve essere effettuata unicamente ai fini
della direttiva e non deve essere assimilata al concetto di stabilimento di
cui agli articoli 43 o 48 del trattato CE o di altre direttive comunitarie.
Inoltre un fornitore di servizi di un paese terzo non deve poter beneficiare
delle libertà del mercato interno iscritte nel trattato CE o nelle direttive
della Comunità soltanto a causa dell'identificazione IVA.
6) Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri dovrebbero
consentire la presentazione di dichiarazioni e rendiconti tramite mezzi elettronici.
7) Per motivi di semplificazione amministrativa, le prestazioni di servizi tramite
mezzi elettronici al di sotto di una soglia indicativa di un'attività
economica trascurabile nella Comunità dovrebbero beneficiare di un regime
speciale per piccole imprese; tale soglia deve essere riveduta e modificata,
se necessario.
8) La modifica del luogo della prestazione comporta rettifiche della direttiva
77/388 per quanto concerne le modalità della definizione della persona
soggetta a imposizione e dei relativi obblighi.
9) Si ritiene opportuno fare chiarezza sul tasso d'imposizione applicato ai
servizi prestati attraverso mezzi elettronici, che in linea di massima sarà
la normale aliquota IVA.
10) La direttiva 77/388/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:
1. All'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera f):
"(f) Il luogo della prestazione tramite mezzi elettronici di servizi citati
alla lettera c), primo trattino, nonché software, elaborazione dati e
servizi informatici tra cui web-hosting, progettazione di siti web o servizi
analoghi e la fornitura di informazioni, è il luogo dove il cliente ha
stabilito la sede della sua attività economica o ha costituito un centro
di attività stabile per il quale si è avuta la prestazione di
servizi o, in mancanza di tale sede o di tale centro d'attività stabile,
il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale, ove tali servizi
vengano forniti da un soggetto passivo
- stabilito nella Comunità a clienti stabiliti fuori della Comunità;
o
- stabilito nella Comunità a soggetti passivi stabiliti nella Comunità
ma in un paese diverso da quello del fornitore; o
- stabilito al di fuori della comunità a persone stabilite nella Comunità.
Tuttavia, ove tali servizi siano resi da un soggetto passivo titolare di un
numero di identificazione in conformità delle disposizioni vigenti a
persone che non sono soggetti passivi stabilite nella Comunità, per luogo
della prestazione s'intende il luogo dove il fornitore ha stabilito la sede
della sua attività economica o ha costituito un centro di attività
stabile dal quale viene prestato il servizio. Ai fini della lettera f), un soggetto
passivo stabilito al di fuori della Comunità s'intende disporre di un
centro di attività stabile nello Stato membro dove gli è stato
assegnato un numero di identificazione per i servizi contemplati da questa disposizione
e prestati in virtù di tale numero.
Ai fini di questo articolo, l'espressione "prestazione tramite mezzi elettronici"
indica una trasmissione inviata inizialmente e ricevuta a destinazione per mezzo
di attrezzature per l'elaborazione, ivi compresa la compressione e memorizzazione
digitale di dati, nonché la trasmissione intera, il trasporto e la ricezione
via cavo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettronici, ivi comprese
la diffusione televisiva ai sensi della direttiva CEE/89/552 e la radiodiffusione."
2. All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) viene aggiunto il seguente quarto
comma:
"Fatta eccezione per la ricezione di servizi radiotelevisivi di cui alla
categoria 7 dell'allegato H, il terzo comma non si applica ai servizi di cui
all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f)."
3. All'articolo 24 viene aggiunto il seguente punto 2a), così redatto:
"2a) Gli Stati membri accordano una franchigia ai fornitori di servizi
di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f) terzo trattino, quando questi
soggetti passivi non effettuano altre prestazioni nella Comunità e la
loro cifra d'affari annuale non supera i 100 000 EUR.
Tale cifra deve essere calcolata conformemente alle disposizioni del paragrafo
4."
4. All'articolo 28g, l'articolo 21, paragrafo 1) è modificato nel modo
seguente:
a) Alla lettera a) viene aggiunto il seguente comma:
"Ove un fornitore di servizi ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera
f), agendo con tutta la diligenza propria delle pratiche commerciali in un dato
settore, abbia verificato, sulla base di una serie di dati coerenti da una fonte
indipendente, in particolare mediante il numero individuale di cui all'articolo
22, paragrafo 1, lettera c), che il suo cliente è un soggetto passivo
stabilito nella Comunità, gli Stati membri provvedono a esonerare tale
fornitore dall'obbligazione tributaria, che passa in capo al destinatario del
servizio."
b) La lettera b) è sostituita dal seguente testo:
"(b) Soggetti passivi destinatari di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo
2 lettere e) e f) primo comma, secondo e terzo trattino, ovvero persone titolari
di un numero di identificazione IVA all'interno del territorio del paese destinatario
dei servizi di cui all'articolo 28b, punti C, D, E e F, ove tali servizi siano
prestati da un soggetto passivo stabilito all'estero; tuttavia, fermo restando
il terzo comma della lettera a), gli Stati membri possono richiedere che il
fornitore dei servizi sia tenuto in solido al pagamento dell'imposta;
5. All'articolo 28h, l'articolo 22, paragrafo 1, è modificato come segue:
(a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente:
"(a) Ogni soggetto passivo deve dichiarare l'inizio, il cambiamento o la
cessazione della propria attività in quanto soggetto passivo. Fatte salve
le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri consentono che tali dichiarazioni
vengano presentate tramite mezzi elettronici."
(b) Al paragrafo 1, viene aggiunto quanto segue:
"(f) Un soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità che
fornisca servizi tramite mezzi elettronici come definito nell'articolo 9, paragrafo
2, lettera f), terzo trattino, a persone che non siano soggetti passivi stabilite
nella Comunità, in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo
24, paragrafo 2a, ha l'obbligo di registrarsi ai fini IVA nello Stato membro
destinatario delle prestazioni di servizi."
Sulla base di un rapporto della Commissione, il Consiglio riesaminerà
questa posizione entro e non oltre il 31 dicembre 2003. Il Consiglio, che delibera
all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di adottare
le modifiche necessarie.
(c) Il paragrafo 4, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
"(a) Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine
che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. Tale termine non dovrà
superare di due mesi la scadenza di ogni periodo fiscale. Il periodo fiscale
può essere fissato dagli Stati membri in un mese, due mesi, ovvero un
trimestre. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire periodi diversi, comunque
non superiori a un anno. Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati
membri consentono che tali dichiarazioni vengano presentate tramite mezzi elettronici."
(d) Il paragrafo 6, lettera a) è sostituito dal testo seguente:
"(a) Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere al soggetto
passivo una dichiarazione relativa a tutte le operazioni effettuate nell'anno
precedente, che contenga tutti i dati di cui al paragrafo 4. Questa dichiarazione
deve comportare altresì tutti gli elementi necessari per eventuali rettifiche.
Fatte salve le condizioni da essi stabilite, gli Stati membri consentono che
tali dichiarazioni vengano presentate tramite mezzi elettronici."
6. Nell'allegato H, categoria 7, l'espressione "Ricezione di servizi radiotelevisivi"
è sostituita da "Ricezione di servizi televisivi, ivi comprese le
trasmissioni televisive ai sensi della direttiva CEE/89/552 e le trasmissioni
radiofoniche".
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il
1° gennaio 2001, informandone la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
La presente direttiva è destinata agli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE (PMI)
Denominazione della proposta:
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 388/77/CEE per
quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati
servizi prestati tramite mezzi elettronici.
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) N. 218/92
del Consiglio concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte
indirette (IVA)
Numero di riferimento del documento:
La Proposta
1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi
per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore,
nonché gli obiettivi principali.
La corretta applicazione dell'IVA alle transazioni che comportano la fornitura
di prodotti in forma digitale su reti elettroniche presenta seri problemi, che
si possono risolvere solo modificando le norme comunitarie sull'IVA, essenzialmente
perché simili transazioni non sono mai state previste nel corso della
stesura dell'attuale legislazione, come confermato dalle disposizioni vigenti.
I problemi che ne conseguono sono due. Innanzitutto, è possibile una
perdita di gettito che, benché oggi sia trascurabile, probabilmente aumenterà
rapidamente. Il secondo aspetto, di rilevanza più immediata, è
che le norme attuali sono discriminatorie nei confronti delle imprese UE, a
favore degli operatori di paesi terzi, e potrebbero ostacolare lo sviluppo del
commercio elettronico nella Comunità, poiché fanno sì che
la maggior parte dei prodotti digitali venduti da fornitori europei siano tassati
in Europa, anche se destinati a un cliente in un paese terzo, mentre gli stessi
prodotti venduti a un consumatore finale europeo da un fornitore stabilito fuori
dell'UE non sono soggetti a imposizione.
La proposta prevede la modifica delle disposizioni della sesta direttiva sull'IVA
relative al luogo della prestazione di servizi, affinché i servizi prestati
per via elettronica siano soggetti all'IVA nell'UE quando sono forniti per l'utilizzo
nell'UE, e siano esenti da IVA quando sono forniti per l'utilizzo al di fuori
dell'UE.
Le modifiche relative al luogo dell'imposizione sono collegate a una serie di
misure di semplificazione e agevolazione volte ad assistere le imprese nell'adempimento
dei propri obblighi fiscali. Per gli operatori, l'IVA è essenzialmente
un'imposta basata sull'autoliquidazione e fortemente caratterizzata dall'adempimento
volontario. Per questo motivo il sistema dev'essere il più possibile
chiaro e lineare e le misure proposte sono state definite di conseguenza.
Non agire a questo stadio significherebbe perpetuare la discriminazione nei
confronti delle imprese di commercio elettronico dell'UE resa possibile dalle
disposizioni attuali.
L'impatto sulle imprese
2. Chi sarà interessato dalla proposta-
- quali settori commerciali- Probabilmente saranno interessate le imprese operanti
nel commercio elettronico on-line che forniscono prodotti digitali.
- imprese di che dimensioni- (Qual è la concentrazione di piccole e medie
imprese)- Saranno interessate imprese di tutte le dimensioni.
imprese che si trovano in particolari aree geografiche della Comunità-
No.
3. Cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta-
Per quanto concerne le transazioni tra imprese (che rappresentano oltre il 90%
del valore delle transazioni on-line) l'attuazione delle modifiche in questione
non determinerà particolari problemi, poiché le implicazioni fiscali
risultano a carico della società destinataria in base al principio dell'inversione
dell'onere (o dell'autoliquidazione). Per quanto concerne le vendite a consumatori
privati, i fornitori dell'UE dovrebbero già essere registrati ai fini
IVA, per cui non dovranno adempiere a nuovi obblighi. Ai fini dell'attuazione
delle modifiche nel rispetto dei parametri generali dell'attuale regime fiscale,
tuttavia, sarà necessario che i fornitori extra-UE di tali servizi si
registrino ai fini IVA e applichino l'IVA sulle proprie vendite a consumatori
privati nell'UE.
4. Quali sono i probabili effetti economici della proposta-
- Sull'occupazione-
- Portando gli operatori dell'UE su un piano di parità, si incoraggerà
la crescita del commercio elettronico all'interno della Comunità e di
conseguenza anche le opportunità di occupazione.
- Sugli investimenti e sulla creazione di nuove imprese-
- I risultati possono solo essere positivi.
- Sulle competitività delle imprese-
- Le attuali disposizioni comportano notevoli svantaggi competitivi per le imprese
dell'UE, in particolare quelle che effettuano forniture a consumatori privati
o a clienti situati al di fuori dell'UE. La proposta è intesa a correggere
questa situazione.
5. La proposta contiene misure che tengono conto della situazione specifica
delle piccole e medie imprese- (obblighi ridotti o diversi, ecc.)-
La proposta esenta espressamente i piccoli fornitori extra-UE (con una cifra
d'affari nella Comunità inferiore a EUR100 000). Inoltre, le disposizioni
relative alla registrazione ai fini IVA e alla presentazione delle dichiarazioni
on-line offrono opportunità di risparmio che in proporzione incideranno
maggiormente su tali imprese.
Consultazione
6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e cenni sulle
principali opinioni espresse.
La preparazione della proposta ha comportato ampie consultazioni con le imprese
- direttamente con gli operatori interessati e attraverso le organizzazioni
di categoria. L'elenco degli interlocutori supera le 100 voci, ma alcune delle
organizzazioni che hanno fornito l'apporto più significativo sono Global
Business Dialogue on Electronic Commerce (Dialogo globale tra imprese sul commercio
elettronico), European Public Telecommunications Network Operators Association
(Associazione europea degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione),
Confédération Fiscale Européenne, Fédération
des Experts Comptables Européens, International Communications Round
Table (Tavola rotonda sulle comunicazioni internazionali), Federation of European
Direct Marketing (Federazione europea della vendita diretta), UNICE, Eurocommerce,
European Mortgage Federation, European Convergent Networks Association (Associazione
europea reti convergenti), nonché vari gruppi ad hoc come il gruppo di
studio sull'imposta sul commercio elettronico.
In sintesi, dalle reazioni emerge la convinzione che la proposta della Commissione
vada nella direzione giusta, ma che l'applicazione delle misure previste debba
essere semplificata il più possibile, riducendo al minimo gli obblighi
burocratici.