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| Commercio
elettronico I finanziamenti per le piccole e medie imprese che investano in software, hardware e formazione Commercio elettronico, 240 miliardi di fondi statali (Circolare Industria 10.4.2001) Finanziamenti per le piccole e medie imprese che investano nel commercio elettronico. I 240 miliardi (parte dei proventi degli incassi della gara Umts) saranno usufruibili sotto forma di credito dimposta, e copriranno il 60% delle spese di start-up che le singole aziende andranno ad affrontare per la realizzazione di un portale verticale di e-commerce. Hardware, software consulenze di tipo specialistico, interconnessione e formazione del personale potranno godere delle agevolazioni fiscali. Nellattribuzione degli incentivi è stabilità una priorità a favore delle forme associative tra le piccole e medie imprese: i consorzi di aziende che manifestano di perseguire un comune fine beneficiano in questo modo di un punto di vantaggio. Le imprese interessate hanno 90 giorni di tempo a partire dal 10 aprile 2001 per la presentazione di un progetto. Una volta scaduto il termine sarà un gestore di rete (al momento non ancora nominato) a valutare le domande, selezionare le aziende idonee al godimento del beneficio. Il progetto in esame, assieme alliniziativa prestiti donore nelle scuole , rientra tra le iniziative previste dalla Finanziaria 2001 a favore dellinnovazione tecnologica. (12 aprile 2001) Ministero
dellindustria, del commercio e dellartigianato direzione
generale del coordinamento degli incentivi alle imprese. Oggetto:
Bando per le incentivazioni in favore del commercio elettronico -
Articolo 103 - legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001). Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito indicato
col termine "Ministero", ha in corso laffidamento
della gestione amministrativa degli interventi in parola ad un soggetto
esterno, in possesso di adeguate capacità tecnico-organizzative,
di seguito indicato con il termine "Gestore" [1], mediante
lo svolgimento di una gara pubblica. Le domande potranno essere presentate agli sportelli abilitati del Gestore, a partire dal giorno successivo [2] alla pubblicazione dell'elenco, entro il termine di novanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente bando. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande comporta la non inclusione in graduatoria. Sono parte sostanziale ed integrante del presente bando le disposizioni di cui al regolamento (CE) 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti de-minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001 e disponibile sul sito internet del Ministero (www.minindustria.it) ovvero presso gli sportelli del Gestore. Presentazione
delle istanze 1.2 Nello svolgimento del procedimento amministrativo, il soggetto promotore sviluppa la maggior parte dei rapporti con il Gestore per conto delle imprese beneficiarie. 1.3 Sono soggetti eleggibili per gli aiuti le imprese iscritte nel Registro delle imprese, con l'eccezione di quelle operanti nei settori per i quali non è applicabile la disciplina de-minimis ai sensi dei vigenti orientamenti dellUE in materia di aiuti di Stato, elencati nell'allegato 1 al presente bando. 1.4 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese che, alla data di sottoscrizione della dichiarazione-domanda, sono sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata. 1.5 La domanda, da redigere in conformità al modello di cui allallegato 2, distribuito a stampa dal Gestore, sarà relativa ad un unico progetto di investimento e sarà sottoscritta, con valore di dichiarazione sostitutiva di notorietà, nella parte che attesta l'aderenza a tutte le condizioni di legge e del presente bando, dal legale rappresentante del soggetto promotore. 1.6 La domanda è composta da una parte generale che identifica il soggetto promotore ed illustra gli aspetti fondamentali del progetto di investimento comune, con l'indicazione di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e richiedenti le agevolazioni. Per ciascuna delle imprese dell'aggregazione, è poi allegata una scheda specifica, avente ugualmente forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà del rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestata, per la propria parte, laderenza dei fatti e delle circostanze determinanti l'intervento agevolativo alle previsioni della legge e del presente bando e lammontare dei costi del progetto di pertinenza dellimpresa. Alla domanda deve essere allegata una dettagliata relazione di progetto relativa all'iniziativa comune delle imprese richiedenti, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione e di messa a regime, con l'indicazione dei risultati attesi. A pena di esclusione, listanza può essere presentata soltanto se completa di tutti gli allegati, con particolare riferimento alla presenza delle schede-dichiarazioni di tutte le imprese facenti parte dell'aggregazione e della relazione sopra indicata. 1.7 Gli investimenti ammissibili sono quelli sviluppati per la parte comune del progetto, la cui responsabilità e supervisione nelle fasi realizzative, come pure la messa in effettivo esercizio, spetta al soggetto promotore. Progetti e spese ammissibili 2.1 Il progetto di investimento deve riguardare tutte le imprese partecipanti, come esposto in sede di domanda di agevolazione, ed essere inteso allo sviluppo per via elettronica delle transazioni che i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione effettuano tra di loro, nei confronti di altre imprese ovvero del consumatore finale. Ai fini della valutazione di ammissibilità, il progetto deve presentare caratteristiche di particolare rilevanza rispetto a profili di natura tematica, settoriale, territoriale oppure di filiera produttiva-commerciale. Non saranno in ogni caso considerati ammissibili progetti che siano incentrati sulla mera aggregazione di imprese, in sostanziale carenza di un criterio tra quelli sopra evidenziati. 2.2 Le spese ammissibili sono quelle effettuate, successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione delle imprese beneficiarie per la realizzazione da parte del soggetto promotore del progetto comune. Le spese sono ammissibili purché siano fatturate dal soggetto promotore e riferite alle seguenti tipologie di costo:
Nel caso di progetti già parzialmente realizzati, sono ammissibili soltanto i costi che si riferiscono a spese che il soggetto proponente deve ancora sostenere alla data di presentazione della domanda. 2.3 Sono in ogni caso esclusi dallagevolazione gli acquisti per le dotazioni delle singole imprese e le spese di gestione. 2.4 Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando sono revocate qualora limpresa benefici, per i medesimi beni e servizi, del contributo in conto capitale previsto dallart.103 della legge 388/2000, nonché di qualsiasi altra agevolazione pubblica, anche in forma di de-minimis. Per un efficace controllo del divieto di cumulo, i soggetti promotori hanno lobbligo di allegare alla domanda copia delle eventuali ulteriori richieste di intervento presentate in applicazione delle disposizioni di cui al citato art.103; è in ogni caso esclusa la possibilità per lo stesso soggetto promotore di presentare due o più domande di agevolazione in relazione a programmi che presentano obiettivi e caratteristiche tecniche sostanzialmente analoghe. Graduatoria 3.1 Il Gestore effettua le verifiche di compatibilità con la normativa applicabile, valutando il progetto presentato sotto il profilo della coerenza tecnico-economica, sia per quanto riguarda la realizzazione degli investimenti che per lesercizio delle attività di commercio elettronico attese dal soggetto proponente e dalle imprese richiedenti. Il Gestore valuta anche l'ammissibilità delle singole imprese che aderiscono al progetto proposto, provvedendo, ove si renda necessario, alle rettifiche del caso. 3.2 Nel termine massimo di 90 giorni dalla chiusura del bando, il Gestore conclude le valutazioni di cui al comma precedente e fornisce gli esiti al Ministero, unitamente agli elementi per la formazione della graduatoria, per i progetti positivamente valutati; sulla base di tali elementi, il Ministero redige la graduatoria, secondo i criteri di cui al presente bando, organizzata per punteggio complessivo decrescente. 3.3 Il punteggio attribuito a ciascun progetto è determinato come somma dei punteggi relativi ai seguenti cinque parametri economici, calcolati ed arrotondati singolarmente alla seconda cifra decimale: a) numero di
imprese appartenenti all'aggregazione proponente
b) rapporto tra il numero di imprese e linvestimento complessivo ammissibile del progetto: è assegnato un punteggio pari a:
c) rapporto tra il numero di PMI sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione: è assegnato un punteggio pari a:
La definizione di piccola e media impresa è quella fissata, sulla base degli orientamenti dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, i cui contenuti sono riportati in allegato al presente bando. d) rapporto tra il numero di imprese con un numero di dipendenti, alla data della domanda, inferiore a 50 sul totale delle imprese appartenenti all'aggregazione: è assegnato un punteggio pari a:
e) numero complessivo di occupati, al momento della domanda, nelle imprese partecipanti al progetto: è assegnato un punteggio pari a:
3.4 Ai progetti per i quali trova applicazione ciascuna delle fattispecie di cui alla tabella seguente, sono riconosciute maggiorazioni percentuali del punteggio, ottenuto sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, nella misura rispettivamente indicata nella tabella medesima:
3.5 Il punteggio complessivo ai fini della graduatoria è ottenuto dal punteggio di cui al punto 3.3, applicando la maggiorazione complessiva spettante, data dalla somma delle percentuali pertinenti di cui alla tabella del punto 3.4, ed arrotondato alla seconda cifra decimale. 3. Entità delle agevolazioni 4.1 L'ammontare delle agevolazioni, contenuto nei limiti della regola del de-minimis, è calcolato con riferimento ai costi ammessi per ciascuna impresa, nella misura del 60% dei costi sostenuti e documentati. Si ricorda che la normativa del de-minimis prevede che l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare 100.000 EUR su un periodo di tre anni e che, tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono. Ai fini del predetto limite, concorrono anche eventuali aiuti in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro, al lordo delle imposizioni dirette e, nei confronti di quelli erogabili in più quote, in termini di equivalente sovvenzione. 4. Prenotazione 5.1 Nei limiti delle risorse disponibili per il triennio 2001-2003, al netto degli oneri per la gestione, i programmi di investimento vengono selezionati secondo lordine di posizionamento in graduatoria. 5.2 Alle imprese di cui al progetto utilmente collocato in graduatoria, è prenotato il credito di imposta nella misura corrispondente ai costi ammissibili. Nel caso in cui le risorse residue non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno per progetti con identica collocazione in graduatoria, si procede alla riduzione proporzionale, in base allammontare dei costi previsti da ciascuna delle imprese che aderiscono a detti progetti. 5. Realizzazione degli investimenti e liquidazione del credito di imposta 6.1 Entro 24 mesi, decorrenti dalla data del provvedimento di prenotazione, i progetti devono essere completati, intendendosi per completamento lintegrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi alle agevolazioni. Entro il medesimo termine, le imprese beneficiarie devono avere provveduto all'integrale pagamento delle quote di loro pertinenza. 6.2 Allorquando le imprese beneficiarie cumulativamente abbiano completato almeno il 50% degli investimenti totali ammessi per il progetto e, comunque, subordinatamente alla raggiunta rispondenza a criteri minimi di funzionalità indicati in sede preventiva, il soggetto promotore può presentare, per conto delle imprese beneficiarie, richiesta di anticipazione sui benefici spettanti, in misura proporzionale alle spese sostenute e già pagate alla data dell'istanza medesima, da ciascuna impresa beneficiaria. In tale caso, qualora una o più imprese si trovino nella condizione di avere completato la parte di propria pertinenza, l'anticipazione ad esse liquidata non potrà eccedere il 90% dell'importo per ciascuna prenotato, in attesa del completamento di tutto il progetto. 6.3 Previa istruttoria intesa ad accertare la sussistenza della documentazione comprovante leffettuazione degli investimenti e dei relativi pagamenti, il Gestore propone al Ministero la liquidazione, nei limiti delle disponibilità di cassa esistenti, dell'anticipazione spettante a ciascuna impresa. 6.4 A conclusione del progetto e, comunque, non oltre 60 giorni successivi al termine per il completamento degli investimenti di cui al precedente punto 6.1, il soggetto promotore, con analoghe modalità, presenta richiesta di erogazione a saldo dei benefici spettanti a ciascuna impresa, corredandola con una relazione complessiva delle attività svolte, valevole anche ai fini degli accertamenti ispettivi. Il Gestore, previa istruttoria conclusiva, propone al Ministero la liquidazione della residua parte del credito di imposta spettante alle singole imprese, sempre entro i limiti delle disponibilità di cassa esistenti. Decorso il predetto temine, in assenza della domanda di erogazione a saldo, il Gestore provvede comunque alla verifica della sussistenza delle condizioni per la permanenza delle agevolazioni nelle quote già eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione. 6.5 Fatto salvo il caso del subentro ad imprese uscenti dal progetto aggregativo, in condizioni analoghe di investimento, sono ammesse variazioni in corso d'opera, in diminuzione del numero delle imprese partecipanti allaggregazione, da valutare in sede consuntiva finale, nel limite non eccedente il 30% del numero iniziale, a pena di revoca per decadenza delle condizioni di ammissione del progetto. Nell'ambito del medesimo progetto possono essere autorizzate dal Ministero rideterminazioni degli importi spettanti a ciascuna delle imprese, a fronte di variazioni in corso d'opera della ripartizione dei costi da ciascuna sostenuti nel progetto, purché le stesse non diano luogo al superamento degli importi totali prenotati per lintero progetto e nel rispetto della regola del de-minimis. 6.6 I beni e servizi oggetto di intervento devono essere mantenuti, in effettive condizioni di esercizio e per le attività per le quali sono stati concessi i benefici, per almeno un triennio decorrente dalla data della richiesta di erogazione a saldo di cui al punto 6.4 ovvero, in mancanza della stessa, dal termine di 60 giorni successivi previsto dal medesimo punto 6.4. 6. Ispezioni e revoche 7.1 Il Gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la corrispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. A tal fine, le imprese beneficiarie si obbligano a mantenere e mettere a disposizione del Gestore o del Ministero la documentazione di supporto delle spese effettuate e dei relativi pagamenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. 7.2 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. 7.3 Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 7.4 Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà disponibile anche attraverso il sito internet del ministero dell'Industria. IL MINISTRO F.to Enrico Letta |
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Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com Foto e contenuti sono liberamente riproducibili da agenzie, giornali e siti internet, ma con l'obbligo di indicare la fonte: infoleggi.com |
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