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Il web non è una "stabile organizzazione"

Per il fisco un sito non è una stabile organizzazione (Documento Ocse, 22.12.2000)

Il web non è una "stabile organizzazione" ai fini della tassazione. Un server, invece, se svolge in modo "significativo, fondamentale e centrale" attività di commercio elettronico può costituirla. Si fanno più chiare le indicazioni sul prelievo fiscale in materia di commercio elettronico.
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ha rese note le modifiche apportate al commento dell’articolo 5 del Modello di Convenzione adottato per i trattati internazionali. Si tratta di dieci nuovi paragrafi, dal 42.1 al 42.10, attraverso i quali ha fissato le regole che permetteranno di verificare se un sito Internet che effettua commercio elettronico, rappresenta una stabile organizzazione.
Le indicazioni fornite dall’Ocse rappresentano solo il primo passo nell’adeguamento delle norme fiscali nazionali e internazionali sul commercio elettronico. Ma è senza dubbio di notevole importanza, perché consentirà di individuare il luogo dove tassare i redditi delle transazioni dell’e-commerce. Nelle istruzioni dettate dall'Ocse il sito web non è considerato "stabile organizzzione", cioé una sede fissa di affari, mentre lo è il server che ospita il sito web e che ha il potere di concludere attività di business per conto dell’impresa; per ciò che riguarda l’Internet Service Provider, anche quest’ultimo non è da considerarsi "stabile organizzazione", perché non rappresenta un agente dipendente rispetto alla società e quindi non è indicativo ai fini tributari.

[1] In materia di tassazione internazionale, il riferimento principale per la maggioranza degli Stati è il Modello di Convenzione Ocse, con il quale i vari Paesi siglano quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni.

[2] L’articolo 5 del Modello di Convenzione offre una definizione esplicita di "stabile organizzazione". In sintesi, le ipotesi previste dall’Ocse per definire una stabile organizzazione si possono così elencare: occorre la presenza di una sede di affari ­ con locali, materiale e attrezzature - ubicata in una determinata area e per un certo periodo di tempo, e occorre che nello stato della fonte del reddito sia presente un agente dipendente dell’impresa non residente, che eserciti un’attività abituale e possa sottoscrivere contratti per conto dell’impresa. Di seguito, riportiamo l’articolo 5 del Modello di Convenzione in lingua orginale:

[3] Prima di elencare le modifiche apportate al commentario dell’articolo 5 del Modello di Convenzione è bene sottolineare che la linea seguita dall’Ocse è stata quella di modificare il commento dell’articolo e non quella di intervenire direttamente sul suo testo. Questo perché si è sempre sostenuto che la regolamentazione fiscale sull’e-commerce non ha bisogno di una nuova normativa, ma basta semplicemente aggiornare alla nuova realtà le norme che sono già in vigore.

[4] Secondo l’Ocse, un sito web non costituisce una stabile organizzazione, mentre il server che lo ospita può costituirlo se esso possiede tutte le caratteristiche che lOcse riconosce nelle stabili organizzazioni: una sede fissa di affari, dove un dipendente ha il potere di concludere contratti per conto dell’impresa.

[5] E’ stabile organizzazione un server fisso per un periodo di tempo sufficiente a ritenerlo sede fissa d’affari. Non è stabile organizzazione un server presente solo per un periodo di tempo molto limitato.

[6] Non rientra in una stabile organizzazione il server che si limita ad attività ausiliarie e preparatorie, come: consentire la comunicazione tra fornitori e consumatori, fare pubblicità a beni e servizi, raccogliere dati di mercato, fornire informazioni.

[7] E’ stabile organizzazione un server che fornisce alcune funzioni eccedenti quelli ausiliarie e preparatorie: conclusione di contratti, pagamento prodotti on line, spedizione di prodotti on line.

[8] E’ stabile organizzazione l’utilizzo di un Internet Service Provider che abbia l’autorità a concludere contratti per conto dell’impresa, caso molto raro.


Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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