|
||||||||||||
|
Legge 18 agosto 2000, n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000 Interpretazione della legge MP3: Internet
e diritto d'autore La recente decisione della Corte Distrettuale
degli U.S.A., con cui è stata condannata MP3.com per violazione
delle norme del Copyright Act del 1976, ha dato nuovo impulso
alla discussione sui limiti della vendita di musica on-line e
rinvigorito la posizione di quanti dubitano della legittimità
del formato MP3 ). L'importanza e le dimensioni economiche del
problema balzano immediatamente all'evidenza se si considera che,
se nel 1997 la vendita di musica on-line ha rappresentato lo 0,1%
del mercato mondiale della musica (pari a $ 4,000,000), si prevede
che entro il 2005 raggiungerà l'8%, per un fatturato complessivo
di $ 47 miliardi (fonte Market Tracking International). Ciò ha
portato la U.E., anche sulla spinta di Jean Michel Jarre e di
altri 400 musicisti, a raggiungere un accordo sul testo di una
nuova direttiva per la protezione del diritto d'autore su Internet.
Nell'attesa che E dalla Convenzione
di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche
del 24 luglio 1971. Si tratta, come appare subito evidente, di
normative datate e tali pertanto da imporre una delicata operazione
di aggiornamento. Si tenga presente che, fino all'avvento della
tecnologia digitale e di Internet, l'opera discografica e musicale
era normalmente incorporata in un supporto fonografico(dischi,
CD e musicassette): la tutela dell'opera era pertanto agevolmente
apprestata fissando delle regole per la circolazione di tali supporti
(ad esempio con il pagamento dei diritti alla S.I.A.E.). 1. regole
certe per l'individuazione della legge applicabile alla diffusione
di opere musicali via Internet; 2. criteri
semplici per stabilire quale sia il giudice competente a decidere
sulle controversie; 3. infine,
fissazione di un sistema di cooperazione tra gli enti per la tutela
collettiva del diritto d'autore (quali la S.I.A.E. italiana) dei
diversi paesi. Il primo punto potrebbe essere risolto utilizzando:
Tutti tali
criteri presentano vantaggi e svantaggi. Una risposta può essere
rintracciata nell'art. 5 della Convenzione di Berna del 1971 che
propone di applicare la legge del luogo in cui la protezione è
invocata e nell'art. 62 della L. 31 maggio 1995 n° 218 che ritiene
applicabile la legge del luogo in cui si è verificato l'evento.
Per la soluzione del secondo quesito si potrebbero utilizzare
criteri simili a quelli sopraelencati.
|
|
|
Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com Foto e contenuti sono liberamente riproducibili da agenzie, giornali e siti internet, ma con l'obbligo di indicare la fonte: infoleggi.com |
|