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Legge 18 agosto 2000, n. 248

"Nuove norme di tutela del diritto d'autore"

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2000

Interpretazione della legge

MP3: Internet e diritto d'autore La recente decisione della Corte Distrettuale degli U.S.A., con cui è stata condannata MP3.com per violazione delle norme del Copyright Act del 1976, ha dato nuovo impulso alla discussione sui limiti della vendita di musica on-line e rinvigorito la posizione di quanti dubitano della legittimità del formato MP3 ). L'importanza e le dimensioni economiche del problema balzano immediatamente all'evidenza se si considera che, se nel 1997 la vendita di musica on-line ha rappresentato lo 0,1% del mercato mondiale della musica (pari a $ 4,000,000), si prevede che entro il 2005 raggiungerà l'8%, per un fatturato complessivo di $ 47 miliardi (fonte Market Tracking International). Ciò ha portato la U.E., anche sulla spinta di Jean Michel Jarre e di altri 400 musicisti, a raggiungere un accordo sul testo di una nuova direttiva per la protezione del diritto d'autore su Internet. Nell'attesa che
- come auspicato dal portavoce del Commissario europeo per il mercato interno
- entro la fine del 2000 venga elaborato ed approvato il testo definitivo della direttiva, gli operatori economico-giuridici devono fare i conti da un lato con la coesistenza di normative differenti all'interno della U.E. e dall'altro con testi di legge dettati, come nel caso italiano, per regolamentare un mercato con caratteristiche completamente diverse rispetto a quello globale di Internet. ????? Le norme di riferimento italiane sono costituite da: Legge sul Diritto d'Autore (L. 22 aprile 1941 n° 633); Art. 2575 del codice civile;

E dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 24 luglio 1971. Si tratta, come appare subito evidente, di normative datate e tali pertanto da imporre una delicata operazione di aggiornamento. Si tenga presente che, fino all'avvento della tecnologia digitale e di Internet, l'opera discografica e musicale era normalmente incorporata in un supporto fonografico(dischi, CD e musicassette): la tutela dell'opera era pertanto agevolmente apprestata fissando delle regole per la circolazione di tali supporti (ad esempio con il pagamento dei diritti alla S.I.A.E.).
La dematerializzazione delle opere musicali (ovvero la loro circolazione su qualsiasi supporto, agevolmente duplicabile da parte di chiunque e la conseguente possibilità di scomporre fino quasi all'infinito le canzoni) ha così fatto "invecchiare" in modo rapido tale normativa. Quali sono i problemi cui l'interprete (in via provvisoria) e la futura direttiva comunitaria (in modo definitivo) devono fornire una risposta? Cercando di schematizzare e semplificare, si possono individuare tre temi fondamentali:

1. regole certe per l'individuazione della legge applicabile alla diffusione di opere musicali via Internet;

2. criteri semplici per stabilire quale sia il giudice competente a decidere sulle controversie;

3. infine, fissazione di un sistema di cooperazione tra gli enti per la tutela collettiva del diritto d'autore (quali la S.I.A.E. italiana) dei diversi paesi. Il primo punto potrebbe essere risolto utilizzando:
a) la legge del luogo in cui è localizzato il server nel quale l'opera protetta è caricata (ad esempio la legge americana nel caso di MP3.com);
b) la legge del paese in cui l'opera protetta è scaricata (ad esempio quella italiana se un cittadino italiano si collega al sito MP3.com);
c) la legge del luogo in cui si è consumata la violazione del diritto d'autore o in cui si chiede la protezione (legge italiana o americana a secondo che si consideri compiuta la violazione con l'ordine di download dato in Italia dal mio computer o con l'avvio del download dal server del sito americano).

Tutti tali criteri presentano vantaggi e svantaggi. Una risposta può essere rintracciata nell'art. 5 della Convenzione di Berna del 1971 che propone di applicare la legge del luogo in cui la protezione è invocata e nell'art. 62 della L. 31 maggio 1995 n° 218 che ritiene applicabile la legge del luogo in cui si è verificato l'evento. Per la soluzione del secondo quesito si potrebbero utilizzare criteri simili a quelli sopraelencati.
La Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, all'art. 5 n° 3) e 4) attribuisce la giurisdizione (ovvero il potere di decidere una determinata serie di controversie) al giudice del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato. L'ultimo punto è divenuto ancora più importante ed attuale a seguito della preziosa iniziativa della S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori e degli Editori) che ha creato una "licenza sperimentale per l'utilizzazione in reti telematiche di opere musicali tutelate dalla S.I.A.E." (vedi il sito www.siae.it ). In tal modo, attraverso il pagamento di un importo fisso mensile a seconda del tipo di sito e della quantità e qualità del materiale musicale scaricabile. Questa è la licenza che consente a www.Vitaminic.it di essere in regola con le norme italiane sul diritto d'autore e di non correre rischi di condanne quali quella di MP.3.com.




Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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