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Marchi
d'impresa
Proposta
di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sullarmonizzazione
di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi
nella società dellinformazione
(9512/1/2000 - C5-0520/2000 - 1997/0359(COD))
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA,visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
larticolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 [1], vista
la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico
e sociale,deliberando secondo la procedura di cui allarticolo
251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) Il trattato prevede linstaurazione di un mercato interno,
e la creazione di un sistema che garantisca lassenza di distorsioni
della concorrenza del mercato interno.Larmonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative al diritto dautore
e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24
e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire
un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per
favorire lo sviluppo della società dellinformazione in
Europa. Ciò presuppone, tra laltro, lesistenza
di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già
stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari
per attuare tale quadro normativo.
Il diritto dautore e i diritti connessi svolgono unimportante
funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo
e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché
la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.
(3) Larmonizzazione proposta contribuisce allapplicazione
delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto
dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà,
tra cui la proprietà intellettuale, della libertà despressione
e dellinteresse generale.
(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto dautore
e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e
prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà
intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività
creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle
reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività
dellindustria europea per quanto riguarda sia la fornitura di
contenuti che le tecnologie dellinformazione nonché,
più in generale, numerosi settori industriali e culturali.
Ciò salvaguarderà loccupazione e favorirà
la creazione di nuovi posti di lavoro.
(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori
della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non
sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà
intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali
sul diritto dautore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente
alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
(6) Senza unarmonizzazione a livello comunitario, la produzione
legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di
Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare
differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza,
restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono
proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando
una nuova frammentazione del mercato interno nonché unincoerenza
normativa. Limpatto di tali differenze ed incertezze normative
diverrà più significativo con lulteriore sviluppo
della società dellinformazione che ha già incrementato
notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà
intellettuale. Tale sviluppo è destinato ad accrescersi ulteriormente.
Lesistenza di sensibili differenze e incertezze giuridiche in
materia di protezione potrebbe ostacolare la realizzazione di economie
di scala per i nuovi prodotti e servizi contenenti diritti dautore
e diritti connessi.
(7) Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione
del diritto dautore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza,
essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato
interno. A tal fine dovrebbero essere modificate le disposizioni nazionali
sul diritto dautore e sui diritti connessi che siano notevolmente
difformi nei vari Stati membri o che diano luogo a incertezze giuridiche
ostacolanti il buon funzionamento del mercato interno e ladeguato
sviluppo della società dellinformazione in Europa, e
dovrebbero essere evitate risposte nazionali incoerenti rispetto agli
sviluppi tecnologici, mentre non è necessario eliminare o prevenire
le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del
mercato interno.
(8) Le varie implicazioni sociali e culturali della società
dellinformazione richiedono che si tenga conto della specificità
del contenuto dei prodotti e servizi.
(9) Ogni armonizzazione del diritto dautore e dei diritti connessi
dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento
che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La
loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della
creatività nellinteresse di autori, interpreti o esecutori,
produttori e consumatori, nonché della cultura, dellindustria
e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che
la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del
diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica,
gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato
compenso per lutilizzo delle loro opere, come pure i produttori
per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a
fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti
multimediali e servizi quali i servizi su richiesta ("on-demand")
sono considerevoli. È necessaria unadeguata protezione
giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire
la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente
rendimento degli investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto dautore
e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado
di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le
risorse necessarie nonché di preservare lautonomia e
la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Unadeguata protezione delle opere tutelate dal diritto
dautore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande
importanza anche sotto il profilo culturale.
Larticolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener
conto degli aspetti culturali nellazione da essa svolta.
(13) Una ricerca comune e unutilizzazione coerente, su scala
europea, delle misure tecniche volte a proteggere le opere e altro
materiale protetto e ad assicurare la necessaria informazione sui
diritti in materia rivestono unimportanza fondamentale in quanto
hanno per oggetto, in ultima analisi, lapplicazione dei principi
e delle garanzie fissati dalle disposizioni giuridiche.
(14) La presente direttiva dovrebbe promuovere lapprendimento
e la cultura proteggendo le opere e altro materiale protetto, ma autorizzando
al tempo stesso alcune eccezioni o limitazioni nellinteresse
del pubblico a fini educativi e dinsegnamento.
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dellOrganizzazione
mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel
dicembre del 1996 alladozione di due nuovi trattati, il "Trattato
della WIPO sul diritto dautore" e il "Trattato della
WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi", relativi
rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli
interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni
fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione
internazionale del diritto dautore e dei diritti connessi anche
per quanto riguarda il piano dazione nel settore del digitale
(la cosiddetta "digital agenda") e perfezionano i mezzi
per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità
e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati
e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente
direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi
internazionali.
(16) La responsabilità per le attività in rete riguarda,
oltre al diritto dautore e ai diritti connessi, una serie di
altri ambiti, come la diffamazione, la pubblicità menzognera
o il mancato rispetto dei marchi depositati, ed è trattata
in modo orizzontale nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dellinformazione,
in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva
sul commercio elettronico"), che chiarisce ed armonizza vari
aspetti giuridici riguardanti i servizi della società dellinformazione,
compresi quelli riguardanti il commercio elettronico. La presente
direttiva dovrebbe essere attuata in tempi analoghi a quelli previsti
per lattuazione della direttiva sul commercio elettronico, in
quanto tale direttiva fornisce un quadro armonizzato di principi e
regole che riguardano tra laltro alcune parti importanti della
presente direttiva. Questa direttiva lascia impregiudicate le regole
relative alla responsabilità della direttiva suddetta.
(17) Soprattutto alla luce delle esigenze che derivano dal digitale,
è necessario garantire che le società di gestione collettiva
dei diritti raggiungano un livello di razionalizzazione e di trasparenza
più elevato per ciò che riguarda il rispetto delle regole
della concorrenza.
(18) La presente direttiva lascia impregiudicate le modalità
di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, in vigore
negli Stati membri.
(19) I diritti morali dei titolari dei diritti devono essere esercitati
in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni
della convenzione di Berna, sulla protezione delle opere letterarie
e artistiche, del trattato WIPO sul diritto dautore e del trattato
WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi. Detti diritti
morali non rientrano pertanto nel campo di applicazione della presente
direttiva.
(20) La presente direttiva si basa su principi e regole già
definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive
91/250/CEE, 92/100/CEE, 93/83/CEE, 93/98/CEE e 96/9/CE [2], e sviluppa
detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società
dellinformazione. Le disposizioni della presente direttiva devono
lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo
quanto diversamente previsto nella presente direttiva.
(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti
coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari
e ciò nel rispetto dellacquis comunitario. È necessaria
una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto
nel mercato interno.
(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa
se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme
illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte
o riprodotte abusivamente.
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto
dautore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico.
Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente
tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse
hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione
o ritrasmissione di unopera al pubblico, su filo o senza filo,
inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale
di cui allarticolo 3, paragrafo 2 andrebbe inteso come riguardante
tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico
non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con lesclusione
di tutti gli altri atti.
(25) Dovrebbe ovviarsi allincertezza giuridica relativa alla
natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta,
su rete, di opere protette dal diritto dautore e di materiali
protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata
a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari
riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere
accessibili al pubblico le opere protette dal diritto dautore
e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive
su richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono caratterizzate
dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo
e nel momento da essi individualmente scelto.
(26) Relativamente ai casi in cui le emittenti mettono a disposizione
nei servizi su richiesta loro produzioni radiofoniche o televisive
contenenti, quale parte integrante, musica proveniente da fonogrammi
commerciali, vanno incoraggiati accordi collettivi in materia di licenze
per agevolare la remunerazione dei diritti in questione.
(27) La mera
fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare
una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi
della presente direttiva.
(28) La protezione del diritto dautore nel quadro della presente
direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione
dellopera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita
nella Comunità delloriginale di unopera o di sue
copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce
il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto
nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito
in caso di vendita delloriginale o di sue copie da parte del
titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità.
I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono
stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE.
Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia
impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai
diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.
(29) La questione dellesaurimento del diritto non si pone nel
caso di servizi, soprattutto di servizi "on-line". Ciò
vale anche per una copia tangibile di unopera o di altri materiali
protetti realizzata da un utente di tale servizio con il consenso
del titolare del diritto. Perciò lo stesso vale per il noleggio
e il prestito delloriginale e delle copie di opere o altri materiali
protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caso dei
CD- ROM o dei CD-I, nel quale la proprietà intellettuale è
incorporata in un supporto materiale, cioè in un bene, ogni
servizio "on-line" è di fatto un atto che dovrà
essere sottoposto ad autorizzazione se il diritto dautore o
i diritti connessi lo prevedono.
(30) I diritti oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti,
ceduti o dati in uso in base a contratti di licenza, senza pregiudizio
delle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia di
diritto dautore e diritti connessi.
(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli
interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli
dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le
eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni
degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente
elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni
relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento
del mercato interno nel settore del diritto dautore e dei diritti
connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con lulteriore
sviluppo dellutilizzazione economica transfrontaliera di opere
e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto
funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero
essere definite in modo più uniforme.
Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal
loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.
(
32) La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni
e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione
al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso,
solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle
diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso
tempo, a garantire il funzionamento del mercato
interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applica- re in modo
coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere
valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione.
(33) Si dovrebbe prevedere uneccezione al diritto esclusivo
di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea,
che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte
integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico effettuato
allunico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete
tra terzi con lintervento di un intermediario o lutilizzo
legittimo di unopera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione
in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto.
Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include
atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie
"cache", compresi gli atti che facilitano leffettivo
funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché lintermediario
non modifichi le informazioni e non interferisca con luso lecito
di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per
ottenere dati sullimpiego delle informazioni. Lutilizzo
è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare
del diritto o non è limitato dalla legge.
(34) Si dovrebbe dare agli Stati membri la possibilità di prevedere
talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per
lutilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi
pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi dinformazione
giornalistica, per citazioni, per luso da parte di portatori
di handicap, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi
e giudiziari.
(35) In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti
dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente
indennizzati per luso delle loro opere o dei materiali protetti.
Nel determinare la forma, le modalità e leventuale entità
di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità
di ciascun caso.
Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello
delleventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e
derivante dallatto in questione. Se i titolari dei diritti hanno
già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nellambito
di un diritto di licenza, Ciò non può comportare un
pagamento specifico o a parte. Il livello dellequo compenso
deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle
misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva.
In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei
diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di
pagamento.
(36) Gli Stati
membri possono prevedere lequo compenso dei titolari anche allorché
si applicano le disposizioni facoltative sulle eccezioni o limitazioni
che non lo comportano.
(37) Gli attuali regimi nazionali in materia di reprografia non creano,
dove previsti, forti ostacoli al mercato interno. Gli Stati membri
dovrebbero avere la facoltà di prevedere uneccezione,
o una limitazione in relazione alla reprografia.
(38) Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere uneccezione
o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione
di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo
compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto lintroduzione
o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari
dei diritti del pregiudizio subito.
Le differenze esistenti tra tali sistemi di remunerazione, pur incidendo
sul funzionamento del mercato interno, non dovrebbero, per quanto
riguarda la riproduzione analogica privata, avere un impatto significativo
sullo sviluppo della società dellinformazione. La realizzazione
privata di copie digitali potrà diventare una pratica più
diffusa con conseguente maggiore incidenza economica.
Occorrerebbe pertanto tenere debitamente conto delle differenze tra
copia privata digitale e copia privata analogica. È quindi
opportuno, sotto certi aspetti, operare una distinzione tra loro.
(39) Allatto dellapplicazione delleccezione o della
limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero
tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare
in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi
di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di
protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare
né luso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione
in presenza di atti di elusione della legislazione.
(40) Gli Stati membri possono prevedere uneccezione o una limitazione
a favore di taluni organismi senza scopo di lucro, quali per esempio
le biblioteche accessibili al pubblico e le istituzioni equivalenti
nonché gli archivi. Tale eccezione dovrebbe pero essere
limitata a determinati casi specifici contemplati dal diritto di riproduzione.
Detta eccezione o limitazione non dovrebbe comprendere lutilizzo
effettuato nel contesto della fornitura "on- line" di opere
o altri materiali protetti. La presente direttiva non deve pregiudicare
la facoltà degli Stati membri di prevedere deroghe al diritto
esclusivo di prestito nel caso di prestiti effettuati da istituzioni
pubbliche, conformemente allarticolo 5 della direttiva 92/100/CEE
del Consiglio, del 19 novembre 1992. È quindi opportuno incoraggiare
la concessione di contratti o di licenze di tipo specifico al fine
di favorire in modo equilibrato tali organismi e la realizzazione
dei loro obiettivi di diffusione.
(41) Lapplicazione delleccezione o della limitazione per
le registrazioni effimere effettuate da organismi di diffusione radiotelevisiva
va intesa nel senso che i servizi di unemittente comprendono
quelli di persone che operano per conto o sotto la responsabilità
di un organismo di diffusione radiotelevisiva.
(42) Nellapplicare
leccezione o la limitazione per finalità didattiche non
commerciali e di ricerca scientifica, compreso lapprendimento
a distanza, la natura non commerciale dellattività in
questione dovrebbe essere determinata dallattività in
quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento
dellorganismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi
a tal fine.
(43) È
in ogni caso importante che gli Stati membri adottino tutte le opportune
misure per favorire laccesso alle opere da parte dei portatori
di un handicap che impedisca di fruirne, tenendo particolarmente conto
dei formati accessibili.
(44) La facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni
previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto
degli obblighi internazionali. Le eccezioni e le limitazioni non possono
essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi
dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione
economica delle loro opere o materiali protetti.
Lintroduzione di tali eccezioni o limitazioni da parte degli
Stati membri deve in particolare tenere debitamente conto dellaccresciuto
impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente
elettronico.
È pertanto possibile che la portata di alcune eccezioni o limitazioni
debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi
di opere e materiali protetti.
(45) Le eccezioni e limitazioni di cui allarticolo 5, paragrafi
2, 3 e 4, non dovrebbero tuttavia ostacolare la definizione delle
relazioni contrattuali volte ad assicurare un equo compenso ai titolari
dei diritti, nella misura consentita dalla legislazione nazionale.
(46) I ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari
dei diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe,
in cooperazione con gli Stati membri, nellambito del comitato
di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici
per la risoluzione delle controversie relative al diritto dautore
e i diritti connessi.
(47) Lo sviluppo tecnologico consentirà ai titolari dei diritti
di far ricorso a misure tecnologiche per impedire o limitare atti
non autorizzati dal titolare del diritto dautore, dei diritti
connessi o del diritto sui generis sulle banche dati. Esiste tuttavia
il rischio di attività illegali intese a rendere possibile
o a facilitare lelusione dalla protezione tecnica offerta da
tali misure. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero
ostacolare il funzionamento del mercato interno è necessario
prevedere una protezione giuridica armonizzata contro lelusione
di efficaci misure tecnologiche e contro la fornitura di dispositivi
e prodotti o servizi a tal fine.
(48) Una siffatta protezione giuridica dovrebbe essere accordata alle
misure tecnologiche che limitano in modo efficace atti non autorizzati
dai titolari del diritto dautore, dei diritti connessi o del
diritto sui generis sulle banche dati, senza tuttavia impedire il
normale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed il loro sviluppo
tecnologico. Tale protezione giuridica non implica alcuna obbligazione
di adeguare i dispositivi, i prodotti, le componenti o i servizi a
tali misure tecnologiche, purché detti dispositivi, prodotti,
componenti o servizi non rientrino nel divieto di cui allarticolo
6. Tale protezione giuridica dovrebbe rispettare il principio della
proporzionalità e non dovrebbe vietare i dispositivi o le attività
che hanno una finalità commerciale significativa o unutilizzazione
diversa dallelusione della protezione tecnica. Segnatamente,
questa protezione non dovrebbe costituire un ostacolo alla ricerca
sulla crittografia.
(49) La protezione giuridica delle misure tecnologiche non pregiudica
lapplicazione delle disposizioni nazionali che possono vietare
il possesso privato di dispositivi, prodotti o componenti per lelusione
di misure tecnologiche.
(50) Una protezione giuridica armonizzata lascia impregiudicate le
disposizioni specifiche di protezione previste dalla direttiva 91/250/CEE.
In particolare essa non si dovrebbe applicare alla tutela delle misure
tecnologiche usate in relazione ai programmi per elaboratore, disciplinata
esclusivamente da detta direttiva. Non dovrebbe inoltre ostacolare
né impedire lo sviluppo o lutilizzo di qualsiasi mezzo
atto a eludere una misura tecnologica se necessario per lesecuzione
degli atti da compiere ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 3,
e dellarticolo 6 della direttiva 91/250/CEE. Gli articoli 5
e 6 di tale direttiva si limitano a stabilire le eccezioni ai diritti
esclusivi applica- bili ai programmi per elaboratore.
(51) La protezione giuridica delle misure tecnologiche si applica
senza pregiudicare lordine pubblico, come enunciato allarticolo
5, o la sicurezza pubblica. Gli Stati membri dovrebbero promuovere
ladozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese
la conclusione e lattuazione di accordi fra i titolari e altre
parti interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva
della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni
previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un congruo lasso
di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli Stati
membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché
i titolari forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni
i mezzi necessari per fruirne, modificando una misura tecnologica
già in atto o in altro modo.
Tuttavia, per scongiurare abusi relativamente alle misure prese dal
titolare, anche nel quadro di un accordo, o da uno Stato membro, tutte
le misure tecnologiche attuate in applicazione delle suddette misure
dovrebbero godere di tutela giuridica.
(52) Nellapplicare uneccezione o una limitazione per riproduzioni
a uso privato conformemente allarticolo 5, paragrafo 2, lettera
b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere ladozione
di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni
o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere
possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate
entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri possono adottare
provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni o limitazioni
in questione ne fruiscano realmente. Le misure volontarie prese dai
titolari, compresi accordi fra titolari e altre parti interessate,
come pure le misure prese dagli Stati membri, non impediscono ai titolari
di far uso di misure tecnologiche coerenti con le eccezioni o limitazioni
per riproduzioni ad uso privato previste dalla normativa nazionale
conformemente allarticolo 5, paragrafo 2, lettera b), tenendo
conto delle condizioni di equo compenso di cui a tale disposizione,
paragrafo 2, lettera b), né leventuale differenziazione
tra diverse condizioni duso conformemente allarticolo
5, paragrafo 5, come il controllo del numero di riproduzioni. Per
scongiurare abusi relativamente alle suddette misure, tutte le misure
tecnologiche di protezione dovrebbero godere di tutela giuridica.
(52 bis) La protezione delle misure tecnologiche dovrebbe assicurare
un ambiente sicuro per la fornitura di servizi interattivi su richiesta
("on-demand" ), in modo tale che il pubblico possa accedere
alle opere o ad altri materiali dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Laddove i servizi siano regolati da accordi contrattuali, il primo
ed il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 4, non si applicano.
Le altre forme di uso non interattivo "on-line" rimangono
soggette a quelle disposizioni.
(53) Sono stati fatti notevoli progressi in materia di standardizzazione
internazionale dei sistemi tecnici di identificazione di opere ed
altri materiali protetti in formato digitale. Dato il sempre maggiore
sviluppo dei collegamenti in rete, le differenze tra le misure tecnologiche
potrebbero dare luogo a unincompatibilità di sistemi
allinterno della Comunità. Dovrebbero essere incoraggiate
la compatibilità e linteroperabilità dei diversi
sistemi. Sarebbe altamente auspicabile incoraggiare lo sviluppo di
sistemi globali.
(54) Lo sviluppo tecnologico agevolerà la distribuzione delle
opere, in particolare in rete, il che comporterà la necessità
per i titolari dei diritti di identificare meglio lopera o i
materiali protetti, lautore dellopera o qualunque altro
titolare di diritti e di fornire informazioni sui termini e sulle
condizioni di utilizzo dellopera o di altro materiale protetto,
così da rendere più facile la gestione dei diritti ad
essi connessi. Si dovrebbero incoraggiare i titolari, quando mettono
in rete opere o altri materiali protetti, a usare contrassegni indicanti,
tra laltro, la loro autorizzazione, oltre alle informazioni
di cui sopra.
(55) Sussiste tuttavia il rischio di attività illegali intese
a rimuovere o alterare le informazioni elettroniche sul regime del
diritto dautore, apposte sullopera ovvero a distribuire,
importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione,
comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state eliminate senza autorizzazione tali
informazioni. Per evitare soluzioni legislative frammentarie che potrebbero
ostacolare il funzionamento del mercato interno, è necessario
prevedere una protezione giuridica armonizzata contro tutte queste
attività.
(56) Le predette informazioni sul regime dei diritti potrebbero, a
seconda della loro configurazione, rendere al tempo stesso possibile
il trattamento di dati personali riguardanti i modelli di consumo
di materiale protetto da parte di singoli consumatori e pertanto consentire
di registrarne il comportamento "on-line". Le misure tecnologiche
in oggetto devono presentare, nelle loro funzioni tecniche, meccanismi
di salvaguardia della vita privata, come previsto dalla direttiva
95/46/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati.(57) Gli Stati membri dovrebbero prevedere mezzi di ricorso e
sanzioni efficaci contro le violazioni dei diritti e degli obblighi
sanciti nella presente direttiva. Dovrebbero adottare tutte le misure
necessarie a garantire lutilizzazione dei mezzi di ricorso e
lapplicazione delle sanzioni.
Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive
e includere la possibilità del risarcimento e/o di un provvedimento
ingiuntivo e, se necessario, di procedere al sequestro del materiale
allorigine della violazione.
(58) In particolare in ambito digitale, i servizi degli intermediari
possono essere sempre più utilizzati da terzi per attività
illecite. In molti casi siffatti intermediari sono i più idonei
a porre fine a dette attività illecite. Pertanto fatte salve
le altre sanzioni e i mezzi di tutela a disposizione, i titolari dei
diritti dovrebbero avere la possibilità di chiedere un provvedimento
inibitorio contro un intermediario che consenta violazioni in rete
da parte di un terzo contro opere o altri materiali protetti. Questa
possibilità dovrebbe essere disponibile anche ove gli atti
svolti dallintermediario siano soggetti a eccezione ai sensi
dellarticolo 5. Le condizioni e modalità relative a tale
provvedimento ingiuntivo dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale
degli Stati membri.
(59) La protezione prevista dalla presente direttiva non dovrebbe
ostare allapplicazione delle disposizioni di diritto nazionale
o comunitario in altri settori, come la proprietà industriale,
la protezione dei dati, laccesso condizionato, laccesso
ai documenti pubblici e la norma della cronologia dellutilizzo
dei media, che possono pregiudicare la tutela del diritto di autore
o dei diritti connessi.
60) Per conformarsi al trattato del WIPO sulle interpretazioni, le
esecuzioni e i fonogrammi, la direttiva 92/100/CEE e la direttiva
93/98/CEE dovrebbero essere modificate,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
OBIETTIVO E CAMPO DAPPLICAZIONE
Articolo 1
Campo dapplicazione
1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto
dautore e dei diritti connessi nellambito del mercato
interno, con particolare riferimento alla società dellinformazione.
2. Salvo i casi di cui allarticolo 11, la presente direttiva
non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie
in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto dautore in materia di proprietà intellettuale;c)
diritto dautore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione
via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto dautore e di alcuni diritti
connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
CAPO II
DIRITTI ED ECCEZIONI
Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in
parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto
riguarda loriginale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda
le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo
o via etere, comprese le trasmissioni via
cavo o via satellite.
Articolo 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto
di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo
o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del
pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico,
su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni
delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni
fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto
riguarda loriginale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda
le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo
o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione
del pubblico, come indicato nel presente articolo.
Articolo 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di
autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico
delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro
modo.
2. Il diritto di distribuzione delloriginale o di copie dellopera
non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la
prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella
Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto
o con il suo consenso.
Articolo 5
Eccezioni e limitazioni
1. Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui allarticolo
2 gli atti di riproduzione temporanea di cui allarticolo 2 privi
di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte
integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti allunico
scopo di consentire
a) la trasmissione in rete tra terzi con lintervento di un intermediario
o
b) un utilizzo legittimo di unopera o di altri materiali.
2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni
o limitazioni al diritto di riproduzione di cui allarticolo
2 per quanto riguarda:
a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi
tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti
analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che
i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;
b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona
fisica per uso privato e per fini non commerciali diretti o indiretti
a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso
che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche
di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;
c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili
al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono
ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;d)
le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione
radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni;
la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può
essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;
e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni
sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali
ospedali o prigioni, purché i titolari dei diritti ricevano
un equo compenso.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni
o limitazioni al diritto di riproduzione di cui agli articoli 2 e
3 nei casi seguenti:
a) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa
per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo
in caso di impossibilità accertata, si indichi la fonte, compreso
il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo
non commerciale perseguito;
b) quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap,
sempreché lutilizzo sia collegato allhandicap,
non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal
particolare handicap;
c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico
o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità
economica, politica o religiosa di opera radiotelevisive o di altri
materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non é espressamente
riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore,
o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione
del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato
dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso
d'impossibilità accertata, la fonte, incluso il nome dell'autore;d)
quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di
rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali
protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico,
che si indichi, salvo in caso d'impossibilità accertata, la
fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte
conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo
scopo specifico;
e) allorché si tratti di impieghi per fini di pubblica sicurezza
o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo,
parlamentare o giudiziario;
f) quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze
aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti
di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché
si indichi, salvo in caso d'impossibilità accertata, la fonte,
incluso il nome dell'autore;
g) quando si tratti di un utilizzo durante cerimonie religiose o cerimonie
ufficiali organizzate da unautorità pubblica;
h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura,
realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;
i) in caso di inclusione di opere o materiali di altro tipo in altri
materiali;
j) quando l'utilizzo avvenga per pubblicizzare un'esposizione al pubblico
o una vendita di opere d'arte, nella misura in cui ciò sia
necessario alla promozione dell'avvenimento, escludendo qualsiasi
altro uso commerciale;
k) quando lutilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o
pastiche; l) quando si tratti di utilizzo collegato a dimostrazioni
o riparazioni di attrezzature;
m) quando si utilizzi unopera darte consistente in un
edificio o un disegno o il progetto di un edificio con lo scopo di
ricostruire questultimo;
n) quando lutilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa
a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività
privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle
istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali
contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita
o di licenza;
o) quando lutilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza
in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazione,
purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano
sulla libera circolazione delle merci e dei servizi allinterno
della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni
contenute nel presente articolo.
4. Quando gli Stati membri possono disporre uneccezione o limitazione
al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 del
presente articolo, essi possono anche disporre uneccezione o
limitazione al diritto di distribuzione di cui allartico- lo
4 nella misura giustificata dalla scopo della riproduzione permessa.
5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono
applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano
in contrasto con lo sfruttamento normale dellopera o degli altri
materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi
legittimi del titolare.
CAPO III
TUTELA DELLE MISURE TECNOLOGICHE E DELLE INFORMAZIONI SUL REGIME DEI
DIRITTI
Articolo 6
Obblighi relativi alle misure tecnologiche
1. Gli Stati membri prevedono unadeguata protezione giuridica
contro lelusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da
persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli,
di perseguire tale obiettivo.
2. Gli Stati membri prevedono unadeguata protezione giuridica
contro la fabbricazione, limportazione, la distribuzione, la
vendita, il noleggio, la pubblicità per la vendita o il noleggio
o la detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti
o la prestazione di servizi che:
a) siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di
una commercializzazione, con la finalità di eludere, o
b) non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o
uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere, o
c) siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate
con la finalità di rendere possibile o di facilitare lelusione
di efficaci misure tecnologiche.
3. Ai fini della presente direttiva, per "misure tecnologiche"
si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che,
nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire
o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati
dal titolare del diritto dautore o del diritto connesso al diritto
dautore, così come previsto dalla legge o dal diritto
sui generis previsto al capitolo III della direttiva 96/9/CE. Le misure
tecnologiche sono considerate "efficaci" nel caso in cui
luso dellopera o di altro materiale protetto sia controllato
dai titolari tramite lapplicazione di un controllo di accesso
o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione
o qualsiasi altra trasformazione dellopera o di altro materiale
protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza
lobiettivo di protezione. 4. In deroga alla tutela giuridica
di cui al paragrafo 1, in mancanza di misure volontarie prese dai
titolari, compresi accordi fra titolari e altri parti interessate,
gli Stati membri prendono provvedimenti adeguati affinché i
titolari mettano a disposizione del beneficiario di uneccezione
o limitazione, prevista dalla normativa nazionale in conformità
dellarticolo 5, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), o dellarticolo
5, paragrafo 3, lettere a), b) o e), i mezzi per fruire della stessa,
nella misura necessaria per poter fruire di tale eccezione o limitazione
e purché il beneficiario abbia accesso legale allopera
o materiale protetto in questione.
Uno Stato membro può inoltre adottare siffatte misure nei confronti
del beneficiario di uneccezione di una limitazione prevista
in conformità dellarticolo 5, paragrafo 2, lettera b),
a meno che i titolari non abbiano già consentito la riproduzione
per uso privato nella misura necessaria per poter beneficiare delleccezione
o limitazione in questione e in conformità delle disposizioni
dellarticolo 5, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, senza
impedire ai titolari di adottare misure adeguate relativamente al
numero di riproduzioni conformemente alle presenti disposizioni.
Le misure tecnologiche applicate volontariamente dai titolari, anche
in attuazione di accordi volontari, e le misure tecnologiche attuate
in applicazione dei provvedimenti adottati dagli Stati membri, godono
della protezione giuridica di cui al paragrafo 1. Le disposizioni
di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo non si applicano
a opere o altri materiali a disposizione del pubblico sulla base di
clausole contrattuali conformemente alle quali i componenti del pubblico
possono accedere a dette opere e materiali dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Quando il presente articolo si applica nel
contesto delle direttive 92/100/CEE e 96/9/CE, il presente paragrafo
si applica mutatis mutandis.
Articolo 7
Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti
1. Gli Stati membri prevedono unadeguata protezione giuridica
contro chiunque compia consapevolmente senza diritto i seguenti atti:
a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime
dei diritti;
b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per
radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico
opere o altri materiali protetti ai sensi della presente direttiva
o del capitolo III della direttiva 96/9/CE, dalle quali siano state
rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche
sul regime dei diritti, ove chi compie tali atti sia consapevole,
o si possa ragionevolmente presumere che sia consapevole, che con
essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di
diritti dautore o diritti connessi previsti dalla legge o del
diritto dautore sui generis di cui al capitolo III della direttiva
96/9/CE.
2. Ai fini della presente direttiva, per "informazioni sul regime
dei diritti" sintende qualunque informazione fornita dai
titolari dei diritti che identifichi lopera o i materiali protetti
di cui alla presente direttiva o coperti dal diritto sui generis di
cui al capitolo III della direttiva 96/9/CE, lautore o qualsiasi
altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini
e le condizioni di uso dellopera o di altri materiali nonché
qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. La disposizione
di cui al primo comma si applica quando uno qualsiasi degli elementi
suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico
di unopera o di uno dei materiali protetti di cui alla presente
direttiva o coperti dal diritto sui generis di cui al capitolo III
della direttiva 96/9/CE.
CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 8
Sanzioni e mezzi di ricorso
1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso
contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella
presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire
lapplicazione delle sanzioni e lutilizzazione dei mezzi
di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate
e dissuasive.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che
i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da
una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare unazione
per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso,
il sequestro del materiale allorigine della violazione, nonché
delle attrezzature, prodotti o componenti di cui allarticolo
6, paragrafo 2.
3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano
chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari
i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto dautore
o diritti connessi.
Articolo 9
Applicazione impregiudicata di altre disposizioni legali
La presente direttiva non osta allapplicazione delle disposizioni
concernenti segnatamente brevetti, marchi, disegni o modelli, modelli
di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, caratteri
tipografici, accesso condizionato, accesso ai servizi di diffusione
via cavo, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale,
gli obblighi di deposito legale, le norme sulle pratiche restrittive
e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza,
la riservatezza, la tutela dei dati e il rispetto della vita privata,
laccesso ai documenti pubblici, il diritto contrattuale.
Articolo 10
Applicazioni nel tempo
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutte le
opere e agli altri materiali protetti in essa contemplati che, alla
data del ... (Due anni dall'entrata in vigore della presenta direttiva),
sono tutelati dalla legislazione degli Stati membri relativa al diritto
dautore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri per la
tutela di cui alla presente direttiva
o alle disposizioni di cui allarticolo 1, paragrafo 2.
2. La presente direttiva non si applica agli atti conclusi e ai diritti
acquisiti prima del ... (... (Due anni dall'entrata in vigore della
presenta direttiva)
Articolo 11
Adeguamenti tecnici
1. La direttiva 92/100/CEE è modificata come segue: a) larticolo
7 è abrogato;
b) allarticolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le limitazioni possono essere applicate solo in determinati
casi speciali che non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi
interessi dei titolari dei diritti o siano in contrasto con il normale
sfruttamento dei materiali protetti."
2. Allarticolo 3 della direttiva 93/98/CEE, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente:
"2. I diritti dei produttori di riproduzioni fonografiche scadono
50 anni dopo la fissazione. Tuttavia, se la riproduzione fonografica
è lecitamente pubblicata durante tale periodo, i diritti scadono
50 anni dopo la data della prima pubblicazione.
Se nel periodo indicato nella prima frase non sono effettuate pubblicazioni
lecite e se la riproduzione fonografica è lecitamente comunicata
al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo
la data di tale prima comunicazione al pubblico.
Tuttavia, se allo scadere del periodo di protezione garantito dal
presente paragrafo nella versione precedente alla modifica apportata
dalla direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del ..., sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore
e diritti connessi nella società dellinformazione, i
diritti dei produttori fonografici non sono più protetti alla
data del ... (Due anni dall'entrata in vigore della presenta direttiva),
il presente paragrafo non produce leffetto di proteggere tali
diritti nuovamente."
Articolo 12
Disposizioni finali
1. Entro il ... (Quattro anni dall'entrata in vigore della presenta
direttiva), e in seguito ogni tre anni, la Commissione presenta al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale
una relazione sullapplicazione della presente direttiva, nella
quale esamina, tra laltro, in particolare, in base alle informazioni
specifiche fornite dagli Stati membri, lapplicazione degli articoli
5, 6 e 8, alla luce dello sviluppo del mercato digitale. Nel caso
dellarticolo 6 essa esamina in particolare se tale articolo
offra un livello sufficiente di protezione e se luso di efficaci
misure tecnologiche abbia ripercussioni negative sugli atti consentiti
dalla legge. In particolare per garantire il buon funzionamento del
mercato interno, conformemente allarticolo 14 del trattato,
la Commissione presenta, se del caso, proposte di modifica della presente
direttiva.
2. La tutela dei diritti connessi ai sensi della presente direttiva
non pregiudica e non incide in alcun modo sulla tutela del diritto
dautore.
3. È istituito un comitato di contatto costituito dai rappresentanti
delle autorità competenti degli Stati membri. Esso è
presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce su
iniziativa del Presidente, o su richiesta della delegazione di uno
Stato membro.
4. I compiti del comitato sono i seguenti:
organizzare consultazioni su tutti i quesiti che sorgono dallapplicazione
della presente direttiva;a bis) esaminare l'impatto della direttiva
sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà;b)
facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della
legislazione e della giurisprudenza, nonché sui pertinenti
sviluppi economici, sociali, culturali e tecnologici;
c) funzionare come un foro di valutazione del mercato digitale delle
opere e degli altri elementi, compresi la copia privata e limpiego
di misure tecnologiche.
Articolo 13
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva anteriormente al (18 mesi dall'entrata in vigore della presente
direttiva). Essi ne informano immediatamente la Commissione.Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo 14
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva
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