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E-COMMERCE: Servizi finanziari on line, indennizzi contro le truffe

La direttiva sul commercio elettronico ha rappresentato un passo decisivo per disporre di un quadro normativo certo da applicare alle transazioni on line. Ma in essa sono contenute alcune questioni relative ai servizi finanziari, che devono essere precisate per assicurare un'uniformità di trattamento ai consumatori di tutta Europa. Per questo, il Parlamento europeo ha approvato, il 4 ottobre 2001, una risoluzione con la quale, in vista dell'imminente scadenza fissata per il recepimento della direttiva da parte degli stati membri, precisa alcuni aspetti che meritano una più puntuale disciplina. Innanzi tutto, sostiene il Parlamento, "se si desidera che i consumatori usufruiscano pienamente dei servizi finanziari transfrontalieri, è d'importanza vitale l'esistenza di un'area unica per i pagamenti in cui trasferire fondi attraverso le frontiere sia altrettanto facile e poco costoso quanto lo è all'interno di un paese". Vanno incoraggiate le misure affinché quest'area comune faccia fronte alle frodi elettroniche. E va messa a punto l'iniziativa della Commissione di istituire la Rete extragiudiziaria europea (EEJ-NET) e la rete per i reclami sui servizi finanziari (FIN-NET) per agevolare i consumatori che cercano di ottenere indennizzi transfrontalieri. A tutti i siti web che offrono servizi finanziari il compito di pubblicizzare questi sistemi di indennizzo. (23 ottobre 2001)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul commercio elettronico e i servizi finanziari (COM(2001) 66 - C5-0257/2001 - 2001/2119(COS))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(2001) 66 - C5-0257/2001),

- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico" ) e soprattutto l'articolo 3 di detta direttiva,

- vista la proposta della Commissione riguardo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori, che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (COM(1998) 468 - C4-0647/1998 - 1998/0245(COD), e il proprio parere in prima lettura del 5 maggio 1999,

- vista la sua risoluzione del 3 aprile 2001 sulla comunicazione della Commissione "Applicazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 11 della direttiva relativa ai servizi d'investimento" (direttiva 93/22/CEE) (COM(2000) 722 - C5-0068/2001 - 2001/2038(COS)),

- visto l'articolo 47, paragrafo 1 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari [1] e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0301/2001),

A. considerando che l'adozione della direttiva sul commercio elettronico è stato un passo avanti per lo sviluppo del commercio elettronico in Europa, e che tale direttiva è basata sul principio del paese d'origine,

B. considerando che questa impostazione è particolarmente importante per i servizi finanziari perché essendo immateriali sono particolarmente idonei per la consegna elettronica transfrontaliera e perché, per un fornitore di servizi finanziari, il rispetto di 15 ordini diversi di norme e regolamenti comporterebbe inutili disagi,

C. considerando che la promozione della conclusione di contratti transfrontalieri per via elettronica nel settore della prestazione dei servizi finanziari è possibile solo sulla base di una fiducia duratura del consumatore in tali prodotti sensibili,

D. considerando che la direttiva comprende svariate disposizioni relative ai servizi finanziari che occorre rivedere, in particolare le deroghe generali per l'avvio e l'esercizio di attività assicurative, la pubblicità degli OICVM e l'emissione di valuta elettronica di parte di istituzioni che non beneficiano di un passaporto unico, oltre al problema di come assicurare che le deroghe ad hoc a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, non pregiudichino il criterio del paese d'origine,

E. considerando che la Commissione fornisce anche l'utile chiarimento che la deroga agli obblighi contrattuali è soggetta alla compatibilità di tali misure con l'articolo 49 del trattato CE,

F. considerando che la direttiva prevede la possibilità che gli Stati membri applichino restrizioni ai consumatori, compresi gli investitori, aspetto che chiarisce che questa deroga non può e non deve essere applicata per la protezione di una categoria di investitori più ampia di quella dei consumatori,

G. considerando che l'imminente scadenza fissata per il recepimento da parte degli Stati membri della direttiva sul commercio elettronico e la prossima modifica della direttiva sui servizi di investimento sottolineano l'urgenza di procedere verso l'applicazione del principio del paese d'origine tanto per gli investitori professionisti, quanto per gli investitori al dettaglio,

H. considerando che la distinzione tra servizi on-line e off-line è in pratica difficile da applicare, in quanto le transazioni spesso esigono entrambi i servizi,

I. considerando che i servizi finanziari per i consumatori, sia quelli on-line che quelli off-line, dovrebbero beneficiare di chiare e semplici disposizioni che prevedano un livello consistente di protezione, a prescindere dal metodo di trasmissione,

1. si felicita del riconoscimento da parte della Commissione dell'esistenza nella direttiva sul commercio elettronico di questioni relative ai servizi finanziari che devono essere sottoposte a revisione allo scopo di assicurare quanto prima un effettivo regime del paese d'origine per i servizi finanziari, tanto all'ingrosso quanto al dettaglio;

2. sottolinea che il regime del paese d'origine deve essere accompagnato da un massimo coordinamento dei quadri giuridici nazionali in assenza del quale distorsioni di concorrenza condurranno inevitabilmente a un processo negativo di riduzione della tutela dei consumatori;

3. ricorda il forte sostegno del Parlamento alla direttiva sul commercio elettronico e ricorda agli Stati membri che il tempestivo recepimento di questa legislazione, in modo da rafforzare il principio del paese d'origine per le transazioni on-line, senza estendere il campo delle deroghe concordate, rappresenta la base di un mercato integrato dei servizi finanziari dell' UE;

4. deplora tuttavia i continui tentativi di alcuni Stati membri di ostacolare l'applicazione del principio del paese d'origine per i servizi finanziari on-line, anche se questo aspetto è stato esplicitamente respinto tanto dal Consiglio quanto dal Parlamento, e anche se una maggiore concorrenza rappresenta un vantaggio per i consumatori;

5. deplora che la Commissione non abbia adottato un piano e un calendario particolareggiati per rimuovere tutti gli ostacoli giuridici e di altro tipo nei confronti dell'espansione del commercio elettronico nel settore dei servizi finanziari e insiste affinché adotti una "tabella di marcia" di questo tipo d'intesa con il Consiglio e con il Parlamento;

6. constata, con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva sul commercio elettronico, che anche nell'ambito del commercio elettronico possono essere conclusi contratti di credito per il consumatore;

7. richiama l'attenzione in modo particolare sull'esigenza di aggiornare la legislazione anteriore alla direttiva del 2000 sul commercio elettronico, la quale non disciplina le transazioni effettuate per via elettronica; evidenzia, in particolare, la necessità di aggiornare la direttiva in materia di credito al consumo al fine di accordare alle transazioni effettuate ed autorizzate per via elettronica uno statuto equivalente all'accordo scritto tradizionale;

8. sottolinea che le variazioni esistenti a livello nazionale per quanto riguarda le norme riguardanti la commercializzazione e la pubblicità, che si applicano alle informazioni diffuse su Internet, costituiscono un ostacolo importante allo sviluppo del commercio elettronico e che dovrebbe essere allestita tanto una politica comune volta a facilitarne la crescita quanto la diffusione delle informazioni; sottolinea inoltre che in tale contesto si rendono necessarie misure di armonizzazione, onde garantire un elevato livello di protezione del consumatore e della salute;

9. respinge con fermezza tutti i tentativi di introdurre un periodo transitorio per il passaggio al regime del paese d'origine per i servizi finanziari on-line nella proposta di direttiva sulla vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori;

10. invita la Commissione a presentare un calendario circostanziato per l'applicazione delle deroghe, laddove necessario, e ad includere tanto le assicurazioni quanto la pubblicità degli OICVM nel campo di applicazione del principio del paese di origine previsto dalla direttiva sul commercio elettronico;

11. esprime la propria preoccupazione in merito al rischio che la proposta della Commissione di orientare gli Stati membri in merito ad alcuni tipi di disposizioni nazionali che essi possono applicare ai servizi finanziari on-line, possa venire intesa come un invito agli Stati membri ad applicare tali restrizioni;

12. sottolinea che la Commissione deve effettuare consultazioni approfondite con tutto il settore e i consumatori prima di emettere tali orientamenti e che essa dovrebbe basare la propria valutazione su prove documentate fornite dagli Stati membri relativamente ai problemi esistenti o passati che non sono stati affrontati né dall'attuale legislazione UE né mediante contatti bilaterali con il paese d'origine, applicando chiaramente i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 4 alla sua analisi;

13. invita la Commissione a affermare chiaramente che tale orientamento è limitato nel tempo, non è legalmente vincolante, che non pregiudicherà casi individuali e che a ogni caso notificato verrà applicata la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

14. ritiene che le misure contenute nella direttiva sul commercio elettronico, unite a meccanismi alternativi per la soluzione dei conflitti e alle salvaguardie previste nella direttiva sulla vendita a distanza dei servizi finanziari modificata dal Parlamento, facciano aumentare nei consumatori la fiducia necessaria per utilizzare i servizi finanziari on-line;

15. rileva tuttavia che se si desidera che i consumatori usufruiscano pienamente dei servizi finanziari transfrontalieri, è d'importanza vitale l'esistenza di un'area unica per i pagamenti in cui trasferire fondi attraverso le frontiere sia altrettanto facile e poco costoso quanto lo è all'interno di un paese; approva il riconoscimento da parte della Commissione di questo aspetto nella sua proposta sui pagamenti sicuri tramite Internet; sollecita un'applicazione più ampia e rigorosa del principio del paese d'origine al fine di minimizzare la frammentazione del mercato che altrimenti sarebbe indotta dall'esistenza di diverse norme contrattuali per i servizi finanziari dei consumatori nei vari Stati membri;

16. rileva che l'assetto legislativo previsto dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione dela Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino prevede già che i consumatori che acquistano a distanza abbiano il diritto a un rimborso in caso di transazioni non autorizzate o di mancata consegna dei beni o dei servizi acquistati; invita la Commissione a valutare i risultati di questo quadro legislativo nel consolidare la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, il funzionamento degli attuali meccanismi (compreso il passaggio degli accrediti tra l'organismo che ha rilasciato la carta e il commerciante) nonchè la maniera in cui i meccanismi di rimborso (con sostegno legislativo o non legislativo) debbano essere incorporati nei futuri sistemi di pagamento on-line, tenendo conto che le carte di credito o di addebito potranno non essere il sistema predominante; rileva l'importanza di incoraggiare misure per far fronte alle frodi, compreso lo sviluppo di nuove tecniche di autenticazione e di identificazione; invita inoltre la Commissione a presentare proposte per assicurare la realizzazione di uno spazio integrato per le carte di pagamento e a continuare a promuovere le misure necessarie per agevolare l'utilizzazione transfrontaliera delle valute elettroniche;

17. ritiene auspicabile l'ulteriore convergenza delle norme nazionali relative ai contratti per i consumatori concernenti i servizi finanziari, purché ciò avvenga a un livello sufficientemente elevato da fornire un'adeguata protezione e non venga considerata una precondizione per il passaggio immediato al principio del paese di origine al momento dell'entrata in vigore della direttiva sul commercio elettronico;

18. chiede che la Commissione effettui un'ampia e tempestiva consultazione sulla proposta "Roma II" , che includa tutti i gruppi interessati compresa l'industria dei servizi finanziari;

19. invita la Commissione a esaminare in via prioritaria la questione delle "norme obbligatorie" nel contesto della revisione della Convenzione di Roma, allo scopo di individuare soluzioni che rispettino il principio del paese d'origine, evitino la frammentazione del mercato interno e incoraggino lo sviluppo del commercio elettronico, promuovendo al contempo la fiducia dei consumatori; rileva che tali norme debbono rispettare gli esistenti obblighi previsti dai trattati;

20. accoglie favorevolmente un inventario delle norme contrattuali esistenti a livello nazionale relative alla protezione dei consumatori in materia di servizi finanziari al dettaglio e invita la Commissione a intraprendere azioni legali contro gli Stati membri che impongono norme sproporzionatamente severe a servizi che sono disponibili liberamente in altri Stati membri;

21. rileva che occorre prendere in considerazione le pratiche di mercato relative al commercio elettronico, esistenti e approvate, ogniqualvolta si proceda all'armonizzazione delle norme nazionali e/o all'introduzione di una disciplina comunitaria;

22. propone che la Commissione incoraggi il settore dei servizi finanziari ad adottare un codice europeo di condotta sull'utilizzazione di un linguaggio chiaro nei contratti per i consumatori in modo da aumentare la loro fiducia dei consumatori e promuovere la concorrenza, permettendo un immediato confronto tra i prodotti e i servizi offerti;

23. si compiace con la Commissione per l'iniziativa di istituire la Rete extragiudiziaria europea (EEJ-NET) e la rete per i reclami sui servizi finanziari (FIN-NET) per sostenere i consumatori che cercano di ottenere indennizzi transfrontalieri; chiede alla Commissione, agli Stati membri e a tutte le parti interessate di controllare le prestazioni dei sistemi EEJ-NET, FIN-NET e ADR del settore privato e verificare le sovrapposizioni tra di essi; invita la Commissione a studiare i mezzi per assicurare che i sistemi ADR disponibili tanto on-line quanto off-line nell'Unione europea siano dotati delle risorse necessarie e soddisfino determinati livelli elevati comuni, in particolare per quanto riguarda le qualifiche delle persone con compiti di mediazione/arbitrato;

24. invita tutti i siti web che offrono servizi finanziari a pubblicizzare questi sistemi di indennizzo e invita la Commissione a vigilare, e a riferire annualmente, in merito all'applicazione del servizio in ogni Stato membro;

25. sottolinea l'importanza di assicurare, per quanto possibile, la coerenza tra i contesti giuridici per i servizi finanziari forniti on-line e off-line, in particolare estendendo quanto prima il regime del paese d'origine anche ai servizi finanziari off-line, tanto all'ingrosso quanto al dettaglio;

26. ritiene che anche i servizi finanziari on-line provenienti dai paesi terzi che prevedono un livello di supervisione prudenziale e protezione degli investitori analogo a quelli della UE dovrebbero essere in grado di beneficiare del regime del paese d'origine; invita pertanto la Commissione a cercare, ove possibile, di negoziare accordi di riconoscimento reciproco con i paesi terzi che rispondono a tali criteri;

27. riconosce le difficoltà esistenti in un ambiente on-line nell'applicare i metodi tradizionali per far fronte al riciclaggio del denaro, come la regola "conosci il tuo cliente" ; invita la Commissione a promuovere il sostegno a nuove tecniche di identificazione e di autentificazione;

28. sostiene la ricerca in materia di nuovi rischi associati ai modelli di commercio elettronico, ma rileva che sussistono ancora i vecchi rischi relativi al credito e alle liquidazioni e che gli analisti dovrebbero evitare di annettere una eccessiva importanza ai nuovi rischi solo perché legati alle transazioni elettroniche;

29. sottolinea che lo sviluppo del commercio elettronico e l'instaurazione del regime del paese d'origine rafforzano la necessità di definire una politica prudenziale e un sistema europeo di autorità di regolazione;

30. ritiene che un vero e proprio mercato unico nei servizi finanziari, on-line o off-line, non possa essere realizzato senza un'attuazione e applicazione coerenti e tempestive della legislazione; esorta la Commissione ad applicare attivamente e energicamente la direttiva sul commercio elettronico; esorta le autorità di regolamentazione dei servizi finanziari nei vari Stati membri ad operare in stretta cooperazione per garantire un'attuazione e un'interpretazione coerenti di tutta la legislazione relativa al commercio elettronico e ai servizi finanziari;

31. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

[1] Nel progetto di relazione, del 27 giugno 2001, il relatore Christopher Huhne ha sottolinato che il contesto legislativo che prevede il diritto all'indennizzo per i consumatori da parte di coloro che emettono un mezzo elettronico di pagamento in caso di una transazione non autorizzata o di mancata consegna è una misura auspicabile per accrescere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico, purché venga applicata a tutte le carte di pagamento e sia accompagnata da misure per far fronte alle frodi e dallo sviluppo di nuove tecniche di identificazione e di autenticazione.


Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com
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