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Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale GU n. 244 del 19.10.2001 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Emana Art. 1. Associazioni con finalità di terrorismo internazionale 1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono
inseriti i seguenti: 2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "aggressivi chimici" sono inserite le seguenti: "biologici, radioattivi". 3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "organizza" sono inserite le seguenti: "finanzia anche indirettamente". 4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni". 5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "269" sono inserite le seguenti: "270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter,". Art. 2. Aggravante del terrorismo internazionale 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente: "Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale.". 2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale". 3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: "terrorismo" sono inserite le seguenti: "anche internazionale". Art. 3. Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni 1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-quater del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 2. All'articolo 25-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: "procedura penale" sono inserite le seguenti: "ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale". Art. 4. Attività sotto copertura 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di Polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego. 2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività. 3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. 4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale. 5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di Polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione. 6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di Polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione. 7. Gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui all'articolo 5. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative. Art. 4 Intercettazioni preventive 1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura
penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
è sostituito dal seguente: 2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive. 3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione. Art. 6. Intercettazioni di comunicazioni tra presenti 1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale.". Art. 7. Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo 1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.". Art. 8. Disposizioni sulle prove 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie
e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti
modificazioni: 2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4. Art. 9. Notificazioni All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: "e negli altri casi di assoluta urgenza" sono soppresse. 2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: "o della Polizia giudiziaria" sono soppresse. Art. 10. Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno. Art. 11. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 2001 |
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Franco Russetti f.russetti@infoleggi.com Foto e contenuti sono liberamente riproducibili da agenzie, giornali e siti internet, ma con l'obbligo di indicare la fonte: infoleggi.com |
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