Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a) "servizi della società
dell’informazione": i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva
98/34/Ce, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;
b) "prestatore"; la persona
fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione;
c) "prestatore stabilito":
il prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività
economica mediante un'installazione stabile. La presenza e l’uso dei mezzi tecnici
e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di
per sé uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio":
la persona fisica o giuridica che, a scopi professionali e non, utilizza un
servizio della società dell’informazione, in particolare per ricercare o rendere
accessibili delle informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi
persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale,
imprenditoriale o professionale;
f) "comunicazioni commerciali":
tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere
beni, servizi o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona
che esercita un’attività commerciale, industriale, artigianale o una libera
professione.
Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
- le indicazioni necessarie per accedere direttamente all’attività di tale impresa,
organizzazione o persona, come un nome di dominio ("domain name") o un indirizzo
di posta elettronica;
- le comunicazioni relative a beni, servizi o all’immagine di tale impresa,
organizzazione o persona elaborate in modo da essa indipendente, in particolare
se a titolo gratuito;
g) "professione regolamentata":
professione ai sensi dell’articolo 1, lettera d), della direttiva 89/48/CEE
del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento
dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali
di una durata minima di tre anni, o dell’articolo 1, lettera f), della direttiva
92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva
89/48/CEE;
h) "ambito regolamentato":
le prescrizioni degli ordinamenti degli Stati membri e applicabili ai prestatori
di servizi della società dell’informazione o ai servizi della società dell’informazione,
indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente
destinati.
i) l’ambito regolamentato
riguarda le prescrizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
- l’accesso all’attività di servizi della società dell’informazione, quali ad
esempio le prescrizioni riguardanti le qualifiche e i regimi di autorizzazione
o notifica;
- l’esercizio dell’attività di servizi della società dell’informazione, quali
ad esempio le prescrizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità
o i contenuti del servizio, comprese le prescrizioni applicabili alla pubblicità
e ai contratti, oppure la responsabilità del prestatore;
ii) l’ambito regolamentato
non comprende le norme su:
- le merci in quanto tali,
- la consegna delle merci,
- i servizi non prestati per via elettronica.