Articolo 3
Mercato interno
1. Ogni Stato membro provvede affinché i servizi della società dell’informazione, forniti da una prestatore stabilito nel suo territorio, rispettino le disposizioni nazionali vigenti in detto Stato membro nell’ambito regolamentato.
2. Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la circolazione dei servizi dell’informazione provenienti da un altro Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai settori di cui all’allegato.
4. Gli stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 2, per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione, in presenza delle seguenti condizioni:
a)i provvedimenti sono:
i) necessari per una delle
seguenti ragioni:
- ordine pubblico, in particolare per l’opera di prevenzione, investigazione
individuazione e perseguimento in materie penali, quali la tutela dei minori
e la lotta contro l’incitamento all’odio razziale, sessuale, religioso o etnico,
nonché violazioni della dignità umana della persona;
- tutela della sanità pubblica;
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza, e della difesa
nazionale:
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori:
ii) relativi a un determinato
servizio della società dell’informazione lesivo degli obiettivi di cui al punto
i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;
iii) proporzionati a tali
obiettivi;
b) prima di adottare i
provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giudiziari, anche istruttori,
e gli atti compiuti nell’ambito di un’indagine penale, lo Stato membro ha:
- chiesto allo Stato membro di cui al paragrafo 1 di prendere provvedimenti
e questo non li ha presi o essi no erano adeguati;
- notificato alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1 la sua
intenzione di prendere tali provvedimenti.
5. In caso di urgenza, gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti vanno allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro di cui al paragrafo 1, insieme ai motivi dell’urgenza.
6. Salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti in questione, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto comunitario; nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto comunitario, la Commissione chiede allo Stato membro in questione di astenersi dall’adottarli o di revocarli con urgenza.