Articolo 5
Informazioni generali da fornire
1. Oltre agli obblighi
di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono
affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto e permanente
ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni:
a) il nome del prestatore;
b) l’indirizzo geografico
dove il prestatore è stabilito;
c) gli estremi che permettono
di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente
con lui, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
d) qualora il prestato
sia iscritto in un registro di commercio o analogo pubblico registro, il registro
presso il quale è iscritto ed il relativo numero di immatricolazione o mezzo
equivalente di identificazione contemplato nel detto registro;
e) qualora un’attività
si soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo;
f) per quanto riguarda
le professioni regolamentate:
- l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il fornitore è iscritto;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- un riferimento alle norme professionali vigenti nello Stato membro di stabilimento
nonché le modalità di accesso alle medesime;
g) se il prestatore esercita un’attività soggetta ad IVA, il numero di identificazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile interne.
2. Oltre agli altri obblighi di informazione posti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché, ogniqualvolta i servizi della società dell’informazione facciano riferimento ai prezzi, questi siano indicati in modo chiaro ed inequivocabile, e sia segnalato in particolare se comprendano le imposte e i costi di consegna.