DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni)
1. In attuazione della
Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, delle
direttive dell’Unione europea e delle leggi vigenti, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale
degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle
emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell’Ordine
dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù,
approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.
2. La Carta dei diritti
dei minori nelle comunicazioni contiene le regole che i concessionari, i titolari
di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività radiotelevisive, comprese
quelle satellitari, via cavo o non in chiaro, nonché gli editori, gli operatori
radiotelevisivi e dell’informazione, i produttori di opere cinematografiche
e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e cd-rom e
i responsabili della diffusione di messaggi via Internet o multimediali sono
tenuti a osservare nel rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi sanciti
dalle convenzioni, autorizzazioni o licenze e dagli impegni indicati dai contratti
di servizio e dai codici di autoregolamentazione.
3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l’esercizio delle attività indicate nel comma 2 devono prevedere l’obbligo per i titolari di concessione, licenza o autorizzazione di osservare le regole fissate dalla Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.