DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni)

1. In attuazione della Costituzione, della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, delle direttive dell’Unione europea e delle leggi vigenti, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti e sentito il parere delle associazioni di rappresentanza delle emittenti radiotelevisive, degli editori di giornali e periodici, dell’Ordine dei giornalisti, delle associazioni familiari e di educatori della gioventù, approva una Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.

2. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni contiene le regole che i concessionari, i titolari di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività radiotelevisive, comprese quelle satellitari, via cavo o non in chiaro, nonché gli editori, gli operatori radiotelevisivi e dell’informazione, i produttori di opere cinematografiche e radiotelevisive, di videocassette e audiocassette, videodischi e cd-rom e i responsabili della diffusione di messaggi via Internet o multimediali sono tenuti a osservare nel rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi sanciti dalle convenzioni, autorizzazioni o licenze e dagli impegni indicati dai contratti di servizio e dai codici di autoregolamentazione.

3. Le concessioni, le autorizzazioni e le licenze per l’esercizio delle attività indicate nel comma 2 devono prevedere l’obbligo per i titolari di concessione, licenza o autorizzazione di osservare le regole fissate dalla Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.