Art. 2
. (Programmi e produzioni destinati ai minori)

1. Nel settore radiotelevisivo la Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni deve prevedere la creazione di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie, la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.

2. Dal computo del tempo di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, teletext, talk show o televendite.

3. Sono considerati programmi e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film e le opere di animazione, che siano:
a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto interattivo;
b) adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia morale ed esteticamente validi;
c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi quelli con giochi e prove d’intelligenza, che siano privi di volgarità.

4. I programmi e le produzioni specificamente rivolti ai minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire culturalmente e umanamente i minori stessi.

5. Le produzioni e i programmi specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare di:
a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi razziali;
b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie esclusivamente dell’età adulta;
c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà e della democrazia.

6. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita inoltre ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.