Art. 2. (Programmi e produzioni destinati ai minori)
1. Nel settore radiotelevisivo
la Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni deve prevedere la creazione
di fasce orarie dedicate alla trasmissione di produzioni e programmi, compresi
quelli di animazione, specificamente rivolti ai minori oppure adatti alla visione
dei minori, ivi compresa, nelle ore di maggior ascolto da parte delle famiglie,
la trasmissione di produzioni e programmi idonei alla visione sia da parte dei
minori sia degli adulti.
2. Dal computo del tempo
di diffusione di cui al comma 1 deve essere escluso quello dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, teletext, talk show
o televendite.
3. Sono considerati programmi
e produzioni destinati ai minori le trasmissioni, comprese quelle di intrattenimento
e di attualità, i documentari, le opere per la televisione, i film e le opere
di animazione, che siano:
a) specificamente rivolti ai minori, cioè corrispondenti alla psicologia e ai
bisogni delle diverse età minorili e capaci di instaurare con loro un rapporto
interattivo;
b) adatti alla visione o all’ascolto da parte dei minori, cioè rispettosi della
loro sensibilità, privi di volgarità, di esibizioni di violenza sia fisica sia
morale ed esteticamente validi;
c) adatti alla visione sia dei minori sia degli adulti, cioè privi di violenza
e volgarità, rispettosi dei valori civili e morali, capaci di rappresentare
costruttivamente il rapporto fra generazioni, nonché gli intrattenimenti, compresi
quelli con giochi e prove d’intelligenza, che siano privi di volgarità.
4. I programmi e le produzioni
specificamente rivolti ai minori devono avere lo scopo precipuo di arricchire
culturalmente e umanamente i minori stessi.
5. Le produzioni e i programmi
specificamente rivolti oppure adatti alla visione o all’ascolto da parte dei
minori e quelli idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti
devono assicurare una completa protezione dei minori e, in particolare, evitare
di:
a) proporre positivamente modelli di comportamento in contrasto con i fondamentali
valori della persona umana, con la parità fra i sessi o fondati su pregiudizi
razziali;
b) rappresentare minori in condizioni psicologiche, umane e sociali proprie
esclusivamente dell’età adulta;
c) rappresentare positivamente condizioni o modelli di comportamento contrari
alla dignità della persona o contrastanti con i valori della nostra civiltà
e della democrazia.
6. Dai programmi di cui al comma 5 deve essere bandita inoltre ogni forma grave di violenza, sia reale sia immaginaria, di volgarità o di sesso, e deve, comunque essere evitata ogni possibilità di provocare direttamente o indirettamente ai minori traumi psicologici ovvero stati di paura o di ansia.