Art. 3. (Quote di riserva delle opere europee)
1. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dal comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti. A tali opere e programmi deve essere riservato un tempo minimo di trasmissione non inferiore a una percentuale delle quote di riserva stesse, fissate dalla Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.
2. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni fissa la quota dei programmi e delle produzioni, compresi i film e le opere per la televisione, che le emittenti devono produrre o acquistare a norma del comma 5 dell’articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, da destinarsi a prodotti specificamente rivolti ai minori, adatti ai minori o idonei alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
3. Almeno il 5 per cento dei proventi dei canoni di abbonamento, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve destinare alla produzione o all’acquisto di opere europee a norma del comma 5 dell’articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, deve essere riservato alla produzione o all’acquisto di programmi, opere per la televisione o filmiche specificamente rivolti all’infanzia e all’adolescenza, ivi compresi i prodotti di animazione appositamente prodotti per la formazione dell’infanzia, nonché le produzioni, comprese quelle filmiche o per la televisione, idonee alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
4. Il contratto di servizio del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base delle indicazioni contenute nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni, destina una parte del palinsesto della Radiotelevisione italiana (RAI) a trasmissioni culturali ed educative, a produzioni e opere di qualità rispettose della dignità umana e dei valori positivi della nostra civiltà, nonché a produzioni specificamente destinate ai minori oppure a una visione sia da parte dei minori sia degli adulti.
5. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni disciplina l’obbligo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e delle emittenti televisive radiofoniche nazionali a trasmettere nelle ore pomeridiane e serali programmi e messaggi di educazione ai media destinate ai genitori, agli adolescenti, agli educatori e alla generalità degli utenti, fissandone la durata minima mensile o settimanale.