Art. 6.
(Messaggi)

1. È vietata la diffusione per via telematica di messaggi di qualsiasi specie, di programmi e di opere filmiche o per la televisione, anche per mezzo di Internet, che possano ledere in qualsiasi forma i diritti della persona o nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, ovvero siano violenti o pornografici, oppure possano incitare in qualsiasi forma a compiere reati o incitare all’odio o indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione o nazionalità.

2. I gestori dei servizi e delle reti operanti sul territorio nazionale provvedono a classificare ogni informazione e messaggio, che viene reso disponibile sui loro elaboratori, fatta eccezione per quelli tutelati dal segreto epistolare, e ove riscontrino che esso ha contenuti vietati o contrari alla legge o previsti dalla legge come reati, provvedono a impedirne la diffusione e l’accesso.