Art. 7. (Tutela dei minori nell’informazione, nella stampa e nella letteratura
per i minori)
1. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni stabilisce i diritti dei minori nei settori dell’informazione e gli obblighi degli editori della stampa e della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.
2. La corresponsione dei benefici economici previsti dalla vigente normativa a favore dell’editoria e della radiodiffusione è subordinata al rispetto delle regole contenuta nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.