Art. 7.
(Tutela dei minori nell’informazione, nella stampa e nella letteratura per i minori)

1. La Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni stabilisce i diritti dei minori nei settori dell’informazione e gli obblighi degli editori della stampa e della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.

2. La corresponsione dei benefici economici previsti dalla vigente normativa a favore dell’editoria e della radiodiffusione è subordinata al rispetto delle regole contenuta nella Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni.