1. Commissioni formate da pedagogisti e psicoterapeuti nonché da genitori e da educatori, designati dalle associazioni familiari e di genitori più rappresentative, costituite presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nominate dalla stessa, stabiliscono quali film possono essere ammessi nelle sale cinematografiche alla visione dei minori rispettivamente di anni quattordici e di anni diciotto. Le stesse commissioni stabiliscono altresì quali film e quali opere a soggetto per la televisione non possono essere trasmessi per televisione o via Internet o possono essere trasmessi soltanto dalle ore 23 dalle ore 7 del mattino.
2. Commissioni formate da genitori e da educatori, designati dalle associazioni familiari e di genitori più rappresentative, e costituite presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nominate dalla stessa, stabiliscono quali programmi o opere cinematografiche e televisive possono essere dichiarati specificamente destinati ai minori, adatti ai minori o adatti alla visione sia da parte dei minori sia degli adulti.