Art. 9. (Videocassette e videodischi)

1. La vendita o il noleggio delle videocassette, dei videodischi e dei cd-rom è ammessa solo in esercizi commerciali espressamente autorizzati, fatta eccezione di quelli allegati come supplemento a quotidiani e settimanali, che siano regolarmente registrati a norma di legge e le cui imprese editrici siano iscritte nell’albo degli editori.

2. È fatto divieto di riprodurre, divulgare, distribuire, commerciare, cedere a titolo gratuito, noleggiare, proiettare in sale non autorizzate a norma di legge ovvero trasmettere videocassette, videodischi e cd-rom, che possono nuocere allo sviluppo psichico o fisico o morale dei minori, che contengono scene di violenza gratuita o pornografiche oppure che possono in qualsiasi forma indurre alla violenza o a forme di intolleranza, basate sul sesso, la razza, la religione o la nazionalità.

3. È fatto altresì divieto di vendere o cedere in qualsiasi forma a minori videocassette, videodischi o cd-rom contenenti opere cinematografiche che non possono essere trasmesse in televisione, nonché opere o film per la televisione che non hanno ottenuto il nulla osta previsto dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, si applicano anche alle immagini in movimento, su qualsiasi tipo di supporto riprodotte o registrate e con qualsiasi mezzo, forma o via diffuse o trasmesse, comprese quelle telematica, terrestre, satellitare o per cavo, sia criptate sia in chiaro.

5. Il dodicesimo comma dell’articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle testate, fatta eccezione dei giornali e dei materiali pornografici di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, che possono essere rifiutati dai rivenditori stessi".