Art. 10. (Pubblicità televisiva nociva per i minori)

1. Nelle ore nelle quali non può esserne effettuata la trasmissione è vietata:
a) la pubblicità televisiva e la trasmissione di filmati promozionali e trailer di film e opere per la televisione alla cui visione non sono ammessi i minori a norma dei commi 11 e 13 dell’articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle altre norme in materia;
b) di opere cinematografiche di attuale o futura programmazione nelle sale, alla cui visione i minori non possono essere ammessi.

2. Nelle fasce orarie destinate ai minori e in quelle protette previste dalla Carta dei diritti dei minori nelle comunicazioni è altresì vietata la pubblicità e la trasmissione di filmati promozionali e trailer di produzioni, film, telefilm e programmi che possono ledere i loro diritti o la loro personalità o dei quali la legge o i codici stessi vietano la trasmissione nelle stesse ore.

3. È inoltre vietata in ogni ora la pubblicità di servizi telefonici ovvero di siti Internet e telematici contrari alla legge e all’ordine pubblico o la cui utilizzazione può, in qualsiasi forma, ledere i diritti della persona, nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, o che contengano messaggi o scene violenti o pornografici, incitamenti all’odio, o che possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza, basati su discriminazioni di razza, sesso, religione e nazionalità.

4. È altresì vietata ogni forma di pubblicità che possa nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori ovvero ledere i loro diritti o la loro personalità.

5. È vietata ogni forma di pubblicità radiotelevisiva, sui giornali e sui periodici destinati ai minori o largamente diffusi nelle famiglie, nonché le televendite o le radiovendite che possono creare una mentalità consumistica nei minori o utilizzino surrettiziamente i bambini a fini strumentali di pubblicità e propaganda.